CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30123/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ricorrente hainsistito per l’ammissibilità del ricorso e la richiesta di annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diCatania ha rigettato le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliareproposte dalla condannata relativamente all'esecuzione della pena di anni tremesi, sei di reclusione di cui ai reati previsti dall’art. 624-bis cod. pen.,maltrattamenti anche nei confronti della figlia minore e art. 493-ter cod. pen.Rilevato, altresì, che, avverso il descritto provvedimento, è stato propostotempestivo ricorso per cassazione affidato a un unico motivo con il quale sidenuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazioneall'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. con vizio di motivazione (l’ordinanzavalorizza soltanto un'infrazione disciplinare commessa in data 8 novembre 2025e non svolge alcuna valutazione della relazione positiva della Casa circondariale,prendendo in considerazione solo presupposti ostativi quali la sospensione dellaresponsabilità genitoriale disposta in sede civile, la separazione dal compagno,l'assegnazione in adozione dei figli; si tratta di circostanze che, a parere dellaDifesa, renderebbero evitabile il pericolo che la condannata possa entrare incontatto con le persone offese e quindi un dato positivo. Anzi, si segnala che lacondannata vuole intraprendere attività lavorativa e un percorso di reinserimentomentre la motivazione non avrebbe considerato la condotta attuale e gli elementipositivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova, vistianche i pregressi comportamenti negati, presi in esame, risalenti agli anni 20202021 e che il comportamento contestato nel 2024 non è ancora giudicato consentenza definitiva).Rilevato che con la memoria, peraltro non tempestiva, si articolano ulterioriargomenti, comunque, riprendendo le (inammissibili) deduzioni svolte con ilprincipale motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che le argomentazioni svolte, anche con la memoria, censuranosolo superficialmente il provvedimento, senza farsi carico delle decisive obiezioniche, secondo il Tribunale di sorveglianza, rendono infausta la prognosi sul buonesito dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare, che il ricorsoappare rivalutativo e versato in fatto; né si rileva il denunciato vizio dimotivazione (v. p. 2) la quale, anzi, appare completa e immune da illogicitàmanifesta nella parte in cui valorizza, come dati assolutamente negativi, lapessima condotta della condannata, tornata a delinquere in libertà nel 2024,l’aggravamento della misura cautelare disposta a suo carico (per l’evasione del 2settembre 2020), l’infrazione del 19 novembre 2020 e il reato commesso incarcere in data 8 marzo 2021, oltre alla recentissima infrazione del novembre2025, attuata dopo la richiesta di misure alternative decisa con il provvedimentoimpugnato. Né si confronta, il ricorso, se non in senso meramente confutativo,con la motivazione nella parte in cui questa valorizza il comportamentoreiteratamente mistificatorio recepito dal magistrato di sorveglianza ancherispetto alla sua manifestata sofferenza per l’allontanamento dai figli minori che,invece, risultano dati in adozione.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.