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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03800/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6854 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] società sportiva a.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 1900/07/2020, depositata in data 28 agosto 2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] società sportiva a.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 4416/06/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di accoglimento del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, a seguito di p.v.c. della G.d.f. di Palmi, aveva rideterminato il reddito di impresa ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno 2008, stante l'emersa assenza dei presupposti per la fruizione delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche; -la CTR ha ritenuto l'avviso di accertamento impugnato illegittimo non essendo stata provata la contestata natura di società commerciale della contribuente; al riguardo era risultato che: a) l'attività svolta era finalizzata non solo a scopi sociali e culturali ma anche curativi atteso che un certo numero di bambini frequentava la piscina a scopo A) terapeutico; 2) buona parte degli iscritti erano minorenni e non era documentata alcuna ripartizione di utili tra gli associati ma soltanto rimborsi spese effettuate per conto dell'associazione;3) il pagamento delle quote associative avveniva dietro inserimento degli alunni tra gli associati, il tutto comprensivo di altre spese (trasporto etc.); 4) per quanto concerneva la contestata presenza di associati persone giuridiche (nella specie "Istituto scolastico di Rizziconi") da documentazione era risultato che, ogni anno, dietro bando per l'aggiudicazione della fornitura di lezione di nuoto, il servizio veniva assegnato alla [OSCURATO:PERSONA]; - la contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato in merito all'eccezione già sollevata in primo grado e riproposta in sede di gravame - non essendosi pronunciata su di essa neanche la CTP - di avvenuta ricezione da parte della società contribuente, come rilevato nel p.v.c. della G.d.F., di pagamenti in contanti eccedenti euro 516,46, quale circostanza ex sé idonea a comportare la decadenza dai benefici di cui alla legge n. 398/1991 ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999, nella versione vigente ratione temporis; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 398/1991 e 25, comma 5, della legge n. 133/99 per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in questione anche se come rilevato nel p.v.c. della G.d.F., la società avesse ricevuto pagamenti in contanti di importo superiore ad euro 516,46, con conseguente decadenza dai benefici di cui alla legge n. 398/91, avendo giustificato tale circostanza con mere dichiarazioni (datate 2013) neppure rese nella forma della dichiarazione sostitutiva; - premessa l'autosufficienza del primo motivo di ricorso (in ossequio a Cass. sez. un. n. 157 del 2020) avendo l'Agenzia riprodotto in ricorso, nelle parti rilevanti, sia l'atto di appello che le controdeduzioni in primo grado, lo stesso è fondato con assorbimento del secondo; -costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017 Cass. 28580-2021); in particolare, «il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (Cass. n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012); -nella specie in nessuna parte della motivazione della sentenza impugnata vi è traccia di argomentazione riferibile alla questione - riproposta dall'ufficio in sede di gravame non essendosi su di essa pronunciata neanche la CTP - concernente l'avvenuta ricezione da parte della società di pagamenti in contanti eccedenti la somma di euro 516,46, quale circostanza idonea a comportare, come contestato nel p.v.c. della G.d.F., la decadenza dai benefici di cui alla legge n. 398/91 ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999 nel testo vigente ratione temporis, né si può indurre che la stessa sia stata decisa implicitamente dal giudice di appello non avendola riportata neanche nella parte in fatto della sentenza medesima; -in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo come accolto, e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6854 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] società sportiva a.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 1900/07/2020, depositata in data 28 agosto 2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] società sportiva a.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 4416/06/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di accoglimento del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, a seguito di p.v.c. della G.d.f. di Palmi, aveva rideterminato il reddito di impresa ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno 2008, stante l'emersa assenza dei presupposti per la fruizione delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche; -la CTR ha ritenuto l'avviso di accertamento impugnato illegittimo non essendo stata provata la contestata natura di società commerciale della contribuente; al riguardo era risultato che: a) l'attività svolta era finalizzata non solo a scopi sociali e culturali ma anche curativi atteso che un certo numero di bambini frequentava la piscina a scopo A) terapeutico; 2) buona parte degli iscritti erano minorenni e non era documentata alcuna ripartizione di utili tra gli associati ma soltanto rimborsi spese effettuate per conto dell'associazione;3) il pagamento delle quote associative avveniva dietro inserimento degli alunni tra gli associati, il tutto comprensivo di altre spese (trasporto etc.); 4) per quanto concerneva la contestata presenza di associati persone giuridiche (nella specie "Istituto scolastico di Rizziconi") da documentazione era risultato che, ogni anno, dietro bando per l'aggiudicazione della fornitura di lezione di nuoto, il servizio veniva assegnato alla [OSCURATO:PERSONA]; - la contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato in merito all'eccezione già sollevata in primo grado e riproposta in sede di gravame - non essendosi pronunciata su di essa neanche la CTP - di avvenuta ricezione da parte della società contribuente, come rilevato nel p.v.c. della G.d.F., di pagamenti in contanti eccedenti euro 516,46, quale circostanza ex sé idonea a comportare la decadenza dai benefici di cui alla legge n. 398/1991 ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999, nella versione vigente ratione temporis; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 398/1991 e 25, comma 5, della legge n. 133/99 per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in questione anche se come rilevato nel p.v.c. della G.d.F., la società avesse ricevuto pagamenti in contanti di importo superiore ad euro 516,46, con conseguente decadenza dai benefici di cui alla legge n. 398/91, avendo giustificato tale circostanza con mere dichiarazioni (datate 2013) neppure rese nella forma della dichiarazione sostitutiva; - premessa l'autosufficienza del primo motivo di ricorso (in ossequio a Cass. sez. un. n. 157 del 2020) avendo l'Agenzia riprodotto in ricorso, nelle parti rilevanti, sia l'atto di appello che le controdeduzioni in primo grado, lo stesso è fondato con assorbimento del secondo; -costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017 Cass. 28580-2021); in particolare, «il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (Cass. n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012); -nella specie in nessuna parte della motivazione della sentenza impugnata vi è traccia di argomentazione riferibile alla questione - riproposta dall'ufficio in sede di gravame non essendosi su di essa pronunciata neanche la CTP - concernente l'avvenuta ricezione da parte della società di pagamenti in contanti eccedenti la somma di euro 516,46, quale circostanza idonea a comportare, come contestato nel p.v.c. della G.d.F., la decadenza dai benefici di cui alla legge n. 398/91 ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999 nel testo vigente ratione temporis, né si può indurre che la stessa sia stata decisa implicitamente dal giudice di appello non avendola riportata neanche nella parte in fatto della sentenza medesima; -in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo come accolto, e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezio
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