CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27915/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12325/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Latina, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina - n. 6056 / 19 /2017 , depositata il 20ottobre 2017; [OSCURATO:PERSONA] 2009 R.G. N.12325/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 31maggio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. In data 1° luglio 2015 [OSCURATO:PERSONA] presentava all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Latina istanza di rimborso parziale per l’importo di € 51.040,27 , in quanto, rispetto a una parte di terreno di sua proprietà, rivalutato per €2.379.033,00 e poi ceduto , aveva versato € 62.867,97 anziché€ 11.000,00,sulla base dell’erroneo calcolo diuna ritenuta maggiore plusvalenza. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi al la Commissione tributaria provinciale di Latina la quale , con sentenza n. 365/05/2016, depositata il 4 marzo 2016, lo accoglieva. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio– sezione staccata di Latina - con sentenza n. 6056/19/2017,pronunciata il 12 giugno 2017 e depositata in segreteria il 20 ottobre 2017, rigettava l’appello, con compensazione delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 31 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: R.G. N.12325/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce nullità della sentenza per assenza di motivazione, in violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,e dell’art. 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che non sarebbe possibile comprendere il ragionamento posto alla base della decisione impugnata, in quanto, a fronte della richiesta, nei motivi di appello, che fosse accertata la correttezza della rivalutazione compiuta dal contribuente, il giudice di seconde cure avrebbe ritenuto implicitamente corretta l’operazione, senza indicare i dati numerici rilevanti a tal fine e ricostruitianche dall a stessa Amministrazione. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448e dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Contesta, nello specifico, che la sentenza sarebbe erronea laddove rileverebbe l’illegittimità del comportamento - rifiuto dell’Amministrazione, secondo cui l’errore di determinazione della domanda di rimborso- addotto in giudizio e consistente nella non corretta adozione, quale base di calcolo della rivalutazione, dei diritti edificatori oltre al valore dei terreni- avrebbe dovuto essere oggetto di contestazione in sede di accertamento e non di diniego. Secondo l’Ufficio, così argomentando, si arriverebbe ad affermare la spettanza del rimborso nonostante l’eventuale decorso del termine per R.G. N.12325/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] compiere l’accertamento, dovendo, invece, richiamarsi alla giurisprudenza in materia che, da un lato, riterrebbe vincolati i termini per l’esercizio del potere di accertamento solo qualora si accerti un debito del contribuente –e non anche un suo credito - e, dall’altro, qualifica l’opzione fiscale ex art. 7 della l. 448/2001 come manifestazione di volontà irretrattabile. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo costante giurisprudenza, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste quando quest’ultima non raggiunge, in concreto, il c.d. minimo costituzionale, non avendo, il giudice di merito , indicato gli elementi da cui far trarre il proprio convincimento oppure, pur facendolo, risulti impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento dallo stesso effettuato (da ultimo, Cass. 17febbraio 2023, n. 5171). Ciò considerato, nella decisione impugnata tale minimo costituzionale è rispettato, perché è possibile ricavare il ragionamento seguito dal giudice a quo. Quest’ultimo, infatti, ha avallato la decisione d e l giudice di prime cure, riconoscendo come l’originaria determinazione della plusvalenza fosse stata rapportata al valore di trasformazione e non al valore dei terreni. Su tale assunto ha poi ritenuto legittima l’operazione di rivalutazione secondo gli indici Istat, qualificandola come una semplice rettifica di quanto in precedenza stimato. R.G. N.12325/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sottolineare, inoltre, che l’ indicazione del le operazioni matematiche compiute dal giudice di seconde cure rispetto al valore di rideterminazione non costituisce, nel caso di specie, elemento necessario e imprescindibile della motivazione, dovendosi ritenere - pe r l’effetto - accolta la domanda introduttiva così come formulata in primo grado , anche in punto di quantificazione. 7.2. Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. In punto di inammissibilità, occorre evidenziare come l’affermazione per cui «(…) ove vi fosse stato un errore nell’originaria determinazione della plusvalenza (…), questo errore avrebbe dovuto essere considerato in altra opportuna sede di accertamento e non con un comportamento omissivo di “silenzio” avverso l’istanza di rimborso avanzata» non costituiscail nucleo centrale ed essenziale entro cui si sviluppa la decisione della C.T.R. Il giudice di seconde cure, infatti, ha contestato l’operato dell’Amministrazione, senza che ciò fosse necessario ai fini della decisione, che si basa, invece, sull’accertamentodel metodo utilizzato - a monte - in sede di perizia e - a valle - in occasione della determinazione della plusvalenza. In aggiunta, la doglianza della qualificazione come “manifestazione di volontà irretrattabile” del l’opzione fiscale ex art. 7 della l. 448/2001 è, nel caso di specie, priva di fondamento. In materia, la giurisprudenza diffusamente afferma che « i n materia di plusvalenze, con riferimento alla determinazione del valore di unterreno edificabile e con destinazione R.G. N.12325/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] agricola, la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene e di versare l'imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001 non è revocabile, sicché, in caso di pagamento rateale, restano dovuti i successivi versamenti, non potendo invocarsi il principio dell'emendabilità della dichiarazione in relazione a specifiche manifestazioni di volontà negoziale» (Cass. 20 dicembre 2016 , n. 26317 ; si v. anche Cass.2 agosto 2017, n. 19215 ). È corretto, pertanto, affermare che a seguito dell’esercizio dell’opzione fiscale ex art. 7 della l. 448/2001,la dichiarazione di volontà contraria (n. d. e . , all’esercizio dell’opzione) non produca effetti, ma ciò vale esclusivamente sul piano della manifestazione della volontà. Nel caso di specie, l’istanza di rimborso del contribuente non ha quale fondamento la restituzione di quanto versato per il venir meno dell’adesione al meccanismo previsto dall’art. 7 della l. 448/2001, bensì l’erroneo calcolo della plusvalenza a causa della non rivalutazione ai fini Istat del valore iniziale del terreno edificabile. In altri termini, l’istanza di rimborso non riguarda l’an dell’imposta sostitutiv a, ma il quantum , non incorrendo così nella violazione di quanto prescritto dall’art. 7 della l. 448/2001. 8. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Ufficio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale R.G. N.12325/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle