CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 20208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Roma, con sentenza del 22 febbraio 2022, depositata 1'11 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 4 dicembre 2020 dalla Corte di assise di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 81-110-112- 630 e 81-110-582-583 cod. pen. (tutti) e 81-628 cod. pen. (il solo [OSCURATO:PERSONA]), ha riqualificato ai sensi degli artt. 119 e 605 cod. pen. il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso inizialmente contestato e ritenuto in primo grado, e - ritenuta la continuazione tra tutti i reati, concesse le attenuanti generiche prevalenti e l'attenuante della provocazione, esclusa per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. - ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni di reclusione ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a quella di tre anni e dieci mesi ciascuno, confermando nel resto la decisione impugnata. La vicenda oggetto del procedimento, secondo l'ipotesi accusatoria, prende le mosse dalla truffaldina attività di [OSCURATO:PERSONA], sedicente avvocato, che si proponeva falsamente in giro come persona in grado di agevolare la definizione di pratiche amministrative. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impossibilitati ad ottenere i documenti per vie legali, chiesero pertanto la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] per il rilascio di una patente di guida ciascuno, versandogli, a titolo di acconto, 600 euro il primo e 4.500 euro il secondo. Poco prima delle ore 18:00 del 4 settembre 2018, accortosi, infine, di essere stato raggirato, nel momento in cui gli fu consegnata una patente di guida palesemente contraffatta, [OSCURATO:PERSONA] percosse e minacciò [OSCURATO:PERSONA], costringendolo a sedersi sui sedili posteriori della vettura con cui questi si era presentato all'appuntamento e si mise egli stesso alla guida del mezzo, dopo avergli sottratto portafoglio e cellulare. [OSCURATO:PERSONA] mise anche [OSCURATO:PERSONA], incontrato per caso per le vie del paese, a conoscenza della truffa ed entrambi minacciarono e colpirono ripetutamente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] poi si allontanò, mentre [OSCURATO:PERSONA], ancora alla guida, contattò telefonicamente diverse persone, tra cui [OSCURATO:PERSONA], a cui chiese aiuto per mettere paura a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], raggiunto nei pressi della sua abitazione, salì dunque anch'egli in auto, munito di un martello e di un falcetto, e colpì agli arti [OSCURATO:PERSONA] con il martello. L'auto con i tre a bordo fece una lunga sosta presso una zona boscosa, dove intervennero altri soggetti incappucciati, malmenando ancora [OSCURATO:PERSONA] e minacciandolo di amputargli un arto e di strozzarlo. Intorno alle 20:30, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fermarono presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fu costretto ad entrare da solo nell'appartamento, dove fu colpito ancora dal padrone di casa. Ridisceso in auto, [OSCURATO:PERSONA] fu condotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Piazza delle mimose, dove i tre, a cui si unirono altri soggetti non identificati, sostarono per circa due ore (sempre connotate dal prosieguo di botte e minacce, anche con una scacciacani). Poi, [OSCURATO:PERSONA] se ne andò e [OSCURATO:PERSONA] condusse [OSCURATO:PERSONA] presso la propria abitazione, dove lo trattenne fino alle 6:00 del mattino seguente, quando gli fu consentito di allontanarsi dietro la promessa del pagamento di euro 20.000. La Corte di assise di appello ha ritenuto non provata quest'ultima promessa di denaro e ha quindi ricondotto la contestata privazione della libertà personale alla fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 605 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, formulando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo, articolato motivo, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati di sequestro di persona e di rapina, e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai criteri di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. ed alla valutazione di irrilevanza delle doglianze sollevate con l'atto di appello, nonché l'omessa motivazione in merito alla richiesta di confronto tra l'imputato e l'odierno ricorrente. Portata decisiva, nell'ambito della piattaforma probatoria, avrebbero ricoperto le dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], la cui narrazione è stata ritenuta attendibile dai giudici di merito, nonostante dalla stessa emergessero importanti lacune logiche e contraddizioni con altre risultanze processuali. La Corte di assise di appello, senza soffermarsi sugli articolati motivi di gravame sul punto, ha ritenuto, in primo luogo, che il corredo probatorio raccolto confermasse la verosimiglianza e la veridicità di quanto esposto dalla suddetta persona offesa (incurante dei plurimi mendaci affiorati durante la sua deposizione, tali da menomarne la credibilità soggettiva). Del pari, la motivazione di secondo grado risulterebbe carente anche nello scrutinio dell'attendibilità oggettiva del racconto, viceversa non conciliabile con altri elementi indiziari emersi nel corso del dibattimento (in particolare, i tabulati telefonici confermerebbero che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai perso la disponibilità del proprio cellulare; la cartella clinica non avrebbe traccia delle percosse asseritamente inflittegli sulle gambe con un grosso martello; il presunto orario in cui sarebbe stata riacquistata la libertà personale, intorno alle sei del mattino, confliggerebbe logicamente con l'orario molto successivo di ingresso al [OSCURATO:PERSONA] I, peraltro assai più lontano di altri ospedali; il ritrovamento dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ben cinque giorni dopo i fatti, darebbe àdito a perplessità). Inoltre, sarebbe stata completamente trascurata la prova d'alibi offerta dai testi a discarico Bisso e Gieras (che hanno riferito in merito alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a una festa tra le 20:00 e le 23:00 del giorno dei fatti, senza che la Corte prendesse minimamente in considerazione il contenuto di queste deposizioni e persino negando che il compendio istruttorio offrisse alcun utile spunto al riguardo). Analogamente, difetterebbe una adeguata motivazione anche in relazione alla richiesta di confronto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invocata dalla difesa in ragione delle significative divergenze emerse tra le rispettive versioni dei fatti. In estrema sintesi, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di secondo grado risulterebbe intrinsecamente incoerente e comunque connotata da un alto coefficiente di opinabilità, derivando da un'indebita selezione delle censure difensive. 2.2. Con il secondo motivo, si censura l'inosservanza di norme processuali, in relazione al divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., e l'omessa motivazione in merito alla diversa riduzione operata per effetto delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a un terzo. La Corte territoriale, infatti, ha riqualificato il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in quello di sequestro ai sensi dell'art. 605 cod. pen., mantenendo il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 2 e 62-bis cod. pen., ma - contrariamente a quanto fatto in primo grado - hanno operato una diminuzione in misura inferiore ad un terzo, in questo modo indicando in maniera deteriore un elemento concorrente al calcolo complessivo, senza peraltro una specifica motivazione sul punto. 3. Ricorre per cassazione altresì il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 3.1. Con il primo motivo (rubricato come «motivo unico»), si duole della violazione della legge penale, in riferimento agli artt. 110 e 605 cod. pen., e della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ferma restando la sussistenza delle lesioni, ammesse da [OSCURATO:PERSONA] in aula, apparirebbe criticabile, secondo il ricorrente, la valutazione dei giudici di merito in tema di concorso nel sequestro, laddove, essendo [OSCURATO:PERSONA] sempre presente, gli altri due imputati sarebbero fisicamente collocabili sulla scena del delitto solo per un limitatissimo arco temporale. La Corte di assise di appello sarebbe pervenuta a questa conclusione sulla scorta di un'analisi solo parziale del materiale probatorio, trascurando elementi a discarico non irrilevanti (quali, nello specifico, la presenza di un autovelox all'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] la sera dei fatti; l'assenza di pregressi rapporti di conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la totale estraneità del primo rispetto alla richiesta di riottenere la patente di guida di [OSCURATO:PERSONA] e in genere la mancanza di motivi di rancore o di vendetta; la mancata presenza di [OSCURATO:PERSONA] allorquando [OSCURATO:PERSONA] viene fatto salire in auto; la mancanza di elementi tali da rendere consapevole [OSCURATO:PERSONA] - che, come richiestogli, aveva con sé un falcetto e un martello per intimorire [OSCURATO:PERSONA] - che era in atto un sequestro di persona, dal momento che la persona offesa a bordo del veicolo non era ferita, né legata; la mancata conferma da parte di [OSCURATO:PERSONA] della presenza di [OSCURATO:PERSONA] al momento del suo ingresso, dopo qualche peregrinazione per il paese, in casa di [OSCURATO:PERSONA] - fatto viceversa affermato in motivazione come vero e fondante la responsabilità concorsuale nel sequestro; la mancanza di costrizione fisica o psicologica di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo - protrattosi per circa due ore - in cui si trova, insieme agli odierni imputati, in Piazza delle mimose, dove è stato libero di andarsi a sciacquare a una fontanella e gli sono stati offerti cibi e bevande; la libertà ugualmente goduta da [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; l'accertata presenza di [OSCURATO:PERSONA] in casa propria a partire dalle 22:30; l'impossibilità di effettivo apporto causale in relazione a un sequestro protrattosi per diciassette ore da parte di [OSCURATO:PERSONA], presente ai fatti per circa due ore e quaranta minuti al più, al solo fine di mettere paura e malmenare la persona offesa; la totale assenza di elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] negli esiti delle intercettazioni telefoniche, sia pure protrattesi per tre mesi). Risulterebbe dunque non corretta l'esclusione da parte della Corte territoriale del concorso anomalo originariamente ritenuto in primo grado, quale adeguata individuazione del concreto coefficiente di imputazione soggettiva dell'evento. Conforterebbero questa ipotesi l'assoluta mancanza di volontà del fatto diverso o più grave, la negligenza o l'inosservanza di regole di prudenza e la prevedibilità ed evitabilità dell'evento (laddove pure non si acceda alla tesi della eccezionalità della non preventivabile reazione di [OSCURATO:PERSONA]). 3.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce la mancanza di motivazione in riferimento all'aumento di pena per la continuazione. La Corte di assise di appello dedica infatti poche righe alla dosimetria della pena in conseguenza della derubricazione del sequestro e, laddove riconosce la sussistenza del medesimo disegno criminoso per gli effetti di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., si limita a indicare il mero computo aritmetico, senza accennare alle ragioni per le quali è stato ritenuto congruo un aumento di dieci mesi. 4. Ricorre per cassazione, per il tramite del difensore, anche [OSCURATO:PERSONA], che deduce quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo, si lamenta l'omissione ovvero comunque la manifesta contraddittorietà della motivazione, laddove si afferma che la versione di [OSCURATO:PERSONA] non è contestata da [OSCURATO:PERSONA] (e da [OSCURATO:PERSONA]), quando invece l'atto di appello espressamente aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto attendibile e credibile la persona offesa.A fronte di questa radicale diversità di lettura dei motivi di gravame, non potrebbe che reputarsi integrata un'omessa valutazione di allegazioni difensive, in astratto idonee a minare la fiducia accordata al racconto del testimone chiave (con particolare riguardo a quel che concerne la sua permanenza nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in cui sono indicati come presenti soggetti non riconducibili ai possibili occupanti, mentre al contrario sfugge al ricordo qualsiasi particolare dell'immobile, a dimostrazione, secondo la difesa, che la circostanza sarebbe inventata di sana pianta dalla persona offesa, al fine di coinvolgere nel processo un proprio creditore, così tacitato indirettamente nelle sue pretese di restituzione del prestito). 4.2 Con il secondo motivo, si eccepisce la violazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale e in particolare degli artt. 192 e 511 cod. proc. pen. Le dichiarazioni della persona offesa, infatti, soprattutto quando quest'ultima ha un proprio tangibile interesse alla definizione del procedimento, dovrebbero essere valutate non solo sotto il profilo della loro attendibilità intrinseca (a nulla rilevando la mancata costituzione di parte civile), ma anche confrontandole con l'intera piattaforma probatoria. La Corte di assise di appello non avrebbe valutato la personalità di [OSCURATO:PERSONA] («un truffatore professionale, che non si [è] fatto scrupoli di approfittare di una persona con problemi di obesità che le impedivano di ottenere la patente, per assicurarle con l'imbroglio l'ottenimento del permesso di guidare», secondo modalità fraudolente ripetute per decine di volte). I giudici di secondo grado, con argomenti stereotipati, eluderebbero la circostanza, ventilata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che le pendenze debitorie tra i due costituissero un idoneo motivo per muovere contro il ricorrente accuse calunniose. In ogni caso, l'attendibilità del testimone sarebbe minata dal contrasto tra il contenuto della sua deposizione e le dichiarazioni rese durante la fase delle indagini (restando in ogni caso la querela inidonea a fornire specifici elementi di convincimento). 4.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 605 cod. pen., sul presupposto che difetterebbero elementi tali da giustificare, quantomeno soggettivamente, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di concorso, al delitto di sequestro. Per quanto riguarda il dolo di legge in capo al concorrente, non è sufficiente la consapevolezza della esecuzione di un reato permanente, anche in presenza di un potenziale rapporto di causalità materiale con condotta atipica, ma occorre avere riguardo alla direzione e al contenuto della volontà dell'agente principale. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe mosso nell'esclusivo intento di punire [OSCURATO:PERSONA] per il torto subito, senza alcuna intenzione di contribuire alla privazione della sua libertà (come può evincersi dalla mancanza di contatti con i presunti rapitori, l'indifferenza con cui [OSCURATO:PERSONA] lascia che [OSCURATO:PERSONA] si allontani dalla sua abitazione, senza consegnarlo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). In definitiva, se pure il ricorrente si fosse rappresentato la privazione della libertà della persona offesa, il suo comportamento non sarebbe comunque stato sorretto dalla volontà di contribuirvi con il proprio operato. 4.4. Con il quarto motivo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione al delitto di lesioni, in difetto di alcun effettivo contributo causale da parte del ricorrente, non fisicamente presente al momento del pestaggio, né altrimenti implicatovi, neppure quale mero concorrente morale. Al più, accettando come vera, in denegata ipotesi, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] all'interno della propria abitazione avrebbe colpito [OSCURATO:PERSONA], provocandogli il sanguinamento del naso, è solo di questa azione lesiva che il ricorrente potrebbe essere chiamato a rispondere e non della frattura delle costole, come specificata in imputazione, causata da condotte del tutto autonome e poste in essere altrove da terzi soggetti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i tre ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Possono essere esaminate congiuntamente, pur senza sacrificio di un esame specifico delle peculiarità di ciascuna, le doglianze relative a lacune motivazionali ed erronea applicazione delle norme sulla valutazione delle prove avanzate dai tre ricorrenti (in particolare, da [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso, da [OSCURATO:PERSONA] con il primo e il secondo motivo, da [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo). Tutte le suddette censure - non senza evocare in larga misura doglianze in fatto non proponibili in questa sede, riproducendo analoghe questioni già devolute in appello e ivi puntualmente esaminate e disattese - sono in sostanza connotate dalla richiesta di un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, suggerendo alternative ricostruzioni della vicenda, senza confrontarsi con il congruo e tutt'altro che illogico apparato argomentativo offerto dalla Corte di assise di appello (nonché, salvo per quanto attiene alla qualificazione in iure del sequestro, dal giudice di primo grado, trattandosi di una cosiddetta "doppia conforme" di condanna). Si chiede, in buona sostanza, di sovrapporre la valutazione della Corte di legittimità a quella dei Giudici di merito, ciò che è impossibile, poiché esula dai poteri della Suprema Corte ogni possibilità di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074. Più di recente, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747, ha precisato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà - intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante -, su aspetti essenziali a imporre diversa conclusione del processo, cosicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento). Molte delle doglianze, in particolare, si sono addensate sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] di cui si contesta con forza la attendibilità. È opportuno osservare immediatamente, in proposito, come l'attendibilità della persona offesa sia questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, o anche a una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575). 2.1. La Corte di assise di appello ha rigettato i motivi di gravame proposti da [OSCURATO:PERSONA] dopo una attenta disamina degli stessi. Per quel che riguarda la narrazione offerta da [OSCURATO:PERSONA], i giudici di secondo grado richiamano innanzitutto, condividendole, le approfondite riflessioni già spese sul punto nella decisione della Corte di assise (pp. 35-43) e oppongono alle ipotetiche contraddizioni evidenziate dall'appellante alcune circostanze emerse in maniera inequivoca dall'istruttoria dibattimentale, tali da inficiare alla radice le osservazioni di segno contrario della difesa: la posizione in cui è stata rinvenuta la vettura di [OSCURATO:PERSONA], incompatibile con una sua possibilità di autonomo movimento; le ammissioni di natura confessoria fatte da [OSCURATO:PERSONA] durante comunicazioni intercettate dagli inquirenti (individuazione del bosco quale luogo in cui poter agire; racconto di sottrazione di documenti dopo avere rotto il vetro dell'altrui vettura); conversazioni telefoniche, parimenti oggetto di captazione, di [OSCURATO:PERSONA], che racconta di essere stato sequestrato, restando segregato una notte intera in un'abitazione, di essere stato derubato del cellulare e dell'auto, di essere stato malmenato sino ad avere le costole fratturate; la perfetta descrizione dei luoghi effettuata in aula dalla medesima persona offesa, in particolare per quanto attiene l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; alcune ammissioni, quantomeno in merito alle sole lesioni, date dagli altri coimputati. A fronte di questo lineare chiarimento - che si salda con quanto esposto nella sentenza di primo grado (dove si accenna anche alla rilevanza dell'esame della madre di [OSCURATO:PERSONA], di quanto rinvenuto nella sua autovettura o sequestrato a casa di [OSCURATO:PERSONA], negli spostamenti e nelle comunicazioni registrati dai tabulati telefonici, nella mancanza di astio e ostilità manifesta ben percepita nell'oralità del dibattimento) - non assume rilievo decisivo l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione. Non sussiste, infatti, secondo costante giurisprudenza, un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227, secondo cui l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione). In particolare, è opportuno osservare come, nonostante le doglianze della difesa, non sempre manchi una risposta ai motivi di gravame, ma questa è talora fornita in maniera sintetica, come quando si esclude la fondatezza dell'alibi che tentano di fornire i testi Bisso e Gieras (p. 29). Costoro, evidentemente ritenuti non credibili sul punto o quantomeno sugli orari riferiti da entrambi i giudici di merito, non offrono in primo luogo una vera e propria prova d'alibi, dal momento che - pure ammessa, in ipotesi e per mera comodità di ragionamento, una presenza di qualche minuto o per un tempo più consistente di [OSCURATO:PERSONA] alla festa di compleanno - la circostanza non sarebbe comunque in grado di disarticolare la solida ricostruzione operata all'esito dell'istruttoria dibattimentale; peraltro, trattandosi di un reato permanente la cui consumazione continua a protrarsi fino a che perdura la privazione della libertà, mantenuta dal continuo susseguirsi di una pletora di concorrenti, alcuni dei quali neppure compiutamente identificati, dolersi della mancata considerazione riservata all'ipotetico ed eventuale allontanamento temporaneo di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei giudici di appello, senza specifici chiarimenti ulteriori connota di insuperabile aspecificità il motivo di ricorso. Non sussiste poi uno specifico obbligo motivazionale relativamente al mancato accoglimento della richiesta di confronto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a fortiori come rinnovazione dell'istruttoria in appello, dal momento che questo mezzo di prova non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione; a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta infatti al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione (Sez. 6, n. 37691 del 16/09/2022, B., Rv. 283935-02). 2.2. Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], in merito alla asserita mancanza di attendibilità e di credibilità della persona offesa e alla mancata motivazione su un punto lamentato dalla difesa, oltre che in genere alla natura fattuale delle doglianze, si rimanda a quanto sopra esposto in merito alle analoghe doglianze contenute nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. È opportuno precisare ulteriormente soltanto come la sentenza di secondo grado non fraintenda affatto il contenuto dello specifico gravame difensivo inerente la mancata contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della versione di [OSCURATO:PERSONA], ma semplicemente lo contestualizzi in relazione alle specifiche circostanze poste in evidenza dall'imputato. La posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di sequestro, ad ogni buon conto, è stata oggetto di attenta disamina, nell'ambito della quale sono state messe a confronto le varie risultanze probatorie (sempre muovendo dalla complessiva solidità della versione fornita dalla persona offesa). Segnatamente, quale implicita risposta ai motivi di gravame, è stato sottolineato come, pur se il primo incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in auto con [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere stato fortuito (anche se, in quel frangente, egli si accorse comunque che quest'ultimo è costretto contro la sua volontà all'interno dell'abitacolo), la acclarata presenza in casa di [OSCURATO:PERSONA] della persona offesa è un fatto voluto e accettato dal ricorrente, che lo trattiene per un tempo significativo contro la sua volontà (e lo picchia brutalmente), consapevole che «la vittima è scortata dagli imputati, o quantomeno dall'[OSCURATO:PERSONA]». La sentenza di primo grado offre ulteriori e definitivi contributi esplicativi sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla sorveglianza speciale, non poteva rendersi protagonista di condotte delittuose sulla pubblica via, sui fotogrammi che inquadrano la vettura con a bordo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a breve distanza dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in orario compatibile con le dichiarazioni della persona offesa. 2.3. Per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], sempre in merito alla valutazione dell'apporto probatorio offerto della persona offesa, si rimanda ancora a quanto già detto in via generale (in particolare in merito alla impermeabilità delle valutazioni dei giudici di merito sul punto in questa sede di legittimità). Gli asseriti pregressi rapporti di credito-debito non sono stati ritenuti sussistenti e comunque rilevanti, ma, in ogni caso, il carattere calunnioso delle propalazioni accusatorie è escluso dal complessivo esame del dichiarante; nell'ambito di questo esame, la mancata costituzione di parte civile, quale indice di disinteresse rispetto agli esiti processuali, viene citato soltanto come mero elemento di contorno, laddove per i giudici di merito è la presenza, già sottolineata, di molteplici riscontri oggettivi a conferire al testimone attendibilità e credibilità oggettiva e soggettiva. Valore fondamentale - e pressoché esclusivo - è stato dato in primo e secondo grado alla prova testimoniale formatasi in giudizio con la deposizione della persona offesa nel contraddittorio delle parti, restando ininfluente ai fini del decidere la denuncia-querela da lui presentata (a cui fa solo un cenno la sentenza di primo grado). 2.4. Il primo motivo di gravame dedotto da [OSCURATO:PERSONA] presenta molteplici tratti comuni a quelli presenti nei ricorsi dei due coimputati, in particolare in merito alla mancata considerazione in cui sarebbero stati tenuti dalla Corte di assise di appello alcuni elementi istruttori e allegazioni difensive pro reo. Si rimanda pertanto, anche in questo caso, a quanto sopra esposto in tema di impossibile rivalutazione del materiale probatorio in questa sede, in presenza di una motivazione adeguata. In particolare, la sentenza di secondo grado valorizza, inserendole nel più ampio contesto istruttorio, alcune determinanti ammissioni dell'imputato (che conferma di essere stato chiamato «per mettere paura» al già terrorizzato [OSCURATO:PERSONA], di essersi portato all'uopo un falcetto e un martello ostentandoli alla vittima, di avere malmenato quest'ultima, di essere rimasto per quasi tre ore insieme a [OSCURATO:PERSONA], insultato, minacciato, percosso e soprattutto impossibilitato ad allontanarsi dai suoi guardiani se non per pochi passi). A fronte di ciò, è congruamente illustrata in motivazione la ricostruzione dei fatti, per quanto riguarda la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e la consapevolezza in capo a quest'ultimo che [OSCURATO:PERSONA] era stato privato della libertà personale per un periodo più che significativo.3. Anche i motivi di ricorso inerenti l'erronea valutazione della responsabilità a titolo concorsuale (nella specie, il terzo e il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e alcune specifiche censure sviluppate nel primo motivo di [OSCURATO:PERSONA]) sono caratterizzati da non corretti presupposti giuridici comuni, che ne consigliano una disamina omogenea. In tema di concorso di persone, il contributo rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo di condivisione dell'evento - anche in forma solo verbale ovvero accompagnata da manifestazioni esteriori diverse dalla condotta tipica - e idoneo a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione dell'azione, anche se solo nei confronti di una parte consistente di compartecipi (Sez. 1, n. 6237 del 15/09/2021, dep. 2022, Dell'Aquila, Rv. 282620). Appare indubitabile la rilevanza causale - ai sensi sia dell'art. 605, sia degli artt. 582-583 cod. pen. - vuoi delle condotte direttamente rilevanti per la tipicità del fatto di reato, vuoi dei comportamenti meramente rafforzativi o agevolatori delle stesse, anche solo in ragione della fisica presenza in appoggio all'azione di [OSCURATO:PERSONA], pressoché sempre presente. 3.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al delitto di sequestro, dubita della corretta applicazione della disciplina del concorso di persone, quantomeno per carenza dell'elemento soggettivo. Anche in questo caso, i giudici di appello hanno offerto una motivazione adeguata, tutt'altro che contraddittoria o manifestamente illogica, laddove - premesso che, immediatamente dopo l'iniziale diverbio con [OSCURATO:PERSONA] che lo costringe a salire in auto, inizia lo stato di privazione della libertà personale, penalmente rilevante, di [OSCURATO:PERSONA] - rilevano come [OSCURATO:PERSONA] sia stato informato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], alla guida della vettura di [OSCURATO:PERSONA], obbligato sui sedili posteriori, della falsità dei documenti richiesti previo versamento di un congruo anticipo; la consapevolezza di essere stato truffato spinse pertanto [OSCURATO:PERSONA] a colpire violentemente [OSCURATO:PERSONA] in una prima occasione quando era ancora accovacciato nell'auto. Se, per questo primo contatto, i giudici di appello concedono il beneficio del dubbio sulla coscienza di [OSCURATO:PERSONA] della restrizione della libertà in danno di [OSCURATO:PERSONA], quando, diverse ore dopo, la medesima persona offesa, ininterrottamente da allora nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi complici, è condotto con la forza presso l'abitazione del ricorrente, deve darsi per certa la sua consapevolezza che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse ancora e da lungo tempo in stato di sequestro. Il doppio intervento di [OSCURATO:PERSONA], per la strada e in casa, costituisce un suo indubbio e consapevole contributo causale alla perpetrazione del delitto, a prescindere dal movente che può averlo spinto.3.2. La motivazione della sentenza impugnata delinea chiaramente i motivi fondanti la valutazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di lesioni aggravate continuate in concorso; è opportuno precisare che l'aggravante dell'uso di strumenti atti a offendere contestata solo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, la motivazione descrive nel dettaglio le lesioni inferte personalmente da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] all'interno della propria abitazione, ma aveva puntualizzato precedentemente come «stante la concatenazione degli eventi, da cui non si può prescindere, è necessaria la trattazione unitaria dell'intera azione delittuosa, da intendersi quale intreccio di più condotte, facenti capo a più soggetti, che dovranno sì valutarsi isolatamente ma sempre quali parti integranti di un medesimo disegno criminoso, rappresentato e voluto, con intensità differenti, da tutti i correi». Come accennato, la sentenza ritiene, su solide basi, acclarata la consapevolezza in capo ad [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] fosse sequestrato da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri complici e che in tale veste fosse sottoposto a violenze fisiche. Nel ricorso, foss'anche a livello ipotetico, si ammette peraltro che «[OSCURATO:PERSONA] percuote da solo [OSCURATO:PERSONA] e con l'uso delle mani lo fa sanguinare in volto ma non vi è alcun concorso nella frattura delle costole». La concessione dell'imputato all'ipotesi accusatoria non tiene però in adeguata considerazione la natura non episodica del pestaggio, al contrario parte di un'aggressione fisica posta in essere - talvolta simultaneamente e talaltra alternativamente - da più persone (gli odierni imputati, altri soggetti giudicati separatamente ed altri ancora non identificati), in un arco di tempo pari quasi a un'intera giornata. Nota in proposito la sentenza di secondo grado, dopo avere rilevato come «parte integrante dell'azione complessiva è la condotta di lesioni, posta in essere a più riprese e confermata da tutti gli imputati»: «infondata, a tal proposito, l'eccezione sollevata dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] e relativa all'impossibilità di ricondurre le lesioni riscontrate alla sua azione, in quanto l'offesa in danno di [OSCURATO:PERSONA], in base a quanto ricostruito, ha invero raggiunto il suo culmine in termini di violenza proprio nell'appartamento dell'[OSCURATO:PERSONA], poiché questo ha dato avvio all'aggressione fisica nel momento in cui la vittima era ancora sulla soglia della porta di ingresso e le ha cagionato diverse ferite, provocandole anche perdite di sangue». La conclusione dei giudici di merito è coerente con il consolidato orientamento di legittimità, a mente del quale l'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 13 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648; cfr. anche Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012, secondo cui, dovendosi valorizzare la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato). 3.3. Per quanto attiene alle doglianze sul punto avanzate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al solo delitto di sequestro, possono ulteriormente evidenziarsi i passaggi motivazionali della sentenza impugnata che condivisibilmente affermano che, pur se inizialmente chiamato da [OSCURATO:PERSONA] solo per terrorizzare [OSCURATO:PERSONA], l'imputato prese subito contezza della restrizione in atto della libertà della persona offesa e non esitò a infondere prima sicurezza ad [OSCURATO:PERSONA] e terrore a [OSCURATO:PERSONA], entrando anch'egli nell'abitacolo della vettura con vistose armi improprie, prestandosi poi a malmenare con brutalità il sequestrato, e trattenendosi in seguito, dopo questo chiarissimo biglietto da visita, per diverse ore in Piazza delle mimose in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e degli altri còrrei intervenuti sul posto, pur avendo la costante possibilità di allontanarsi dopo avere compiuto il pestaggio per cui era stato chiamato. È appena il caso di notare - seguendo le argomentazioni sul punto della sentenza impugnata - come una presenza prolungata, con partecipazione attiva alle intimidazioni che impediscono alla persona offesa anche solo di pensare di darsi alla fuga senza più gravi conseguenze, costituisca un rilevante e consapevole contributo causale alla commissione del delitto in questione e non un'evoluzione, prevedibile ma non voluta, dell'iniziale aggressione fisica. La responsabilità del compartecipe per concorso anomalo postula che il fatto più grave rispetto a quello concordato sia materialmente commesso da un altro concorrente. Nel caso di specie, in cui il sequestro era già in essere, e in maniera facilmente percepibile per il ricorrente, al momento del suo primo contatto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha previsto e accettato (non già il solo rischio, ma esattamente) la commissione del delitto in fase di esecuzione, a titolo di dolo diretto e non eventuale. Risulta dunque corretta anche la riqualificazione della fattispecie concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen. piuttosto che del successivo art. 116.4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole che - a fronte di una diminuzione per le due attenuanti ai sensi dell'art. 62, n. 2, e 62 -bis cod. pen., riconosciute prevalenti, operata dal primo Giudice (pena base per il più grave reato di sequestro di persona a scopo di estorsione: venticinque anni di reclusione; diminuita a sedici anni per le circostanze attenuanti generiche; ulteriormente diminuita a dodici anni per la provocazione) - il computo operato in secondo grado, all'esito della riqualificazione del reato (pena base per il più grave reato di sequestro di persona: cinque anni di reclusione; diminuita a quattro anni per le circostanze attenuanti generiche; ulteriormente diminuita a tre anni per la provocazione), sarebbe stato illegittimamente deteriore per l'imputato, non essendo mantenuta la medesima percentuale di un terzo della pena da ridurre. Si lamenta pertanto violazione dell'articolo 597, comma 3, cod. proc. pen., nonché l'omessa motivazione sul punto. Il motivo è manifestamente infondato. È infatti pacifico che, nel giudizio di appello senza impugnazione del Pubblico ministero, il divieto di «irrogare una pena più grave per specie o quantità» non riguarda soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, di modo che occorre procedere ad un raffronto tra tutte le diverse componenti sanzionatorie. Al contrario di quanto suggerito implicitamente nel motivo di ricorso, però, la preclusione per il giudice di appello a non rivedere in termini peggiorativi il trattamento sanzionatorio non riguarda il rapporto proporzionale con la pena base (purché si rispetti il limite di legge; non oltre un terzo, nel caso di specie), ma l'entità concreta di ciascun aumento o diminuzione determinato per ciascun singolo segmento che incide sulla dosimetria della pena. In presenza di una riconsiderazione complessivamente (assai) favorevole del trattamento sanzionatorio in ogni sua singola componente, non si riscontra alcuna violazione del divieto di reformatio in peius. In ipotesi di riqualificazione del fatto in un'altra meno grave fattispecie, il giudice di secondo grado non sarebbe comunque tenuto ad individuare neppure una pena base di misura inferiore a quella del primo giudice, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella inflitta in precedenza (Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020, Diop, Rv. 279086-02, secondo cui non integra una violazione del divieto di trattamento deteriore, la riqualificazione del fatto accompagnata dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado, fermo restando l'obbligo di irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta).5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura l'omessa motivazione in relazione ai dieci mesi di reclusione computati a titolo di aumento, ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., per il delitto di lesioni aggravate. Non è in dubbio l'obbligo per il giudice di argomentare, quanto alle modalità di determinazione della pena complessiva, anche in merito all'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che sottolinea come il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; cfr. anche Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005, secondo cui il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.). Nondimeno un simile percorso motivazionale non può affatto dirsi mancante nella decisione impugnata. Anche tenendo conto della pena edittale prevista dall'art. 583, primo comma, cod. pen. (da tre a sette anni di reclusione), l'aumento apportato per la continuazione risulta in primo luogo sostanzialmente contenuto e comunque non particolarmente rilevante, con quanto ne consegue in termini di adeguata ampiezza della giustificazione in parte motiva. Soprattutto, la sentenza della Corte di assise di appello dà preliminarmente conto «della sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati, vista l'eterogeneità, delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e le modalità delle singole condotte, [nonché] in una prospettiva di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, delle aggravanti contestate e delle attenuanti riconosciute in primo grado» (p. 43), oltre a descrivere in un passaggio precedente la brutalità del pestaggio prolungato, richiamando i certificati medici che dissipano ogni dubbio sulla violenza delle aggressioni, la deposizione dell'operante che attesta la presenza di traumi inferti a colpi di martello, la ripetuta perdita di sangue in conseguenza dei colpi (p. 32). In conclusione, l'illustrazione offerta dalla Corte di merito quanto al calcolo dell'aumento, calata nel caso concreto, appare assolutamente congrua e funzionale ad esplicitare il rispetto del rapporto di proporzione tra le sanzioni irrogate per i vari illeciti accertati, anche con riferimento ai limiti previsti dalla legge al fine di evitare un surrettizio cumulo materiale di pene. 6. Tutti e tre i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili /P In considerazione di tale declaratori