CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13071/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0204QPQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il 1:11, ale la Corte d'appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha ridotto la pena inflitta al medesimo, con la quale era stato condannato, alla pena di anni due di Di clusione e € 6.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 12,268 + 19,168 di hashish da cui erno ricavabili 439 dosi. th. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione:: etenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, il secondo motivo il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente cp‘ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 4. La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene argc n lentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e confc rmi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ri :e nuto che la detenzione della sostanza stupefacente rivenuta nell'abitazione ove era detenuto agli arresti domiciliari, era finalizzata ad un uso non esclusivamente personale in ragione della :iliantità della sostanza stupefacente, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, da cui potevano essere ricavate ben 439 dosi singole e tenuto conto della percentuale di purezza della sostanza, nonché delle modalità di confezionamento/custodite in ovuli, circostanze da cui tratto la concil isione della destinazione ad un uso non meramente personale. Anche l'esclusione della fattispncie di lieve entità è stata congruamente argomentata e ciò sulla scorta del peso ponderale da cu la capacità di rifornire numerosi assuntori. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, lhadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità d el fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposi ?lime (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), minima offensività congruamente esclusa. Anche l'esclusione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è stata cpi rettamente esclusa sul rilievo che tenuto conto della quantità di sostanza stupefacente da cui erErIo ricavabili n. 439 dosi singole, non era ravvisabile un lucro di speciale tenuità così come ncn di speciale tenuità l'evento dannoso. Perché sia applicabile, ai delitti in tema di stupefacenti, l El circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) E! dell'evento dannoso o pericoloso del reato (Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Sa nateh, Rv. 269032). Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune. Principii a cui si è attenuto I giudice del merito. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa de