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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 febbraio 1950

Cassazione n. 25845/2023

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/2/1950 avverso l'ordinanza emessa il 29/12/2022 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza; lette le conclusioni formulate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce rigettava l'istanza di dissequestro avanzata dal ricorrente.

Nel provvedimento si dava atto che Ruggeri aveva presentato richiesta di revoca del sequestro probatorio, facendo riferimento sia alla somma di denaro (pari ad €303.905), che al telefono cellulare.

Il rigetto veniva disposto evidenziando le modalità di conservazione del denaro e il fatto che lo stesso fosse di presumibile provenienza illecita, stante le indagini in atto a carico del Ruggeri per plurimi episodi di corruzione.

Inoltre, si dava atto che in una annotazione della G.d.F. si attestava l'omesso versamento dell'Iva da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. - società amministrata dal Ruggeri - con la conseguente sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'ad. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

La necessità del mantenimento del sequestro veniva rinvenuta anche in relazione alla possibile provenienza del denaro dalla commissione di condotte di riciclaggio.

2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso, deducendo in via preliminare la possibile abnormità dell'ordinanza.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione, sottolineando come allo stato le imputazioni sollevate nei confronti del ricorrente non contemplano l'ipotesi del riciclaggio, né quella dell'omesso versamento dell'Iva, sicchè il richiamo a tali aspetti sarebbe del tutto avulso dal contesto processuale. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando che - vedendosi in tema di sequestro probatorio - il giudice avrebbe dovuto individuare l'esigenza istruttoria sottesa al mantenimento del vincolo, tanto più che la richiesta di restituzione vedeva su una somma di denaro, rispetto alla quale non è stato in alcun modo specificato quali sarebbero gli accertamenti da compiere.

In relazione al telefono cellulare, invece, il ricorrente evidenziava di non aver proposto opposizione avverso l'omessa restituzione, sicchè la motivazione resa sul punto nell'ordinanza del g.u.p. era del tutto ultronea.

2.3. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione alla mancata convalida del sequestro eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, visto che il denaro non era menzionato nel decreto di perquisizione e sequestro.

3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che Ruggeri avanzava richiesta di dissequestro al pubblico ministero, chiedendo la restituzione del denaro e del cellulare.Il pubblico ministero, con decreto dell'8 agosto 2022, rigettava la richiesta avverso la quale il ricorrente proponeva opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod.proc.pen.

Avendo nel frattempo il pubblico ministero chiesto il rinvio a giudizio, il g.i.p. trasmetteva l'opposizione al g.u.p., il quale emetteva l'ordinanza impugnata.

Nel provvedimento impugnato, il g.u.p. dichiara di pronunciare sull'istanza di restituzione, tant'è che pure il dispositivo concerne il rigetto di tale richiesta, inoltre, la motivazione è incentrata sul vaglio della richiesta, senza che sia neppure menzionato il decreto del pubblico ministero.

Nonostante tali palesi anomalie, deve ritenersi che la decisione sia stata emessa sull'opposizione e non, come sostenuto dalla difesa, direttamente sulla richiesta di restituzione, sia perché - sia pur in un isolato passaggio - il g.u.p. richiama la motivazione resa dal pubblico ministero in ordine alla necessità di accertamento della provenienza del denaro, sia perché nel dispositivo viene espressamente richiamato il disposto dell'art. 263 cod.proc.pen. 3.

Fatta tale premessa, si ritiene che i primi due motivi di ricorso sono fondati e assorbenti del terzo.

Si rileva in primo luogo che rispetto al sequestro del cellulare l'ordinanza è incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo il ricorrente specificato che l'opposizione non concerneva la restituzione di tale bene, bensì del solo denaro.

Tuttavia, proprio in quanto la richiesta di restituzione non è stata coltivata dal ricorrente, il vizio dell'ordinanza non determina effetti invalidanti.

Per quanto concerne l'ingente somma in sequestro, deve in primo luogo evidenziarsi che il mantenimento del vincolo è stato giustificato ipotizzando la commissione di reati - omesso versamento IVA e ricettazione - diversi ed ulteriori rispetto alle ipotesi per le quali si procede (corruzione e abuso d'ufficio).

Sostanzialmente, il g.u.p. ha mantenuto il sequestro in assenza del requisito della pertinenzialità del bene rispetto all'illecito per il quale si procede, nonché in relazione a fattispecie per le quali difetta l'esercizio dell'iniziativa cautelare da parte del pubblico ministero.

Al contempo, è stata totalmente omessa la motivazione in ordine alle esigenze probatorie sottese al mantenimento del sequestro del denaro, non essendosi chiarito se e quale tipo di accertamento richieda il mantenimento del vincolo.

Per consolidata giurisprudenza, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.U, n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548).Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non specifica in alcun modo quale sia la finalità probatoria perseguita, neppure mediante il richiamo al decreto iniziale di sequestro.

Invero, a fronte del sequestro di denaro di sospetta provenienza illecita il mezzo cautelare appropriato è da individuarsi nel sequestro preventivo, lì dove si ritenga che si tratti di profitto dell'illecito con la conseguente necessità di impedirne la libera disponibilità da parte del reo.

4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente restituzione del denaro all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla mancata restituzione del denaro, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/2/1950 avverso l'ordinanza emessa il 29/12/2022 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza; lette le conclusioni formulate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce rigettava l'istanza di dissequestro avanzata dal ricorrente. Nel provvedimento si dava atto che Ruggeri aveva presentato richiesta di revoca del sequestro probatorio, facendo riferimento sia alla somma di denaro (pari ad €303.905), che al telefono cellulare. Il rigetto veniva disposto evidenziando le modalità di conservazione del denaro e il fatto che lo stesso fosse di presumibile provenienza illecita, stante le indagini in atto a carico del Ruggeri per plurimi episodi di corruzione. Inoltre, si dava atto che in una annotazione della G.d.F. si attestava l'omesso versamento dell'Iva da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. - società amministrata dal Ruggeri - con la conseguente sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'ad. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000. La necessità del mantenimento del sequestro veniva rinvenuta anche in relazione alla possibile provenienza del denaro dalla commissione di condotte di riciclaggio. 2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso, deducendo in via preliminare la possibile abnormità dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione, sottolineando come allo stato le imputazioni sollevate nei confronti del ricorrente non contemplano l'ipotesi del riciclaggio, né quella dell'omesso versamento dell'Iva, sicchè il richiamo a tali aspetti sarebbe del tutto avulso dal contesto processuale. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando che - vedendosi in tema di sequestro probatorio - il giudice avrebbe dovuto individuare l'esigenza istruttoria sottesa al mantenimento del vincolo, tanto più che la richiesta di restituzione vedeva su una somma di denaro, rispetto alla quale non è stato in alcun modo specificato quali sarebbero gli accertamenti da compiere. In relazione al telefono cellulare, invece, il ricorrente evidenziava di non aver proposto opposizione avverso l'omessa restituzione, sicchè la motivazione resa sul punto nell'ordinanza del g.u.p. era del tutto ultronea. 2.3. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione alla mancata convalida del sequestro eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, visto che il denaro non era menzionato nel decreto di perquisizione e sequestro. 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che Ruggeri avanzava richiesta di dissequestro al pubblico ministero, chiedendo la restituzione del denaro e del cellulare.Il pubblico ministero, con decreto dell'8 agosto 2022, rigettava la richiesta avverso la quale il ricorrente proponeva opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod.proc.pen. Avendo nel frattempo il pubblico ministero chiesto il rinvio a giudizio, il g.i.p. trasmetteva l'opposizione al g.u.p., il quale emetteva l'ordinanza impugnata. Nel provvedimento impugnato, il g.u.p. dichiara di pronunciare sull'istanza di restituzione, tant'è che pure il dispositivo concerne il rigetto di tale richiesta, inoltre, la motivazione è incentrata sul vaglio della richiesta, senza che sia neppure menzionato il decreto del pubblico ministero. Nonostante tali palesi anomalie, deve ritenersi che la decisione sia stata emessa sull'opposizione e non, come sostenuto dalla difesa, direttamente sulla richiesta di restituzione, sia perché - sia pur in un isolato passaggio - il g.u.p. richiama la motivazione resa dal pubblico ministero in ordine alla necessità di accertamento della provenienza del denaro, sia perché nel dispositivo viene espressamente richiamato il disposto dell'art. 263 cod.proc.pen. 3. Fatta tale premessa, si ritiene che i primi due motivi di ricorso sono fondati e assorbenti del terzo. Si rileva in primo luogo che rispetto al sequestro del cellulare l'ordinanza è incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo il ricorrente specificato che l'opposizione non concerneva la restituzione di tale bene, bensì del solo denaro. Tuttavia, proprio in quanto la richiesta di restituzione non è stata coltivata dal ricorrente, il vizio dell'ordinanza non determina effetti invalidanti. Per quanto concerne l'ingente somma in sequestro, deve in primo luogo evidenziarsi che il mantenimento del vincolo è stato giustificato ipotizzando la commissione di reati - omesso versamento IVA e ricettazione - diversi ed ulteriori rispetto alle ipotesi per le quali si procede (corruzione e abuso d'ufficio). Sostanzialmente, il g.u.p. ha mantenuto il sequestro in assenza del requisito della pertinenzialità del bene rispetto all'illecito per il quale si procede, nonché in relazione a fattispecie per le quali difetta l'esercizio dell'iniziativa cautelare da parte del pubblico ministero. Al contempo, è stata totalmente omessa la motivazione in ordine alle esigenze probatorie sottese al mantenimento del sequestro del denaro, non essendosi chiarito se e quale tipo di accertamento richieda il mantenimento del vincolo. Per consolidata giurisprudenza, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.U, n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548).Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non specifica in alcun modo quale sia la finalità probatoria perseguita, neppure mediante il richiamo al decreto iniziale di sequestro. Invero, a fronte del sequestro di denaro di sospetta provenienza illecita il mezzo cautelare appropriato è da individuarsi nel sequestro preventivo, lì dove si ritenga che si tratti di profitto dell'illecito con la conseguente necessità di impedirne la libera disponibilità da parte del reo. 4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente restituzione del denaro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla mancata restituzione del denaro, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 6