CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28732/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MRilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. alla pena di 150,00 euro di ammenda, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Constatato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché il giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la reiterazione della condotta illecita da parte del ricorrente e i precedenti penali da cui il medesimo è gravato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M