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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 30083/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 33215/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Avverso la ordina nza della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 607/2016 depositata il 21/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RG 33215/18Murgia - ANAS Est.

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli eredi Murgia ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza 1371/2018 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'Appello di Cagliari, attinta dai medesimi per la determinazione della speciale indennità prevista in favore dei coltivatori del fondo ablato dall'art. 42 TUE, ha rigettato la domanda sul rilievo che alla stessa si rendesse applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, osservando, in particolare, che non poteva darsi seguito al diverso principio enunciato dal precedente di questa Corte (5517/2017) applicabile solo al caso di stima non definitiva.

Il mezzo proposto dai ricorrenti si vale di un solo motivo, illustrato pure con memoria.

Non ha svolto attività difensiva l'intimata non essendosi la medesima costituita con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Requisitorie scritte del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

2. L'unico motivo del proposto ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 TUE, degli artt. 27 e 19 d.lgs. 150/211 e dell'art. 2946 cod. civ. per ché la Corte d'Appello avrebbe erroneamente applicato il termine previsto per l'opposizione alla stima alla diversa fattispecie dell'azione diretta alla determinazione giudiziale dell'indennità, viceversa non soggetta a decadenza, ma solo alla prescrizione decennale, e ciò senza considerare che, per il fatto che nella specie non si era ancora addivenuti ad una stima definitiva, il precedente di questa Corte, secondo quanto da essa stesso precisato, sarebbe risultato senz'altro applicabile, è fondato e va pertanto accolto.

RG 33215/18Murgia - ANAS Est.

Cons.

Marulli

2. Come è noto, secondo il diritto vivente (Cass., Sez.

I, 8/02/2018, n. 3074; Cass., Sez.

I, 27/04/2017, n. 10446; Cass., Sez.

I, 6/03/2017, n. 5517 ) nella disciplina del TUE – e questa specificazione è plasticamente illustrata dal combinato disposto degli artt. 54 TUE e 29 d.lgs. 150/2011 – a tutela delle ragioni del proprietario espropriato sono concesse due azioni: l'una di determinazione dell'indennità di esproprio e l'altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno stata calcolata l'indennità definitiva.

Le previsioni richiamate, in cui si estrinseca il principio, costantemente affermato, secondo cui, emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è per ciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all'art.42 Cost., si pongono in consonanza con la sequenza procedimentale prevista dal TUE, in base alla quale la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola la sola offerta dell'indennità provvisoria, che, a norma dell'art. 23, comma 1, lett. c), TUE deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell'indennità definitiva.

Nell'ipotesi eccezionale in cui il decreto tardi, invece, ad essere emesso e tuttavia nelle more sia egualmente determinata l'indennità definitiva insorge la sola necessità che nel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell'indennità suddetta.

E proprio al lume di dette due fattispecie – quella fisiologica e quella eccezionale in cui il decreto di esproprio segue la stima definitiva – si spiega il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011,art. 29, comma 3, che prevede che il termine di 30 giorni per proporre opposizione decorre "dalla notifica del decreto di esproprio"; ovvero "dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio".

3. L'esegesi fatta propria dalla Corte territoriale non solo non tiene conto della predetta sequenza procedimentale, ma finisce con RG 33215/18Murgia - ANAS Est.

Cons.

Marulli l'introdurre per l'azione di determinazione dell'indennità un termine di decadenza che è previsto per la diversa azione dell'opposizione alla stima – e che nella specie, non ha neppure iniziato il suo decorso, non essendo intervenuta a quel che riferisce lo stesso decidente alcuna stima definitiva – con conseguente vulnus per il proprietario, che, secondo la Corte territoriale, sarebbe onerato o di proporre l'azione di determinazione dell'indennità nel termine di appena un mese dal sorgere del suo credito (emissione del decreto ablativo), ovvero di opporsi alla futura stima definitiva, in tal caso ipotizzando una condizione pari a quella che ha dato luogo alla declaratoria d'incostituzionalità, di cui alla nota sentenza n. 67 del 1990, dell'art. 19 l. 22 ottobre 1971, n. 865 nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, prima della redazione della relazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 medesima legge.

4. Il ricorso va dunque accolto e, cassata l'impugnata ordinanza, la causa va rinviata al giudice a quoper la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia la causa avanti alla Corte d'appello di Cagliari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 33215/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Avverso la ordina nza della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 607/2016 depositata il 21/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RG 33215/18Murgia - ANAS Est. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli eredi Murgia ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza 1371/2018 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'Appello di Cagliari, attinta dai medesimi per la determinazione della speciale indennità prevista in favore dei coltivatori del fondo ablato dall'art. 42 TUE, ha rigettato la domanda sul rilievo che alla stessa si rendesse applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, osservando, in particolare, che non poteva darsi seguito al diverso principio enunciato dal precedente di questa Corte (5517/2017) applicabile solo al caso di stima non definitiva. Il mezzo proposto dai ricorrenti si vale di un solo motivo, illustrato pure con memoria. Non ha svolto attività difensiva l'intimata non essendosi la medesima costituita con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. Requisitorie scritte del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 2. L'unico motivo del proposto ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 TUE, degli artt. 27 e 19 d.lgs. 150/211 e dell'art. 2946 cod. civ. per ché la Corte d'Appello avrebbe erroneamente applicato il termine previsto per l'opposizione alla stima alla diversa fattispecie dell'azione diretta alla determinazione giudiziale dell'indennità, viceversa non soggetta a decadenza, ma solo alla prescrizione decennale, e ciò senza considerare che, per il fatto che nella specie non si era ancora addivenuti ad una stima definitiva, il precedente di questa Corte, secondo quanto da essa stesso precisato, sarebbe risultato senz'altro applicabile, è fondato e va pertanto accolto. RG 33215/18Murgia - ANAS Est. Cons. Marulli 2. Come è noto, secondo il diritto vivente (Cass., Sez. I, 8/02/2018, n. 3074; Cass., Sez. I, 27/04/2017, n. 10446; Cass., Sez. I, 6/03/2017, n. 5517 ) nella disciplina del TUE – e questa specificazione è plasticamente illustrata dal combinato disposto degli artt. 54 TUE e 29 d.lgs. 150/2011 – a tutela delle ragioni del proprietario espropriato sono concesse due azioni: l'una di determinazione dell'indennità di esproprio e l'altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno stata calcolata l'indennità definitiva. Le previsioni richiamate, in cui si estrinseca il principio, costantemente affermato, secondo cui, emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è per ciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all'art.42 Cost., si pongono in consonanza con la sequenza procedimentale prevista dal TUE, in base alla quale la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola la sola offerta dell'indennità provvisoria, che, a norma dell'art. 23, comma 1, lett. c), TUE deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell'indennità definitiva. Nell'ipotesi eccezionale in cui il decreto tardi, invece, ad essere emesso e tuttavia nelle more sia egualmente determinata l'indennità definitiva insorge la sola necessità che nel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell'indennità suddetta. E proprio al lume di dette due fattispecie – quella fisiologica e quella eccezionale in cui il decreto di esproprio segue la stima definitiva – si spiega il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011,art. 29, comma 3, che prevede che il termine di 30 giorni per proporre opposizione decorre "dalla notifica del decreto di esproprio"; ovvero "dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio". 3. L'esegesi fatta propria dalla Corte territoriale non solo non tiene conto della predetta sequenza procedimentale, ma finisce con RG 33215/18Murgia - ANAS Est. Cons. Marulli l'introdurre per l'azione di determinazione dell'indennità un termine di decadenza che è previsto per la diversa azione dell'opposizione alla stima – e che nella specie, non ha neppure iniziato il suo decorso, non essendo intervenuta a quel che riferisce lo stesso decidente alcuna stima definitiva – con conseguente vulnus per il proprietario, che, secondo la Corte territoriale, sarebbe onerato o di proporre l'azione di determinazione dell'indennità nel termine di appena un mese dal sorgere del suo credito (emissione del decreto ablativo), ovvero di opporsi alla futura stima definitiva, in tal caso ipotizzando una condizione pari a quella che ha dato luogo alla declaratoria d'incostituzionalità, di cui alla nota sentenza n. 67 del 1990, dell'art. 19 l. 22 ottobre 1971, n. 865 nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, prima della redazione della relazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 medesima legge. 4. Il ricorso va dunque accolto e, cassata l'impugnata ordinanza, la causa va rinviata al giudice a quoper la rinnovazione del giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia la causa avanti alla Corte d'appello di Cagliari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Co
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