CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 26345/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la sentenza del 01/12/2025 della Corte d’appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che la sentenzaimpugnata venga annullata, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello diVenezia;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e diTanca [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere ulteriormente argomentato in ordine allafondatezza del ricorso, si è associato alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 01/12/2025, la Corte d’appello di Venezia, in parzialeriforma della sentenza del 27/02/2024 del Tribunale di Verona, revocava lasospensione condizionale della pena che era stata disposta dal primo giudice,confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di seimesi di reclusione ed € 500,00 di multa ciascuna – in aumento rispetto alla penache era stata irrogata alle due imputate con la sentenza del 01/02/2022 delTribunale di Udine, come riformata con la sentenza del 10/02/2025 della Corted’appello di Trieste – per i reati, commessi in concorso tra loro, di indebitoutilizzo di una carta bancomat aggravato (ex art. 61, n. 2, cod. pen.) di cui alcapo B) e di ricettazione aggravata (ex art. 61, n. 2, cod. pen.) di un’altra cartabancomat di cui al capo C).2. Avverso l’indicata sentenza del 01/12/2025 della Corte d’appello diVenezia, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del lorocomune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],affidato a un unico motivo, con il quale deducono l’inosservanza e l’erroneaapplicazione degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c), 180, 598-bis e 599-bis cod.proc. pen., dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 23-bis«L. 176/2020» (recte: art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), nonché la violazionedegli artt. 24 e 111 Cost.Espongono che: a) nel decreto di citazione per il giudizio di appello eracontenuta l’avvertenza che, per le impugnazioni proposte sino al 30/06/2024,quali erano quelle della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], si sarebbero continuate adapplicare le disposizioni degli artt. 23, comma 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7del decreto-legge n. 137 del 2020; b) con PEC, rispettivamente, del 11/11/2025e del 12/11/2025 per la [OSCURATO:PERSONA], e del 13/11/2025 per la [OSCURATO:PERSONA], i difensoridelle imputate avevano formulato proposte di concordato, funzionali a una nuovadeterminazione della pena, con rinuncia ai motivi di appello non inerenti altrattamento sanzionatorio; c) il 13/11/2025 per la [OSCURATO:PERSONA] e il 14/11/2025 perla [OSCURATO:PERSONA], il sostituto procuratore generale aveva prestato adesione alle dueproposte di concordato; d) in ragione di ciò, i difensori delle due imputate,«confidando nella definizione negoziale o, in subordine, nella re-instaurazione delcontraddittorio in caso di mancato accoglimento», non formulavano ulterioriconclusioni scritte sui motivi di merito; d) la Corte d’appello di Venezia avevaproceduto con trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 23-bis deldecreto-legge n. 137 del 2020 e, con la sentenza impugnata: d.1) avevarigettato le richieste di concordato, avendo ritenuto la pena concordata noncongrua rispetto alla gravità dei fatti; d.2) dopo avere disatteso nel merito imotivi di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, avevarevocato la sospensione condizionale della pena che era stata disposta dalTribunale di Verona e aveva confermato nel resto la medesima sentenza dicondanna di primo grado.Ciò esposto, le ricorrenti denunciano che la sentenza impugnata sarebbeaffetta da nullità generale a regime intermedio, per violazione del diritto alcontraddittorio e alla partecipazione del difensore e del pubblico ministero, peravere la Corte d’appello di Venezia emesso la medesima sentenza in esitoall’udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale di cui all’art. 23-bisdel decreto-legge n. 137 del 2020 dopo avere rigettato la richiesta di concordatosenza disporre rinvio, così precludendo alle imputate «la possibilità di riproporrela richiesta e la rinuncia – magari diversamente formulate – in altra successivaudienza».Tale rinvio avrebbe dovuto essere disposto, a pena di nullità: a) sulla base diun’interpretazione estensiva dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., il cuiriferimento testuale alle «forme di cui all’art. 598-bis» dovrebbe essereinterpretato come espressione di un principio generale relativo «a ognideclinazione del rito cartolare» e, in particolare, al rito cartolare previsto dall’art.23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, atteso anche che questo «costituiscel’esatta identità funzionale e strutturale del rito ex art. 598-bis c.p.p. per ilperiodo transitorio»; b) nel caso in cui il dato letterale costituito dal riferimentoalle «forme di cui all’art. 598-bis» non fosse ritenuto superabile, sulla base diun’interpretazione analogica del medesimo art. 599-bis, comma 3, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo è fondato.2. La Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire, affermando unprincipio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, che, in tema diconcordato con rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regimeintermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., la sentenzaemessa nell’udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per ilcontenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta diconcordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all’imputato laproposizione di un nuovo accordo, qualora l’appellante, nelle proprie conclusioniscritte, abbia richiesto l’accoglimento del concordato in appello, senza concludereanche nel merito, sia pure in via subordinata, per l’ipotesi di rigetto dell’accordoex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37981 del 12/07/2023, Radaelli, Rv.285182-01; in precedenza: Sez 2, n. 43198 del 16/09/2022, Deragna, Rv.283853-01).La Corte ha ritenuto necessario individuare una soluzione idonea asalvaguardare il diritto all’effettiva partecipazione e allo svolgimento del diritto didifesa con riferimento alla disciplina emergenziale, cioè alla disciplina di cuiall’art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, atteso che questa, da un lato,ha previsto la trattazione scritta in alternativa a quella orale ma, allo stessotempo, non ha disciplinato espressamente – come è avvenuto solo con il d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 (il cui art. 34, comma 1, lett. f, n. 2, ha sostituito ilcomma 3 dell’art. 599-bis cod. proc. pen.) –, l’ipotesi del mancato accoglimentodel concordato sui motivi di appello.In tale prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto di valorizzare la ratiosottesa all’art. 599-bis cod. proc. pen. nella formulazione applicabile rationetemporis, cioè prima della cessazione del regime emergenziale del giudizio diappello (art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), ritenendo che lanecessaria citazione dell’imputato a comparire al dibattimento, in seguito alrigetto della richiesta di pena concordata, è dovuta non solo se tale richiesta siastata formulata prima e fuori dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 601 cod. proc.pen., ma anche quando la richiesta è stata proposta nell’ambito del rito atrattazione scritta disciplinato dalla normativa emergenziale.Questo in quanto ciò che rileva, in entrambi i casi, «è che la parte –legittimamente confidando nell’accoglimento della richiesta ex art. 599-bis cod.proc. pen. – non ha la possibilità, in caso di rigetto, di riformulare la richiesta, nédi concludere nel merito, eventualmente articolando le difese con la memoria dadepositare entro cinque giorni prima dell’udienza».Da ciò un’«interpretazione adeguatrice del dettato dell’art. 599-bis cod.proc. pen. ante riforma, volta a contemperare le esigenze della difesa con leforme della trattazione cartolare».3. Nel caso in esame, la sentenza della Corte d’appello di Venezia è stataemessa nell’udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per ilcontenimento della pandemia da Covid-19 di cui all’art. 23-bis del decreto-leggen. 137 del 2020 dopo il rigetto della richiesta di concordato e, nonostante leappellanti, nelle loro conclusioni scritte, si fossero limitate a chiederel’accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, siapure in via subordinata, per l’ipotesi di rigetto dell’accordo ex art. 599-bis cod.proc. pen., la stessa Corte d’appello non ha disposto rinvio per consentire alleimputate la proposizione di un nuovo accordo.Ne discende, sulla scorta dei principi, affermati dalla Corte di cassazione,che si sono rammentati sopra, che la sentenza impugnata è affetta da nullità aregime intermedio, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.,deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione, atteso che proprio ilfatto causativo della nullità ha reso impossibile dedurla prima della pronunciadella sentenza di appello.4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, egli atti devono essere trasmessi a un’altra sezione della Corte d’appello diVenezia per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Venezia per l'ulteriore corso.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]