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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22726/2026

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nale di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LucaSciarretta, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnatalimitatamente alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al capo 15) e ilrigetto nel resto;uditi i difensori dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vianello [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorsoe hanno insistito per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9 dicembre 2025, ha rigettatol’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzaemessa il 17 novembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata applicata al predetto la misura della custodiacautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 11), 12) e 15).In particolare, all’indagato sono provvisoriamente ascritti: a) il reato di cui alcapo 11), per avere partecipato, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De MariaGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri, aun’associazione per delinquere, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.,finalizzata all’illecito esercizio dell’attività di giochi e scommesse, anche a distanza,mediante la creazione e diffusione di reti di gioco online clandestine, operantitramite siti allocati su server esteri e non autorizzati dall’Agenzia delle dogane edei monopoli; b) il reato di cui al capo 12), per avere, in concorso con numerosidei medesimi coindagati, costituito e gestito, senza concessione, autorizzazione olicenza, piattaforme virtuali e relative agenzie, tra cui quella denominata “PJ Nola”,diffondendo e utilizzando i domini “goodbet.com”, “mybet24.com” e“planetbet365.me”, attraverso i quali veniva simulata un’attività lecita ditrasmissione dati, mentre in concreto si procedeva abusivamente alla raccoltadelle scommesse, all’accettazione della posta e al pagamento delle eventualivincite; c) il reato di cui al capo 15), per avere concorso – con [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GallucciLeonardo e [OSCURATO:PERSONA] – al tentativo di costringere [OSCURATO:PERSONA] aversare euro 88.000,00, somma ritenuta dovuta a [OSCURATO:PERSONA] qualeprovento della comune attività illecita di scommesse, attraverso reiterate minacce,anche implicite, rimaste senza esito per la resistenza della persona offesa.Quanto ai ruoli, l’ordinanza impugnata ha richiamato la contestazione secondocui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sicollocavano al primo livello del sodalizio, quali capi e promotori, impartendodirettive agli organizzatori e ai partecipi e dettando le strategie associative inordine alla diffusione territoriale del gioco clandestino e alla ripartizione dellerisorse; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivestivano i ruoli di master e organizzatoritecnici, fornendo le piattaforme e ricevendo le somme dovute per il noleggio dellec.d. skin; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] operavano quali diretticollaboratori tecnici, incaricati dell’efficiente funzionamento del sistema e delprocacciamento di nuove agenzie; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituivano l’articolazione operativa della rete nelterritorio nolano, facente capo all’agenzia “PJ Nola”, dalla quale dipendevanodiversi punti gioco, tra cui “PG Nola 023”, “AG Marigliano”, “AG [OSCURATO:PERSONA]”, “AGMonteforte” e “PJ [OSCURATO:PERSONA]”.Le aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sono state contestate, per i capi11) e 12), sia sotto il profilo del metodo mafioso, in ragione dell’evocazione sulterritorio della forza di intimidazione riconducibile ai clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siasotto quello dell’agevolazione mafiosa, assumendosi che l’attività clandestinaconsentisse ai due sodalizi l’infiltrazione e il consolidamento nel settore del giocoillecito, nonché l’alimentazione delle rispettive casse comuni, anche a beneficio deisodali detenuti e delle loro famiglie.

Analoga aggravante è stata contestata, per ilcapo 15), con riferimento alla tentata estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA].

Per ilcapo 11) la contestazione è descritta come perdurante dal marzo 2023; per il capo12) i fatti sono indicati come accertati dal marzo al novembre 2023; per il capo15) nel periodo compreso tra marzo e giugno 2023.2.

Il Tribunale, in sede di riesame ha richiamato, a fondamento del giudizio digravità indiziaria, l’ampia attività investigativa compendiata nell’informativa finaledel 7 novembre 2024 del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Castello diCisterna, evidenziando il rilievo centrale delle attività di osservazione, delmonitoraggio GPS e, soprattutto, delle intercettazioni telefoniche e ambientali,molte delle quali eseguite presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto elementocentrale del clan [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento impugnato ha rimarcato che proprio inquell’abitazione si svolgevano ripetuti incontri a sfondo criminale, dai qualiemergevano sia la perdurante operatività del sodalizio mafioso nolano, sia irapporti intrattenuti con il gruppo facente capo ai [OSCURATO:PERSONA] nel settore dellescommesse clandestine.Con riguardo al capo 15), ovvero la tentata estorsione ai danni di SalvatoreBuonocore, l’ordinanza impugnata ha rimarcato che il monitoraggio GPS avevaconsentito di accertare come, nel marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] si fosse recatoa Secondigliano, nella zona denominata ‘[OSCURATO:PERSONA]’, nei pressidell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], capo dell’omonimoclan detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.; a tale dato logistico siaccompagnavano plurime conversazioni dalle quali si desumeva che al clan Russoera pervenuta una richiesta, proveniente dall’area licciardiana di Secondigliano, diintervenire nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per costringerlo a pagare un debitocontratto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], maturato nell’ambito della gestionecomune di scommesse illegali.

Il Tribunale ha poi valorizzato le intercettazioniambientali del 23, 24 e 26 marzo 2023, dalle quali risultava che l’iniziativaintimidatoria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era stata assunta, per il clan [OSCURATO:PERSONA], daRusso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; è statain particolare richiamata la conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva che il “compariello”era stato mandato a parlare con [OSCURATO:PERSONA] e che, a seguito dell’intervento diGallucci e [OSCURATO:PERSONA], l’originaria pretesa di circa euro 80.000,00 era statatemporaneamente ridimensionata a euro 10.000,00.

Il provvedimento impugnatoha, altresì, evidenziato che, secondo il [OSCURATO:PERSONA], dopo l’avvicinamento di RomanoGiovanni, il [OSCURATO:PERSONA] si era intimorito, avendo compreso che l’azione erariconducibile al clan [OSCURATO:PERSONA] e che essa muoveva da una richiesta proveniente daiLicciardi.Ulteriore snodo della motivazione impugnata è costituito dalla conversazionedel 25 novembre 2023, intercettata nell’auto di [OSCURATO:PERSONA], nel corso dellaquale quest’ultimo, dialogando con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], riferivadi avere fatto intervenire, per il recupero del credito, i “guappi” di Nola,lamentando, però, che costoro, dopo avere riscosso 10.000,00 euro, avevanotrattenuto la somma per i carcerati. [OSCURATO:PERSONA] domanda su come fosse stato rintracciatoil [OSCURATO:PERSONA] (“tramite chi l’hai rintracciato tu?”), il [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto facendoriferimento a “Baffone di Secondigliano”, ovvero [OSCURATO:PERSONA], aggiungendoche era stato proprio costui ad aver chiamato i “guappi” di Nola; nella medesimaconversazione [OSCURATO:PERSONA] precisava di essere andato a parlare con il figlio di“Enzuccio o’ Chiatto”, il quale aveva parlato con i detti “guappi di Nola”, dopo diche [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso il debito e aveva iniziato a versare euro 10.000,00.Il Tribunale ha ritenuto che tali espressioni, riferite a [OSCURATO:PERSONA],corroborassero la ricostruzione del suo coinvolgimento quale originario referentea cui [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto per intimidire la vittima e che aveva, poi, attivato ilgruppo nolano.Con riferimento ai capi 11) e 12), l’ordinanza del riesame ha ricostruito laprogressiva emersione della rete associativa dedita alle scommesse illegali,sottolineando che la vicenda [OSCURATO:PERSONA] costituiva il momento in cui il clan [OSCURATO:PERSONA],prendendo atto dell’esistenza di un sistema clandestino già operante per conto deiLicciardi, decideva di inserirvisi.

Dalle conversazioni del marzo 2023 emergeva,secondo il Tribunale, che [OSCURATO:PERSONA], indicato come “[OSCURATO:PERSONA] diCicciano”, costituiva il soggetto tecnicamente più esperto nel settore e chel’organizzazione faceva capo ai [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.Il Tribunale ha, in particolare, richiamato le conversazioni del 26 maggio 2023,svoltesi nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] alla presenza, tra gli altri, di CavezzaDomenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle qualirisultava che il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva ormai messo le mani sul settore delle scommesseillegali.

In tali dialoghi [OSCURATO:PERSONA] illustrava il meccanismo economico delpassaggio dal “.it”, descritto come legale, al “.com”, descritto come “in nero”, eCavezza spiegava la struttura organizzativa dell’attività, chiarendo che all’apice viera il nome dell’azienda, sotto il quale operava una rete di subagenti remuneratia percentuale.La motivazione impugnata ha poi ricostruito gli sviluppi dei giorni successivi,nei quali si dava atto della visita dei napoletani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul territorio nolano sarebbe proseguita con il [OSCURATO:PERSONA] e con lasupervisione di [OSCURATO:PERSONA], e si faceva espresso riferimento al dovere diportare i soldi a “Genny” o di rendere conto allo “zio [OSCURATO:PERSONA]”.

Ulterioriconversazioni, del 28 giugno, del 9 agosto e del 28 agosto 2023, hannodocumentato, secondo il Tribunale, non soltanto l’esistenza di un flusso stabile diutili e di ripartizioni per quote, con somme destinate anche ai carcerati, ma anchele tensioni sorte all’interno del clan [OSCURATO:PERSONA] per il controllo del settore, tensioni che,nella prospettiva dell’ordinanza, non smentivano, bensì confermavano la rilevanzaeconomica e la stabilità dell’attività criminosa.Significativo rilievo è stato attribuito, inoltre, alle conversazioni concernentiAlla [OSCURATO:PERSONA], ritenuto master in diretto raccordo con i [OSCURATO:PERSONA].

Dalle captazioni abordo dell’auto di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha tratto la conclusione chequesti consegnasse ad [OSCURATO:PERSONA] i proventi delle agenzie, comprese quelle gestite dainolani, affinché quest’ultimo li portasse ai [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dellepiattaforme nella loro disponibilità.

Le conversazioni richiamate dall’ordinanzariguardavano, tra l’altro, le fatture da versare, i ritardi nei pagamenti da partedegli affiliati operanti per il gruppo nolano, la necessità di portare il denaro aSecondigliano e la preoccupazione per le conseguenze derivantidall’inadempimento verso i vertici della rete.La motivazione impugnata ha infine richiamato una conversazione indicatanell’ordinanza come del 23 novembre 2024, ma riferita al progressivo 900 RIT6911/23 e all’informativa del 7 novembre 2024, reputandola rivelatrice del ruoloapicale di [OSCURATO:PERSONA].

In tale dialogo, captato nell’autovettura in uso aCavezza [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA] discutevano del cliente “EnzuccioReale” e del conflitto insorto in relazione alla sua allocazione tra la piattaformagestita da [OSCURATO:PERSONA] e quella riconducibile a [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto venivacoinvolto [OSCURATO:PERSONA], al quale era rimessa la definizione della controversia.Il Tribunale ha tratto ulteriore conferma, da tale interlocuzione, del potere didirezione, di risoluzione dei conflitti interni e di controllo economico esercitato dalricorrente sulla rete delle piattaforme clandestine.3.

Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione idifensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi, con i quali hannocensurato tanto la tenuta del compendio indiziario in relazione ai capi 11), 12) e15), quanto la sussistenza delle aggravanti mafiose e delle esigenze cautelari.3.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali inordine alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di tentata estorsione di cui al capo15).

Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con lededuzioni contenute nella memoria depositata in sede di riesame, e segnatamentecon le intercettazioni progressivi n. 3919 del 30 maggio 2023 e n. 1405 del 3dicembre 2023, dalle quali emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] aveva giàautonomi contatti con il gruppo di Nola e che, anzi, era stato lui ad aver introdottoi napoletani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel circuito delle scommesse clandestine, cosìrisultando smentita la ricostruzione per cui sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] adelegare al clan [OSCURATO:PERSONA] il recupero del credito.

Si deduce, inoltre, che nelleconversazioni richiamate in ordinanza il ricorrente verrebbe indicato solo qualemero tramite per rintracciare [OSCURATO:PERSONA], e non quale mandante della pretesaestorsiva; che il dato GPS valorizzato dal Tribunale sarebbe neutro; e chel’ordinanza sarebbe contraddittoria rispetto a un diverso provvedimento emessodal medesimo Tribunale nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge, in relazione all’art.4 della legge n. 401 del 1989, e vizio di motivazione con riferimento al capo 12),non essendo emersa l’effettiva esistenza di un’attività organizzata di raccolta dellescommesse abusive nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di verificare quale fossel’oggetto dei giochi e delle scommesse, se vi fosse un operatore estero o nazionaleprivo di concessione, come si svolgesse materialmente l’attività di raccolta, se vifosse un internet point interamente destinato a tale scopo e se il sistema adottatoconsentisse o meno di individuare il reale scommettitore.

Si deduce, inoltre, che ilTribunale avrebbe confuso il profilo organizzativo proprio del reato associativo conla struttura materiale richiesta per la fattispecie di esercizio abusivo del gioco edelle scommesse.3.3.

Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali in ordine all’affermazionedel ruolo di capo e promotore dell’associazione contestata al capo 11).

La difesasostiene che il Tribunale avrebbe ancorato tale qualifica a una sorta diresponsabilità da posizione, desunta dal cognome dell’indagato e dalla meradisponibilità delle piattaforme, mentre le captazioni dimostrerebbero che il solodetentore del know-how tecnico era [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva con ampiaautonomia.

Gli interventi attribuiti al [OSCURATO:PERSONA], ad avviso del ricorrente, avrebberoavuto natura meramente commerciale o di mediazione economica.3.4.

Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt.416 cod. pen. e 4 della legge n. 401 del 1989, e vizio di motivazione in merito almancato assorbimento del delitto associativo nella fattispecie concorsuale diesercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse.

Il ricorrente assume chel’unico scopo illecito del presunto sodalizio sarebbe stato proprio l’esercizio abusivodi giochi e scommesse, sicché l’organizzazione contestata al capo 11) finirebbe persovrapporsi integralmente alla predisposizione di uomini e mezzi integrante il reatodi cui al capo 12).3.5.

Con il quinto motivo si prospettano violazione di legge, in relazione all’art.416-bis.1 cod. pen., e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza delleaggravanti mafiose.

Per l’agevolazione, la difesa deduce che il Tribunale avrebbeoperato un’indebita modifica del fatto, avendo fondato l’aggravante sull’assuntoche il ricorrente non potesse non sapere che i nolani agissero per assicurareentrate al loro clan, mentre l’imputazione lo accuserebbe di avere agito peragevolare il clan [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al metodo mafioso, si censura l’illogicità didedurre l’intimidazione da mere controversie interne o da condotte di recupero dicrediti illeciti, che, secondo la difesa, non integrerebbero di per sé il metodomafioso.3.6.

Con il sesto motivo si deducono violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. evizio di motivazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari.

Il ricorrenterileva che il Tribunale avrebbe eluso l’analisi sul c.d. tempo silente, omettendo diconsiderare che le condotte contestate si sarebbero interrotte nel novembre 2023e che non sarebbero stati rinvenuti elementi successivi idonei a dimostrare lapersistente operatività del sodalizio o l’attualità del pericolo di reiterazione.

Sideduce, inoltre, l’omessa dimostrazione dell’inadeguatezza di misure cautelarimeno afflittive.4.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, pur ritenendo fondato ilprimo motivo e parzialmente fondato il quinto, limitatamente al metodo mafioso,ha concluso per il rigetto del ricorso; all’udienza camerale ha, poi, conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenzadella gravità indiziaria in ordine al capo 15) e il rigetto nel resto.I difensori, con memoria depositata il 19 marzo 2026, hanno insistito perl’accoglimento del ricorso, condividendo le osservazioni del Procuratore generalesul primo motivo, contestando le conclusioni di rigetto sui capi 11) e 12), sullafinalità di agevolazione e sulle esigenze cautelari, e chiedendo l’annullamentodell’ordinanza impugnata; all’udienza si sono riportati ai motivi di ricorso e hannoinsistito per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.Giova premettere che la deduzione di erronea applicazione di legge penalesostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza di carente,illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale censura un vizio di motivazionedenunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del07/10/2016, P.m. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404-01).

Sicché, anche in materiadi misure cautelari personali, il sindacato di legittimità non consente unarivalutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, ma restacircoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione e dell’esistenzadi un apparato argomentativo effettivo, non meramente apparente e nonradicalmente inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice dimerito e rispettoso dei canoni della logica e dei principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze.

In altri termini, non può chiedersi a questa Cortedi sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice della cautela (intal senso si vedano: Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01 e Sez.2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01, sulla gravità indiziaria; Sez.3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827-02, Sez. 3, n. 7268del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011,Soriato, Rv. 250093-01, sulla valutazione delle esigenze cautelari, della gradualitàe adeguatezza della misura).2.

Il primo motivo è infondato.La censura, nella parte in cui riduce il ruolo del ricorrente a quello di merointermediario conoscitivo o di semplice ausiliario logistico volto a consentire aCavezza di rintracciare il debitore [OSCURATO:PERSONA], non si confronta con la strutturacomplessiva della motivazione impugnata e propone, piuttosto, una letturauna sequenza convergente di elementi, tra loro logicamente coordinati, dai qualiha desunto che l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] non si fosse esaurito nella meraindicazione del luogo o della persona da contattare, ma si fosse collocato a montedell’attivazione del gruppo territorialmente operante in Nola, chiamato a dareesecuzione alla pretesa recuperatoria nelle forme intimidatorie contestate.Non è quindi decisiva, in senso contrario, l’assenza di una diretta condottaminacciosa personalmente tenuta dal ricorrente nei confronti della persona offesa,poiché il Tribunale ha ravvisato il contributo concorsuale nell’attivazione delcircuito criminale deputato al recupero coattivo del credito e nella funzione diraccordo tra [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo territorialmente competente.In tale prospettiva assume rilievo, anzitutto, la conversazione del 25 novembre2023, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA], richiesto di chiarire tramite chi fosse riuscitoa rintracciare il [OSCURATO:PERSONA], non si era limitato a indicare “Baffone di Secondigliano”(soprannome con cui era noto il ricorrente, secondo il Tribunale), ma aveva,altresì, aggiunto che costui aveva incaricato “i guappi” di Nola; nel prosieguo,inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato di essersi recato a parlare con “il figlio diEnzuccio o’ Chiatto” (ovvero sempre l’odierno ricorrente), confermando che erastato quest’ultimo a parlare “con i guappi di Nola”, dopo di che il debitore avevaammesso l’esistenza del debito e aveva versato euro 10.000,00.

Il dato valorizzatodal Tribunale, dunque, è che [OSCURATO:PERSONA] fosse il referente napoletano il cui interventoaveva determinato l’attivazione del terminale territoriale nolano per recuperareforzosamente il credito dovuto dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].La tesi difensiva che qualifica come neutro il tracciamento GPS dell’autovetturadi [OSCURATO:PERSONA] è stata motivatamente superata dal Tribunale.

Il dato,infatti, non è stato considerato in modo isolato, ma è stato inserito nella sequenzadegli eventi: nel marzo 2023, proprio quando sorge l’esigenza di recuperare ildebito del [OSCURATO:PERSONA], l’esponente del clan [OSCURATO:PERSONA] si reca nella “[OSCURATO:PERSONA]”,riconducibile al clan [OSCURATO:PERSONA], parcheggiando nei pressi dell’abitazione della mogliedel capoclan detenuto.

Tale elemento logistico è stato saldato alle menzionateconversazioni e alle altre in cui i “nolani” avevano riferito di essere stati chiamatidalla “[OSCURATO:PERSONA]”: sicché la lettura complessiva offerta dal Tribunale non presentafratture logiche.L’ordinanza impugnata richiama, poi, le risultanze della captazione del 26maggio 2023, in cui si dà nuovamente atto del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA].Da essa si desume che, dopo l’uscita dall’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], AmbrosinoAntonio aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] cosa gli avesse riferito LicciardiGennaro in merito al recupero del credito da eseguire nei confronti di BuonocoreSalvatore, e [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto di essere a conoscenza che il [OSCURATO:PERSONA], inquella stessa serata, avrebbe dovuto portare euro 35.000,00 a Secondigliano,ossia a [OSCURATO:PERSONA] stesso, tramite [OSCURATO:PERSONA], detto “Whisky e Coca”.

Da ciòi giudici hanno tratto conferma che il ricorrente si era attivato nell’interesse di unsuo uomo per recuperare introiti riferiti alla comune attività illegale.Non colgono nel segno le specifiche censure difensive incentrate sulle risultanzedei progressivi n. 3919 del 30 maggio 2023 e n. 1405 del 3 dicembre 2023.Secondo la prospettazione del ricorrente, tali captazioni comproverebbero unapregressa ed autonoma conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo nolano, tale daelidere alla radice la necessità di un mandato o di un'intermediazione da parte delLicciardi.Tuttavia, il Tribunale del riesame ha logicamente ancorato l'attribuibilità dellacondotta estorsiva sul tenore di specifiche e successive dichiarazioni, in particolarequelle captate il 25 novembre 2023, già in parte richiamate.

In quel contesto,interrogato esplicitamente su come avesse rintracciato il debitore, il Cavezzariconduceva in modo diretto e inequivocabile l'attivazione dei «guappi» di Nolaall'intervento di «Baffone di Secondigliano» (identificato nel ricorrente).La prospettazione difensiva circa l'autonomia relazionale del [OSCURATO:PERSONA] si risolve,pertanto, in una rilettura alternativa e frammentaria del compendio indiziario,preclusa nel giudizio di cassazione.

È infatti consolidato il principiogiurisprudenziale secondo cui la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nonpuò essere disarticolata attraverso letture atomistiche di singole conversazioniladdove il giudice del merito abbia fornito, come nel caso in esame, unaricostruzione logica, globale e coerente della vicenda.

Ne discende che lasussistenza di paralleli o precedenti contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo nolano nonneutralizza l'efficacia indiziante della specifica captazione che individua il ricorrentequale perno decisionale per l'attivazione della condotta estorsiva sul territorio.Ne deriva una ricostruzione non manifestamente illogica secondo cuil’interessamento dei [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito il momento genetico dell’interventoestorsivo.

La motivazione impugnata resiste, dunque, alle censure dedotte, poichéespone in modo coerente le ragioni per le quali il contributo del ricorrente è statoritenuto non occasionale, né meramente conoscitivo (come assume partericorrente), ma funzionale all’attivazione del meccanismo intimidatorio posto inessere dal gruppo operante in Nola.

Le doglianze difensive, nel prospettare unadifferente lettura del materiale investigativo, sollecitano una rivalutazione delmerito non consentita in sede di legittimità.3.

Il secondo motivo, con cui si contestano, sotto vari profili, il delittoassociativo e quello di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989, nonché il quartomotivo, con cui si deduce l’assorbimento del delitto associativo in quello di cuiall’art. 4 della legge n. 401 del 1989, vanno trattati unitariamente, in quantostrettamente connessi: essi sono infondati.Le censure non colgono la ratio del provvedimento impugnato.Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, losvolgimento in forma organizzata dell’attività di accettazione, raccolta ointermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse da parte disoggetto privo dell’autorizzazione di polizia e operante per conto di allibratoreestero privo di concessione integra il reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4-bis, dellalegge n. 401 del 1989.

L’attività deve essere diretta al pubblico e accompagnatada una predisposizione di uomini e mezzi, ma non è necessario che la raccoltaavvenga con modalità tradizionali da banco, potendo rilevare anche l’utilizzo diconti gioco online e di piattaforme telematiche (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017,Realmuto, Rv. 270156-01; Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, dep. 2021, Ranucci,Rv. 281473-01).Nella specie, il Tribunale non ha desunto l’elemento materiale del reato di cuiall’art. 4 legge n. 401 del 1989 dalla sola esistenza del sodalizio contestato al capo11), ma ha individuato una distinta e concreta struttura operativa destinata allaraccolta abusiva delle scommesse.

Partendo dalla contestazione di cui al capo 12),nella quale si fa riferimento alla costituzione e gestione, senza concessione,autorizzazione o licenza, di piattaforme virtuali e di relative agenzie, tra cui la ‘PJNola’, mediante l’utilizzo dei domini ‘goodbet.com’, ‘mybet24.com’ e‘planetbet365.me’, attraverso i quali veniva simulata una lecita attività ditrasmissione dati, mentre in concreto si procedeva alla raccolta abusiva dellescommesse, all’accettazione della posta e al pagamento delle vincite, il giudice delriesame ha specificamente richiamato la circostanza per cui si trattava di sitiallocati su server esteri e non autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli,schermati da siti ‘.it’ solo apparentemente leciti, secondo il meccanismo, illustratonelle conversazioni del 26 maggio 2023, del passaggio dal ‘.it’, descritto comelegale, al ‘.com’, descritto come ‘in nero’.

In tal modo il Tribunale ha dato conto,in maniera non apparente, sia della tipologia dell’attività esercitata – raccolta discommesse online tramite conti di gioco e piattaforme telematiche – sia del difettodei necessari titoli abilitativi, già desunto dalla natura dei domini utilizzati e dallaloro estraneità al circuito autorizzato.Né il ricorrente ha allegato, nei termini richiesti dalla giurisprudenza dilegittimità, che l’eventuale operatore estero di riferimento fosse statoillegittimamente escluso dal mercato nazionale o si trovasse in una condizione taleda imporre la disapplicazione della disciplina interna; sicché la doglianza, sulpunto, si rivela assertiva.Parimenti infondata è la deduzione secondo cui non sarebbero state chiarite leconcrete modalità della raccolta.

Il Tribunale ha infatti descritto una rete materialecomposta da piattaforme, skin, master, subagenti e punti di gioco fisici, facenticapo all’agenzia ‘PJ Nola’ e articolati, tra gli altri, nei punti ‘PG Nola 023’, ‘AGMarigliano’, ‘AG [OSCURATO:PERSONA]’, ‘AG Monteforte’ e ‘PJ [OSCURATO:PERSONA]’; ha inoltre evidenziato ilruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto tecnicamente più esperto, incaricato delreperimento e dell’assistenza delle agenzie, quello di [OSCURATO:PERSONA] quale master inraccordo con i [OSCURATO:PERSONA], nonché il flusso periodico delle somme riscosse e destinateai vertici della rete.

Si tratta, all’evidenza, non di una generica organizzazionecriminale sovrapposta al reato-fine, ma della specifica infrastruttura mediante laquale venivano aperti e gestiti i conti di gioco, alimentate le giocate, riscosse lesomme e regolate le vincite.

In tale prospettiva, la censura difensiva relativa allamancata prova di esistenza di un internet point interamente destinato a tale scoponon è decisiva, poiché la fattispecie può essere integrata anche da un’attivitàorganizzata di intermediazione e raccolta svolta per via telematica attraversopiattaforme, conti di gioco e punti di appoggio territoriali, senza necessità che essasi realizzi secondo il modello tradizionale del banco scommesse.Neppure è decisiva la deduzione circa la mancata identificazione del singoloscommettitore reale.

Il reato contestato, per come descritto nel capod’imputazione e ricostruito dal riesame, non postula, specie in questa fase, laricognizione nominativa di ciascun giocatore, ma l’accertamento di una attività diraccolta e intermediazione abusiva rivolta al pubblico, sorretta da mezzi, persone,piattaforme e flussi economici.

Proprio tali elementi il Tribunale ha individuato inmaniera puntuale, con motivazione che non si risolve in un indebito travaso deldato associativo, ma individua una autonoma struttura materiale riferibile al capo12).Né persuade la doglianza difensiva secondo cui il delitto di cui all’art. 4 leggen. 401 del 1989, postulando anch’esso una predisposizione organizzativa,assorbirebbe nel caso concreto la contestazione associativa.

In senso contrario, varibadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui è configurabile ilconcorso tra il reato di associazione per delinquere e quello di esercizio abusivo dispecialità rispetto al primo.

L’eventuale organizzazione richiesta per la raccolta ointermediazione abusiva delle scommesse attiene, infatti, alla struttura materialedel reato-fine, mentre l’art. 416 cod. pen. richiede un quid pluris, costituito dalvincolo stabile tra almeno tre persone e da un programma criminosoindeterminato, che non viene meno per il solo fatto che l’associazione siafinalizzata alla commissione di reati tutti del medesimo tipo (Sez. 3, n. 40774 del06/06/2019, Rigano, Rv. 277164-03; Sez. 3, n. 6571 del 11/01/2011, Scotti, Rv.249383-01; Sez. 2, n. 29332 del 10 aprile 2019, Caniglia, Rv. 276781-01).Ne consegue che la coincidenza del settore illecito di riferimento non determinaalcun assorbimento, dovendosi piuttosto verificare se il giudice di merito abbiadato conto, in concreto, dell’esistenza di una autonoma struttura associativaeccedente la mera organizzazione necessaria alla perpetrazione dei singoli reati discommesse abusive: ciò che, per quanto già evidenziato, risulta ampiamente elogicamente motivato.Le doglianze difensive, pertanto, si risolvono nella prospettazione di unadiversa lettura del compendio investigativo, non consentita in sede di legittimità afronte di una motivazione immune da manifesta illogicità.4.

Il terzo motivo, relativo al ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 11),non merita accoglimento.L’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorsodi persone nel reato continuato è rappresentato dalla stabilità dell’accordocriminoso e dalla finalizzazione alla costituzione o al sostegno di una strutturacollettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, conpermanenza del vincolo anche dopo la commissione dei singoli reati (Sez. 6, n.28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500-01).

Quanto allequalifiche interne, il promotore è colui che si fa iniziatore del sodalizio ocontribuisce alla sua potenzialità espansiva; il capo dirige e indirizza l’attività;l’organizzatore coordina i contributi e predispone i mezzi necessari alla concretaRv. 281736).La qualifica di capo e promotore attribuita a [OSCURATO:PERSONA] non è statadesunta da una mera responsabilità di posizione, né dal solo cognomedell’indagato o dalla disponibilità inerte di una piattaforma informatica. [OSCURATO:PERSONA] valorizzato captazioni da cui emerge il potere di direzione, controllo economicoe risoluzione delle controversie interne.

In particolare, quando [OSCURATO:PERSONA] tenta digestire in autonomia un sito con un soggetto di Salerno, [OSCURATO:PERSONA] intervienebloccando l’operazione e rivendicando la riferibilità della piattaforma MYBET al suogruppo; inoltre, secondo l’ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovevano rendere contoai [OSCURATO:PERSONA] delle somme dovute e portare il denaro a Secondigliano.La deduzione difensiva fondata sulla diversa posizione del coindagato CarellaLuigi non scalfisce tale ricostruzione, perché la valutazione cautelare è statacalibrata sulla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] e su conversazioni che loriguardano direttamente; inoltre, l’ordinanza ha individuato una strutturaassociativa composta anche da altri soggetti, con ruoli tecnici, economici eterritoriali distinti, sicché l’eventuale diversità di posizione di un coindagato nondetermina, di per sé, la caducazione del giudizio indiziario sul ricorrente.In definitiva, la conclusione circa una posizione apicale e di direzione non sirisolve in una responsabilità di contesto, ma costituisce il frutto di una letturaunitaria dei rapporti economici, tecnici e decisionali emergenti dalle captazioni.L’ordinanza ha dunque fatto corretto governo dei principi di diritto, ravvisando intali condotte l’esercizio concreto ed effettivo di un potere direttivo e gerarchico.5.

Nemmeno il quinto motivo, relativo alle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1cod. pen., è fondato.Come noto, l’aggravante del metodo mafioso attiene alle modalità dellacondotta e non postula, di per sé, la contestazione o la prova di una stabileassociazione di tipo mafioso.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità,infatti, l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso è configurabile quando lacondotta assuma una veste tipicamente mafiosa, evocando la forza intimidatricepropria dell’agire mafioso, anche a prescindere dall’accertata appartenenzadell’agente a un sodalizio ex art. 416-bis cod. pen. o dalla stessa esistenza di unaformale associazione mafiosa, purché le modalità del fatto siano idonee aesercitare sulla vittima quella particolare coartazione psicologica che richiama laforza di intimidazione del vincolo associativo; l’aggravante dell’agevolazionemafiosa, invece, ha natura soggettiva ed è caratterizzata dal dolo intenzionale,applicandosi al concorrente non animato da tale scopo quando egli sia consapevoledell’altrui finalità agevolatrice, che deve dirigersi verso un’associazione mafiosaeffettivamente esistente (in tal senso, ex multis, Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019,dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; sulla natura soggettiva della aggravante“agevolatrice” si veda anche Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023, Solimando, Rv.284471-01; sulla natura oggettiva del metodo mafioso, si vedano pure Sez. 5, n.21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017,Vicidomini, Rv. 271103-01; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv.277033-01).Ciò detto, in ordine all’agevolazione mafiosa, non vi è stata alcuna immutazionedel fatto.

Le imputazioni ai capi 11) e 12) contestavano espressamente sindall’origine che l’attività illecita fosse volta ad affermare l’egemonia «sui territoridi spettanza, sopra indicati, dei clan di appartenenza (clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])»,alimentando le casse comuni di entrambi i sodalizi.

Il rilievo del Tribunale secondocui [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole che la ramificazione nolana agissecome espressione del clan [OSCURATO:PERSONA] non ha sostituito il fatto contestato, ma havalorizzato uno degli elementi dimostrativi della finalizzazione dell’attività alrafforzamento dei due gruppi criminali coinvolti nella gestione territoriale delsettore.Quanto al metodo mafioso, il Tribunale non ha basato le sue conclusionisoltanto su forme di intimidazione interna o su meri episodi di recupero in formaminatoria dei crediti illeciti, ma ha sottolineato il radicamento territoriale dei dueclan, la forza intimidatrice evocata dall’intervento dei rispettivi emissari, laspendita del nome e dell’appartenenza ai sodalizi camorristici come strumento dicontrollo del settore e di condizionamento degli interlocutori economici, nonché laconcreta incidenza di tale evocazione nella vicenda [OSCURATO:PERSONA], che, secondo leconversazioni richiamate, si era spaventato proprio per aver ben compreso laprovenienza dell’iniziativa.La motivazione impugnata, dunque, anche in relazione alla contestataaggravante, svolge apprezzamenti in linea con i menzionati principi di diritto e chenon sono manifestamente illogici, carenti o contraddittori, sicché risultano nonaltrimenti censurabili, in questa sede.6.

Neppure il sesto motivo, relativo alle esigenze cautelari, è fondato.Va premesso che, nel caso in esame, non viene in rilievo il regime cautelareproprio del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all’art. 416-biscod. pen., per il quale l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. mantiene la presunzioneassoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, bensì quellorelativo a delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., rispetto ai quali,all’esito delle pronunce della Corte costituzionale e della successiva riformadell’art. 275 cod. proc. pen., opera una presunzione solo relativa, sia quanto allasussistenza delle esigenze cautelari, sia quanto all’adeguatezza della misuracarceraria, superabile mediante elementi specifici idonei a dimostrare che leesigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse.

Ne consegueche il giudice è tenuto, in tali ipotesi, a motivare non soltanto sulla permanenzadel pericolo cautelare, ma anche sull’inadeguatezza, nel caso concreto, di misuremeno afflittive, ivi compresi gli arresti domiciliari assistiti da strumenti elettronicidi controllo.In tale prospettiva, il tempo trascorso dai fatti – che il ricorrente valorizza sottoil profilo del c.d.

“tempo silente” – non è stato ignorato dai giudici di merito, manon assume, nel caso concreto, valenza decisiva.

Pur dovendo essereespressamente considerato, specie quando rilevante e non accompagnato daulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, esso non basta, da solo,a escludere la persistenza delle esigenze cautelari, se non quale uno dei possibilielementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di unasituazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 24553 del22/03/2024, Serafino, Rv. 286698-01 per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod.pen.; così anche, in relazione alla presunzione normativamente prevista perl’associazione di stampo mafioso, Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv.289490-01).Nella specie, il Tribunale ha ritenuto indicativo della pericolosità lo stabileinserimento del ricorrente in una struttura delittuosa organizzata, il ruolo apicalenella gestione delle piattaforme, delle skin e dei flussi economici, nonché laperdurante operatività del sistema almeno sino al novembre 2023.

L’ordinanzaimpugnata ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che laposizione di vertice attribuita al ricorrente, la natura dei rapporti da lui intrattenuticon i diversi segmenti della rete clandestina e l’assenza di elementi concretiindicativi di un effettivo distacco da tale contesto rendessero inadeguate misuremeno afflittive.Il riferimento alla permanenza del vincolo associativo di cui al capo 11),pertanto, non va inteso quale automatica trasposizione del regime cautelarevigente in materia di associazione di stampo mafioso, ma quale dato fattualevalorizzato, insieme agli altri, ai fini della prognosi di reiterazione.Ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato resiste allecensure difensive, poiché fonda il giudizio di persistente pericolosità non su unautomatismo derivante dalla sola contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ma su elementi concreti concernenti il ruolo del ricorrente, lastruttura dell’attività illecita e la mancanza di dati specifici sufficienti a dimostrarel’idoneità di misure diverse a fronteggiare il pericolo cautelare.7.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Trattandosi diricorso proposto da soggetto sottoposto a misura custodiale, va altresì dispostoche la cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LucaSciarretta, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnatalimitatamente alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al capo 15) e ilrigetto nel resto;uditi i difensori dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vianello [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorsoe hanno insistito per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9 dicembre 2025, ha rigettatol’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzaemessa il 17 novembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata applicata al predetto la misura della custodiacautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 11), 12) e 15).In particolare, all’indagato sono provvisoriamente ascritti: a) il reato di cui alcapo 11), per avere partecipato, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De MariaGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri, aun’associazione per delinquere, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.,finalizzata all’illecito esercizio dell’attività di giochi e scommesse, anche a distanza,mediante la creazione e diffusione di reti di gioco online clandestine, operantitramite siti allocati su server esteri e non autorizzati dall’Agenzia delle dogane edei monopoli; b) il reato di cui al capo 12), per avere, in concorso con numerosidei medesimi coindagati, costituito e gestito, senza concessione, autorizzazione olicenza, piattaforme virtuali e relative agenzie, tra cui quella denominata “PJ Nola”,diffondendo e utilizzando i domini “goodbet.com”, “mybet24.com” e“planetbet365.me”, attraverso i quali veniva simulata un’attività lecita ditrasmissione dati, mentre in concreto si procedeva abusivamente alla raccoltadelle scommesse, all’accettazione della posta e al pagamento delle eventualivincite; c) il reato di cui al capo 15), per avere concorso – con [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GallucciLeonardo e [OSCURATO:PERSONA] – al tentativo di costringere [OSCURATO:PERSONA] aversare euro 88.000,00, somma ritenuta dovuta a [OSCURATO:PERSONA] qualeprovento della comune attività illecita di scommesse, attraverso reiterate minacce,anche implicite, rimaste senza esito per la resistenza della persona offesa.Quanto ai ruoli, l’ordinanza impugnata ha richiamato la contestazione secondocui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sicollocavano al primo livello del sodalizio, quali capi e promotori, impartendodirettive agli organizzatori e ai partecipi e dettando le strategie associative inordine alla diffusione territoriale del gioco clandestino e alla ripartizione dellerisorse; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivestivano i ruoli di master e organizzatoritecnici, fornendo le piattaforme e ricevendo le somme dovute per il noleggio dellec.d. skin; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] operavano quali diretticollaboratori tecnici, incaricati dell’efficiente funzionamento del sistema e delprocacciamento di nuove agenzie; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituivano l’articolazione operativa della rete nelterritorio nolano, facente capo all’agenzia “PJ Nola”, dalla quale dipendevanodiversi punti gioco, tra cui “PG Nola 023”, “AG Marigliano”, “AG [OSCURATO:PERSONA]”, “AGMonteforte” e “PJ [OSCURATO:PERSONA]”.Le aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sono state contestate, per i capi11) e 12), sia sotto il profilo del metodo mafioso, in ragione dell’evocazione sulterritorio della forza di intimidazione riconducibile ai clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siasotto quello dell’agevolazione mafiosa, assumendosi che l’attività clandestinaconsentisse ai due sodalizi l’infiltrazione e il consolidamento nel settore del giocoillecito, nonché l’alimentazione delle rispettive casse comuni, anche a beneficio deisodali detenuti e delle loro famiglie. Analoga aggravante è stata contestata, per ilcapo 15), con riferimento alla tentata estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA]. Per ilcapo 11) la contestazione è descritta come perdurante dal marzo 2023; per il capo12) i fatti sono indicati come accertati dal marzo al novembre 2023; per il capo15) nel periodo compreso tra marzo e giugno 2023.2. Il Tribunale, in sede di riesame ha richiamato, a fondamento del giudizio digravità indiziaria, l’ampia attività investigativa compendiata nell’informativa finaledel 7 novembre 2024 del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Castello diCisterna, evidenziando il rilievo centrale delle attività di osservazione, delmonitoraggio GPS e, soprattutto, delle intercettazioni telefoniche e ambientali,molte delle quali eseguite presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto elementocentrale del clan [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato ha rimarcato che proprio inquell’abitazione si svolgevano ripetuti incontri a sfondo criminale, dai qualiemergevano sia la perdurante operatività del sodalizio mafioso nolano, sia irapporti intrattenuti con il gruppo facente capo ai [OSCURATO:PERSONA] nel settore dellescommesse clandestine.Con riguardo al capo 15), ovvero la tentata estorsione ai danni di SalvatoreBuonocore, l’ordinanza impugnata ha rimarcato che il monitoraggio GPS avevaconsentito di accertare come, nel marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] si fosse recatoa Secondigliano, nella zona denominata ‘[OSCURATO:PERSONA]’, nei pressidell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], capo dell’omonimoclan detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.; a tale dato logistico siaccompagnavano plurime conversazioni dalle quali si desumeva che al clan Russoera pervenuta una richiesta, proveniente dall’area licciardiana di Secondigliano, diintervenire nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per costringerlo a pagare un debitocontratto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], maturato nell’ambito della gestionecomune di scommesse illegali. Il Tribunale ha poi valorizzato le intercettazioniambientali del 23, 24 e 26 marzo 2023, dalle quali risultava che l’iniziativaintimidatoria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era stata assunta, per il clan [OSCURATO:PERSONA], daRusso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; è statain particolare richiamata la conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva che il “compariello”era stato mandato a parlare con [OSCURATO:PERSONA] e che, a seguito dell’intervento diGallucci e [OSCURATO:PERSONA], l’originaria pretesa di circa euro 80.000,00 era statatemporaneamente ridimensionata a euro 10.000,00. Il provvedimento impugnatoha, altresì, evidenziato che, secondo il [OSCURATO:PERSONA], dopo l’avvicinamento di RomanoGiovanni, il [OSCURATO:PERSONA] si era intimorito, avendo compreso che l’azione erariconducibile al clan [OSCURATO:PERSONA] e che essa muoveva da una richiesta proveniente daiLicciardi.Ulteriore snodo della motivazione impugnata è costituito dalla conversazionedel 25 novembre 2023, intercettata nell’auto di [OSCURATO:PERSONA], nel corso dellaquale quest’ultimo, dialogando con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], riferivadi avere fatto intervenire, per il recupero del credito, i “guappi” di Nola,lamentando, però, che costoro, dopo avere riscosso 10.000,00 euro, avevanotrattenuto la somma per i carcerati. [OSCURATO:PERSONA] domanda su come fosse stato rintracciatoil [OSCURATO:PERSONA] (“tramite chi l’hai rintracciato tu?”), il [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto facendoriferimento a “Baffone di Secondigliano”, ovvero [OSCURATO:PERSONA], aggiungendoche era stato proprio costui ad aver chiamato i “guappi” di Nola; nella medesimaconversazione [OSCURATO:PERSONA] precisava di essere andato a parlare con il figlio di“Enzuccio o’ Chiatto”, il quale aveva parlato con i detti “guappi di Nola”, dopo diche [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso il debito e aveva iniziato a versare euro 10.000,00.Il Tribunale ha ritenuto che tali espressioni, riferite a [OSCURATO:PERSONA],corroborassero la ricostruzione del suo coinvolgimento quale originario referentea cui [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto per intimidire la vittima e che aveva, poi, attivato ilgruppo nolano.Con riferimento ai capi 11) e 12), l’ordinanza del riesame ha ricostruito laprogressiva emersione della rete associativa dedita alle scommesse illegali,sottolineando che la vicenda [OSCURATO:PERSONA] costituiva il momento in cui il clan [OSCURATO:PERSONA],prendendo atto dell’esistenza di un sistema clandestino già operante per conto deiLicciardi, decideva di inserirvisi. Dalle conversazioni del marzo 2023 emergeva,secondo il Tribunale, che [OSCURATO:PERSONA], indicato come “[OSCURATO:PERSONA] diCicciano”, costituiva il soggetto tecnicamente più esperto nel settore e chel’organizzazione faceva capo ai [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.Il Tribunale ha, in particolare, richiamato le conversazioni del 26 maggio 2023,svoltesi nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] alla presenza, tra gli altri, di CavezzaDomenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle qualirisultava che il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva ormai messo le mani sul settore delle scommesseillegali. In tali dialoghi [OSCURATO:PERSONA] illustrava il meccanismo economico delpassaggio dal “.it”, descritto come legale, al “.com”, descritto come “in nero”, eCavezza spiegava la struttura organizzativa dell’attività, chiarendo che all’apice viera il nome dell’azienda, sotto il quale operava una rete di subagenti remuneratia percentuale.La motivazione impugnata ha poi ricostruito gli sviluppi dei giorni successivi,nei quali si dava atto della visita dei napoletani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul territorio nolano sarebbe proseguita con il [OSCURATO:PERSONA] e con lasupervisione di [OSCURATO:PERSONA], e si faceva espresso riferimento al dovere diportare i soldi a “Genny” o di rendere conto allo “zio [OSCURATO:PERSONA]”. Ulterioriconversazioni, del 28 giugno, del 9 agosto e del 28 agosto 2023, hannodocumentato, secondo il Tribunale, non soltanto l’esistenza di un flusso stabile diutili e di ripartizioni per quote, con somme destinate anche ai carcerati, ma anchele tensioni sorte all’interno del clan [OSCURATO:PERSONA] per il controllo del settore, tensioni che,nella prospettiva dell’ordinanza, non smentivano, bensì confermavano la rilevanzaeconomica e la stabilità dell’attività criminosa.Significativo rilievo è stato attribuito, inoltre, alle conversazioni concernentiAlla [OSCURATO:PERSONA], ritenuto master in diretto raccordo con i [OSCURATO:PERSONA]. Dalle captazioni abordo dell’auto di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha tratto la conclusione chequesti consegnasse ad [OSCURATO:PERSONA] i proventi delle agenzie, comprese quelle gestite dainolani, affinché quest’ultimo li portasse ai [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dellepiattaforme nella loro disponibilità. Le conversazioni richiamate dall’ordinanzariguardavano, tra l’altro, le fatture da versare, i ritardi nei pagamenti da partedegli affiliati operanti per il gruppo nolano, la necessità di portare il denaro aSecondigliano e la preoccupazione per le conseguenze derivantidall’inadempimento verso i vertici della rete.La motivazione impugnata ha infine richiamato una conversazione indicatanell’ordinanza come del 23 novembre 2024, ma riferita al progressivo 900 RIT6911/23 e all’informativa del 7 novembre 2024, reputandola rivelatrice del ruoloapicale di [OSCURATO:PERSONA]. In tale dialogo, captato nell’autovettura in uso aCavezza [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA] discutevano del cliente “EnzuccioReale” e del conflitto insorto in relazione alla sua allocazione tra la piattaformagestita da [OSCURATO:PERSONA] e quella riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto venivacoinvolto [OSCURATO:PERSONA], al quale era rimessa la definizione della controversia.Il Tribunale ha tratto ulteriore conferma, da tale interlocuzione, del potere didirezione, di risoluzione dei conflitti interni e di controllo economico esercitato dalricorrente sulla rete delle piattaforme clandestine.3. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione idifensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi, con i quali hannocensurato tanto la tenuta del compendio indiziario in relazione ai capi 11), 12) e15), quanto la sussistenza delle aggravanti mafiose e delle esigenze cautelari.3.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali inordine alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di tentata estorsione di cui al capo15). Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con lededuzioni contenute nella memoria depositata in sede di riesame, e segnatamentecon le intercettazioni progressivi n. 3919 del 30 maggio 2023 e n. 1405 del 3dicembre 2023, dalle quali emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] aveva giàautonomi contatti con il gruppo di Nola e che, anzi, era stato lui ad aver introdottoi napoletani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel circuito delle scommesse clandestine, cosìrisultando smentita la ricostruzione per cui sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] adelegare al clan [OSCURATO:PERSONA] il recupero del credito. Si deduce, inoltre, che nelleconversazioni richiamate in ordinanza il ricorrente verrebbe indicato solo qualemero tramite per rintracciare [OSCURATO:PERSONA], e non quale mandante della pretesaestorsiva; che il dato GPS valorizzato dal Tribunale sarebbe neutro; e chel’ordinanza sarebbe contraddittoria rispetto a un diverso provvedimento emessodal medesimo Tribunale nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA].3.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge, in relazione all’art.4 della legge n. 401 del 1989, e vizio di motivazione con riferimento al capo 12),non essendo emersa l’effettiva esistenza di un’attività organizzata di raccolta dellescommesse abusive nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di verificare quale fossel’oggetto dei giochi e delle scommesse, se vi fosse un operatore estero o nazionaleprivo di concessione, come si svolgesse materialmente l’attività di raccolta, se vifosse un internet point interamente destinato a tale scopo e se il sistema adottatoconsentisse o meno di individuare il reale scommettitore. Si deduce, inoltre, che ilTribunale avrebbe confuso il profilo organizzativo proprio del reato associativo conla struttura materiale richiesta per la fattispecie di esercizio abusivo del gioco edelle scommesse.3.3. Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali in ordine all’affermazionedel ruolo di capo e promotore dell’associazione contestata al capo 11). La difesasostiene che il Tribunale avrebbe ancorato tale qualifica a una sorta diresponsabilità da posizione, desunta dal cognome dell’indagato e dalla meradisponibilità delle piattaforme, mentre le captazioni dimostrerebbero che il solodetentore del know-how tecnico era [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva con ampiaautonomia. Gli interventi attribuiti al [OSCURATO:PERSONA], ad avviso del ricorrente, avrebberoavuto natura meramente commerciale o di mediazione economica.3.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt.416 cod. pen. e 4 della legge n. 401 del 1989, e vizio di motivazione in merito almancato assorbimento del delitto associativo nella fattispecie concorsuale diesercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse. Il ricorrente assume chel’unico scopo illecito del presunto sodalizio sarebbe stato proprio l’esercizio abusivodi giochi e scommesse, sicché l’organizzazione contestata al capo 11) finirebbe persovrapporsi integralmente alla predisposizione di uomini e mezzi integrante il reatodi cui al capo 12).3.5. Con il quinto motivo si prospettano violazione di legge, in relazione all’art.416-bis.1 cod. pen., e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza delleaggravanti mafiose. Per l’agevolazione, la difesa deduce che il Tribunale avrebbeoperato un’indebita modifica del fatto, avendo fondato l’aggravante sull’assuntoche il ricorrente non potesse non sapere che i nolani agissero per assicurareentrate al loro clan, mentre l’imputazione lo accuserebbe di avere agito peragevolare il clan [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al metodo mafioso, si censura l’illogicità didedurre l’intimidazione da mere controversie interne o da condotte di recupero dicrediti illeciti, che, secondo la difesa, non integrerebbero di per sé il metodomafioso.3.6. Con il sesto motivo si deducono violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. evizio di motivazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrenterileva che il Tribunale avrebbe eluso l’analisi sul c.d. tempo silente, omettendo diconsiderare che le condotte contestate si sarebbero interrotte nel novembre 2023e che non sarebbero stati rinvenuti elementi successivi idonei a dimostrare lapersistente operatività del sodalizio o l’attualità del pericolo di reiterazione. Sideduce, inoltre, l’omessa dimostrazione dell’inadeguatezza di misure cautelarimeno afflittive.4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, pur ritenendo fondato ilprimo motivo e parzialmente fondato il quinto, limitatamente al metodo mafioso,ha concluso per il rigetto del ricorso; all’udienza camerale ha, poi, conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenzadella gravità indiziaria in ordine al capo 15) e il rigetto nel resto.I difensori, con memoria depositata il 19 marzo 2026, hanno insistito perl’accoglimento del ricorso, condividendo le osservazioni del Procuratore generalesul primo motivo, contestando le conclusioni di rigetto sui capi 11) e 12), sullafinalità di agevolazione e sulle esigenze cautelari, e chiedendo l’annullamentodell’ordinanza impugnata; all’udienza si sono riportati ai motivi di ricorso e hannoinsistito per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Giova premettere che la deduzione di erronea applicazione di legge penalesostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza di carente,illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale censura un vizio di motivazionedenunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01). Sicché, anche in materiadi misure cautelari personali, il sindacato di legittimità non consente unarivalutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, ma restacircoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione e dell’esistenzadi un apparato argomentativo effettivo, non meramente apparente e nonradicalmente inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice dimerito e rispettoso dei canoni della logica e dei principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze. In altri termini, non può chiedersi a questa Cortedi sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice della cautela (intal senso si vedano: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01 e Sez.2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01, sulla gravità indiziaria; Sez.3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827-02, Sez. 3, n. 7268del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011,Soriato, Rv. 250093-01, sulla valutazione delle esigenze cautelari, della gradualitàe adeguatezza della misura).2. Il primo motivo è infondato.La censura, nella parte in cui riduce il ruolo del ricorrente a quello di merointermediario conoscitivo o di semplice ausiliario logistico volto a consentire aCavezza di rintracciare il debitore [OSCURATO:PERSONA], non si confronta con la strutturacomplessiva della motivazione impugnata e propone, piuttosto, una letturauna sequenza convergente di elementi, tra loro logicamente coordinati, dai qualiha desunto che l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] non si fosse esaurito nella meraindicazione del luogo o della persona da contattare, ma si fosse collocato a montedell’attivazione del gruppo territorialmente operante in Nola, chiamato a dareesecuzione alla pretesa recuperatoria nelle forme intimidatorie contestate.Non è quindi decisiva, in senso contrario, l’assenza di una diretta condottaminacciosa personalmente tenuta dal ricorrente nei confronti della persona offesa,poiché il Tribunale ha ravvisato il contributo concorsuale nell’attivazione delcircuito criminale deputato al recupero coattivo del credito e nella funzione diraccordo tra [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo territorialmente competente.In tale prospettiva assume rilievo, anzitutto, la conversazione del 25 novembre2023, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA], richiesto di chiarire tramite chi fosse riuscitoa rintracciare il [OSCURATO:PERSONA], non si era limitato a indicare “Baffone di Secondigliano”(soprannome con cui era noto il ricorrente, secondo il Tribunale), ma aveva,altresì, aggiunto che costui aveva incaricato “i guappi” di Nola; nel prosieguo,inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato di essersi recato a parlare con “il figlio diEnzuccio o’ Chiatto” (ovvero sempre l’odierno ricorrente), confermando che erastato quest’ultimo a parlare “con i guappi di Nola”, dopo di che il debitore avevaammesso l’esistenza del debito e aveva versato euro 10.000,00. Il dato valorizzatodal Tribunale, dunque, è che [OSCURATO:PERSONA] fosse il referente napoletano il cui interventoaveva determinato l’attivazione del terminale territoriale nolano per recuperareforzosamente il credito dovuto dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].La tesi difensiva che qualifica come neutro il tracciamento GPS dell’autovetturadi [OSCURATO:PERSONA] è stata motivatamente superata dal Tribunale. Il dato,infatti, non è stato considerato in modo isolato, ma è stato inserito nella sequenzadegli eventi: nel marzo 2023, proprio quando sorge l’esigenza di recuperare ildebito del [OSCURATO:PERSONA], l’esponente del clan [OSCURATO:PERSONA] si reca nella “[OSCURATO:PERSONA]”,riconducibile al clan [OSCURATO:PERSONA], parcheggiando nei pressi dell’abitazione della mogliedel capoclan detenuto. Tale elemento logistico è stato saldato alle menzionateconversazioni e alle altre in cui i “nolani” avevano riferito di essere stati chiamatidalla “[OSCURATO:PERSONA]”: sicché la lettura complessiva offerta dal Tribunale non presentafratture logiche.L’ordinanza impugnata richiama, poi, le risultanze della captazione del 26maggio 2023, in cui si dà nuovamente atto del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA].Da essa si desume che, dopo l’uscita dall’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], AmbrosinoAntonio aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] cosa gli avesse riferito LicciardiGennaro in merito al recupero del credito da eseguire nei confronti di BuonocoreSalvatore, e [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto di essere a conoscenza che il [OSCURATO:PERSONA], inquella stessa serata, avrebbe dovuto portare euro 35.000,00 a Secondigliano,ossia a [OSCURATO:PERSONA] stesso, tramite [OSCURATO:PERSONA], detto “Whisky e Coca”. Da ciòi giudici hanno tratto conferma che il ricorrente si era attivato nell’interesse di unsuo uomo per recuperare introiti riferiti alla comune attività illegale.Non colgono nel segno le specifiche censure difensive incentrate sulle risultanzedei progressivi n. 3919 del 30 maggio 2023 e n. 1405 del 3 dicembre 2023.Secondo la prospettazione del ricorrente, tali captazioni comproverebbero unapregressa ed autonoma conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo nolano, tale daelidere alla radice la necessità di un mandato o di un'intermediazione da parte delLicciardi.Tuttavia, il Tribunale del riesame ha logicamente ancorato l'attribuibilità dellacondotta estorsiva sul tenore di specifiche e successive dichiarazioni, in particolarequelle captate il 25 novembre 2023, già in parte richiamate. In quel contesto,interrogato esplicitamente su come avesse rintracciato il debitore, il Cavezzariconduceva in modo diretto e inequivocabile l'attivazione dei «guappi» di Nolaall'intervento di «Baffone di Secondigliano» (identificato nel ricorrente).La prospettazione difensiva circa l'autonomia relazionale del [OSCURATO:PERSONA] si risolve,pertanto, in una rilettura alternativa e frammentaria del compendio indiziario,preclusa nel giudizio di cassazione. È infatti consolidato il principiogiurisprudenziale secondo cui la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nonpuò essere disarticolata attraverso letture atomistiche di singole conversazioniladdove il giudice del merito abbia fornito, come nel caso in esame, unaricostruzione logica, globale e coerente della vicenda. Ne discende che lasussistenza di paralleli o precedenti contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo nolano nonneutralizza l'efficacia indiziante della specifica captazione che individua il ricorrentequale perno decisionale per l'attivazione della condotta estorsiva sul territorio.Ne deriva una ricostruzione non manifestamente illogica secondo cuil’interessamento dei [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito il momento genetico dell’interventoestorsivo. La motivazione impugnata resiste, dunque, alle censure dedotte, poichéespone in modo coerente le ragioni per le quali il contributo del ricorrente è statoritenuto non occasionale, né meramente conoscitivo (come assume partericorrente), ma funzionale all’attivazione del meccanismo intimidatorio posto inessere dal gruppo operante in Nola. Le doglianze difensive, nel prospettare unadifferente lettura del materiale investigativo, sollecitano una rivalutazione delmerito non consentita in sede di legittimità.3. Il secondo motivo, con cui si contestano, sotto vari profili, il delittoassociativo e quello di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989, nonché il quartomotivo, con cui si deduce l’assorbimento del delitto associativo in quello di cuiall’art. 4 della legge n. 401 del 1989, vanno trattati unitariamente, in quantostrettamente connessi: essi sono infondati.Le censure non colgono la ratio del provvedimento impugnato.Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, losvolgimento in forma organizzata dell’attività di accettazione, raccolta ointermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse da parte disoggetto privo dell’autorizzazione di polizia e operante per conto di allibratoreestero privo di concessione integra il reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4-bis, dellalegge n. 401 del 1989. L’attività deve essere diretta al pubblico e accompagnatada una predisposizione di uomini e mezzi, ma non è necessario che la raccoltaavvenga con modalità tradizionali da banco, potendo rilevare anche l’utilizzo diconti gioco online e di piattaforme telematiche (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017,Realmuto, Rv. 270156-01; Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, dep. 2021, Ranucci,Rv. 281473-01).Nella specie, il Tribunale non ha desunto l’elemento materiale del reato di cuiall’art. 4 legge n. 401 del 1989 dalla sola esistenza del sodalizio contestato al capo11), ma ha individuato una distinta e concreta struttura operativa destinata allaraccolta abusiva delle scommesse. Partendo dalla contestazione di cui al capo 12),nella quale si fa riferimento alla costituzione e gestione, senza concessione,autorizzazione o licenza, di piattaforme virtuali e di relative agenzie, tra cui la ‘PJNola’, mediante l’utilizzo dei domini ‘goodbet.com’, ‘mybet24.com’ e‘planetbet365.me’, attraverso i quali veniva simulata una lecita attività ditrasmissione dati, mentre in concreto si procedeva alla raccolta abusiva dellescommesse, all’accettazione della posta e al pagamento delle vincite, il giudice delriesame ha specificamente richiamato la circostanza per cui si trattava di sitiallocati su server esteri e non autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli,schermati da siti ‘.it’ solo apparentemente leciti, secondo il meccanismo, illustratonelle conversazioni del 26 maggio 2023, del passaggio dal ‘.it’, descritto comelegale, al ‘.com’, descritto come ‘in nero’. In tal modo il Tribunale ha dato conto,in maniera non apparente, sia della tipologia dell’attività esercitata – raccolta discommesse online tramite conti di gioco e piattaforme telematiche – sia del difettodei necessari titoli abilitativi, già desunto dalla natura dei domini utilizzati e dallaloro estraneità al circuito autorizzato.Né il ricorrente ha allegato, nei termini richiesti dalla giurisprudenza dilegittimità, che l’eventuale operatore estero di riferimento fosse statoillegittimamente escluso dal mercato nazionale o si trovasse in una condizione taleda imporre la disapplicazione della disciplina interna; sicché la doglianza, sulpunto, si rivela assertiva.Parimenti infondata è la deduzione secondo cui non sarebbero state chiarite leconcrete modalità della raccolta. Il Tribunale ha infatti descritto una rete materialecomposta da piattaforme, skin, master, subagenti e punti di gioco fisici, facenticapo all’agenzia ‘PJ Nola’ e articolati, tra gli altri, nei punti ‘PG Nola 023’, ‘AGMarigliano’, ‘AG [OSCURATO:PERSONA]’, ‘AG Monteforte’ e ‘PJ [OSCURATO:PERSONA]’; ha inoltre evidenziato ilruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto tecnicamente più esperto, incaricato delreperimento e dell’assistenza delle agenzie, quello di [OSCURATO:PERSONA] quale master inraccordo con i [OSCURATO:PERSONA], nonché il flusso periodico delle somme riscosse e destinateai vertici della rete. Si tratta, all’evidenza, non di una generica organizzazionecriminale sovrapposta al reato-fine, ma della specifica infrastruttura mediante laquale venivano aperti e gestiti i conti di gioco, alimentate le giocate, riscosse lesomme e regolate le vincite. In tale prospettiva, la censura difensiva relativa allamancata prova di esistenza di un internet point interamente destinato a tale scoponon è decisiva, poiché la fattispecie può essere integrata anche da un’attivitàorganizzata di intermediazione e raccolta svolta per via telematica attraversopiattaforme, conti di gioco e punti di appoggio territoriali, senza necessità che essasi realizzi secondo il modello tradizionale del banco scommesse.Neppure è decisiva la deduzione circa la mancata identificazione del singoloscommettitore reale. Il reato contestato, per come descritto nel capod’imputazione e ricostruito dal riesame, non postula, specie in questa fase, laricognizione nominativa di ciascun giocatore, ma l’accertamento di una attività diraccolta e intermediazione abusiva rivolta al pubblico, sorretta da mezzi, persone,piattaforme e flussi economici. Proprio tali elementi il Tribunale ha individuato inmaniera puntuale, con motivazione che non si risolve in un indebito travaso deldato associativo, ma individua una autonoma struttura materiale riferibile al capo12).Né persuade la doglianza difensiva secondo cui il delitto di cui all’art. 4 leggen. 401 del 1989, postulando anch’esso una predisposizione organizzativa,assorbirebbe nel caso concreto la contestazione associativa. In senso contrario, varibadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui è configurabile ilconcorso tra il reato di associazione per delinquere e quello di esercizio abusivo dispecialità rispetto al primo. L’eventuale organizzazione richiesta per la raccolta ointermediazione abusiva delle scommesse attiene, infatti, alla struttura materialedel reato-fine, mentre l’art. 416 cod. pen. richiede un quid pluris, costituito dalvincolo stabile tra almeno tre persone e da un programma criminosoindeterminato, che non viene meno per il solo fatto che l’associazione siafinalizzata alla commissione di reati tutti del medesimo tipo (Sez. 3, n. 40774 del06/06/2019, Rigano, Rv. 277164-03; Sez. 3, n. 6571 del 11/01/2011, Scotti, Rv.249383-01; Sez. 2, n. 29332 del 10 aprile 2019, Caniglia, Rv. 276781-01).Ne consegue che la coincidenza del settore illecito di riferimento non determinaalcun assorbimento, dovendosi piuttosto verificare se il giudice di merito abbiadato conto, in concreto, dell’esistenza di una autonoma struttura associativaeccedente la mera organizzazione necessaria alla perpetrazione dei singoli reati discommesse abusive: ciò che, per quanto già evidenziato, risulta ampiamente elogicamente motivato.Le doglianze difensive, pertanto, si risolvono nella prospettazione di unadiversa lettura del compendio investigativo, non consentita in sede di legittimità afronte di una motivazione immune da manifesta illogicità.4. Il terzo motivo, relativo al ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 11),non merita accoglimento.L’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorsodi persone nel reato continuato è rappresentato dalla stabilità dell’accordocriminoso e dalla finalizzazione alla costituzione o al sostegno di una strutturacollettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, conpermanenza del vincolo anche dopo la commissione dei singoli reati (Sez. 6, n.28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500-01). Quanto allequalifiche interne, il promotore è colui che si fa iniziatore del sodalizio ocontribuisce alla sua potenzialità espansiva; il capo dirige e indirizza l’attività;l’organizzatore coordina i contributi e predispone i mezzi necessari alla concretaRv. 281736).La qualifica di capo e promotore attribuita a [OSCURATO:PERSONA] non è statadesunta da una mera responsabilità di posizione, né dal solo cognomedell’indagato o dalla disponibilità inerte di una piattaforma informatica. [OSCURATO:PERSONA] valorizzato captazioni da cui emerge il potere di direzione, controllo economicoe risoluzione delle controversie interne. In particolare, quando [OSCURATO:PERSONA] tenta digestire in autonomia un sito con un soggetto di Salerno, [OSCURATO:PERSONA] intervienebloccando l’operazione e rivendicando la riferibilità della piattaforma MYBET al suogruppo; inoltre, secondo l’ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovevano rendere contoai [OSCURATO:PERSONA] delle somme dovute e portare il denaro a Secondigliano.La deduzione difensiva fondata sulla diversa posizione del coindagato CarellaLuigi non scalfisce tale ricostruzione, perché la valutazione cautelare è statacalibrata sulla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] e su conversazioni che loriguardano direttamente; inoltre, l’ordinanza ha individuato una strutturaassociativa composta anche da altri soggetti, con ruoli tecnici, economici eterritoriali distinti, sicché l’eventuale diversità di posizione di un coindagato nondetermina, di per sé, la caducazione del giudizio indiziario sul ricorrente.In definitiva, la conclusione circa una posizione apicale e di direzione non sirisolve in una responsabilità di contesto, ma costituisce il frutto di una letturaunitaria dei rapporti economici, tecnici e decisionali emergenti dalle captazioni.L’ordinanza ha dunque fatto corretto governo dei principi di diritto, ravvisando intali condotte l’esercizio concreto ed effettivo di un potere direttivo e gerarchico.5. Nemmeno il quinto motivo, relativo alle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1cod. pen., è fondato.Come noto, l’aggravante del metodo mafioso attiene alle modalità dellacondotta e non postula, di per sé, la contestazione o la prova di una stabileassociazione di tipo mafioso. Secondo il consolidato orientamento di legittimità,infatti, l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso è configurabile quando lacondotta assuma una veste tipicamente mafiosa, evocando la forza intimidatricepropria dell’agire mafioso, anche a prescindere dall’accertata appartenenzadell’agente a un sodalizio ex art. 416-bis cod. pen. o dalla stessa esistenza di unaformale associazione mafiosa, purché le modalità del fatto siano idonee aesercitare sulla vittima quella particolare coartazione psicologica che richiama laforza di intimidazione del vincolo associativo; l’aggravante dell’agevolazionemafiosa, invece, ha natura soggettiva ed è caratterizzata dal dolo intenzionale,applicandosi al concorrente non animato da tale scopo quando egli sia consapevoledell’altrui finalità agevolatrice, che deve dirigersi verso un’associazione mafiosaeffettivamente esistente (in tal senso, ex multis, Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019,dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; sulla natura soggettiva della aggravante“agevolatrice” si veda anche Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023, Solimando, Rv.284471-01; sulla natura oggettiva del metodo mafioso, si vedano pure Sez. 5, n.21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017,Vicidomini, Rv. 271103-01; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv.277033-01).Ciò detto, in ordine all’agevolazione mafiosa, non vi è stata alcuna immutazionedel fatto. Le imputazioni ai capi 11) e 12) contestavano espressamente sindall’origine che l’attività illecita fosse volta ad affermare l’egemonia «sui territoridi spettanza, sopra indicati, dei clan di appartenenza (clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])»,alimentando le casse comuni di entrambi i sodalizi. Il rilievo del Tribunale secondocui [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole che la ramificazione nolana agissecome espressione del clan [OSCURATO:PERSONA] non ha sostituito il fatto contestato, ma havalorizzato uno degli elementi dimostrativi della finalizzazione dell’attività alrafforzamento dei due gruppi criminali coinvolti nella gestione territoriale delsettore.Quanto al metodo mafioso, il Tribunale non ha basato le sue conclusionisoltanto su forme di intimidazione interna o su meri episodi di recupero in formaminatoria dei crediti illeciti, ma ha sottolineato il radicamento territoriale dei dueclan, la forza intimidatrice evocata dall’intervento dei rispettivi emissari, laspendita del nome e dell’appartenenza ai sodalizi camorristici come strumento dicontrollo del settore e di condizionamento degli interlocutori economici, nonché laconcreta incidenza di tale evocazione nella vicenda [OSCURATO:PERSONA], che, secondo leconversazioni richiamate, si era spaventato proprio per aver ben compreso laprovenienza dell’iniziativa.La motivazione impugnata, dunque, anche in relazione alla contestataaggravante, svolge apprezzamenti in linea con i menzionati principi di diritto e chenon sono manifestamente illogici, carenti o contraddittori, sicché risultano nonaltrimenti censurabili, in questa sede.6. Neppure il sesto motivo, relativo alle esigenze cautelari, è fondato.Va premesso che, nel caso in esame, non viene in rilievo il regime cautelareproprio del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all’art. 416-biscod. pen., per il quale l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. mantiene la presunzioneassoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, bensì quellorelativo a delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., rispetto ai quali,all’esito delle pronunce della Corte costituzionale e della successiva riformadell’art. 275 cod. proc. pen., opera una presunzione solo relativa, sia quanto allasussistenza delle esigenze cautelari, sia quanto all’adeguatezza della misuracarceraria, superabile mediante elementi specifici idonei a dimostrare che leesigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse. Ne consegueche il giudice è tenuto, in tali ipotesi, a motivare non soltanto sulla permanenzadel pericolo cautelare, ma anche sull’inadeguatezza, nel caso concreto, di misuremeno afflittive, ivi compresi gli arresti domiciliari assistiti da strumenti elettronicidi controllo.In tale prospettiva, il tempo trascorso dai fatti – che il ricorrente valorizza sottoil profilo del c.d. “tempo silente” – non è stato ignorato dai giudici di merito, manon assume, nel caso concreto, valenza decisiva. Pur dovendo essereespressamente considerato, specie quando rilevante e non accompagnato daulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, esso non basta, da solo,a escludere la persistenza delle esigenze cautelari, se non quale uno dei possibilielementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di unasituazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 24553 del22/03/2024, Serafino, Rv. 286698-01 per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod.pen.; così anche, in relazione alla presunzione normativamente prevista perl’associazione di stampo mafioso, Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv.289490-01).Nella specie, il Tribunale ha ritenuto indicativo della pericolosità lo stabileinserimento del ricorrente in una struttura delittuosa organizzata, il ruolo apicalenella gestione delle piattaforme, delle skin e dei flussi economici, nonché laperdurante operatività del sistema almeno sino al novembre 2023. L’ordinanzaimpugnata ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che laposizione di vertice attribuita al ricorrente, la natura dei rapporti da lui intrattenuticon i diversi segmenti della rete clandestina e l’assenza di elementi concretiindicativi di un effettivo distacco da tale contesto rendessero inadeguate misuremeno afflittive.Il riferimento alla permanenza del vincolo associativo di cui al capo 11),pertanto, non va inteso quale automatica trasposizione del regime cautelarevigente in materia di associazione di stampo mafioso, ma quale dato fattualevalorizzato, insieme agli altri, ai fini della prognosi di reiterazione.Ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato resiste allecensure difensive, poiché fonda il giudizio di persistente pericolosità non su unautomatismo derivante dalla sola contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ma su elementi concreti concernenti il ruolo del ricorrente, lastruttura dell’attività illecita e la mancanza di dati specifici sufficienti a dimostrarel’idoneità di misure diverse a fronteggiare il pericolo cautelare.7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Trattandosi diricorso proposto da soggetto sottoposto a misura custodiale, va altresì dispostoche la cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22726/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris