CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 4.4.2019 dal Tribunale di Velletri e riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110 e 624 e 625, n.7, cod.pen., concessa l'attenuante prevista dall'art.62, n.4 cod.pen, ritenuta equivalente alla suddetta aggravante e alla contestata recidiva, ha condannato DumitrU Ciulea alla pena di otto mesi di reclusione ed € 180,00 di multa Nella motivazione della sentenza la Corte d'appello ha ritenuto che il fatto ascritto all'imputato, avente ad oggetto un paio di occhiali provento di furto commesso all'interno del negozio di ottica "Vistasi", originariamente qualificato dal Tribunale - in conformità con il capo di imputazione - sotto la specie dell'art.648 cod.pen., nella ipotesi di lieve entità, dovesse invece essere qualificato come furto; essendo emerso dal compendio probatorio che l'imputato, il giorno del furto medesimo, era presente all'interno del centro commerciale dove si trovava il suddetto negozio e che lo stesso aveva compiuto un sopralluogo per poi lasciare ad altri due soggetti (uno dei quali era il figlio [OSCURATO:PERSONA]) il compito di sottrarre la merce. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato ( formulando due motivi di impugnazione, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen.: - con il primo motivo di impugnazione ha dedotto il vizio di inosservanza della legge penale in relazione all'art.606, lett.b), cod.proc.pen., in riferimento agli artt. 624 e 648 cod.pen., difettando il presupposto dell'accertamento della provenienza furtiva del bene oggetto dell'imputazione; rilevava che, sulla base del compendio probatorio e in assenza della menzione nella relativa querela, non sussisteva alcuna effettiva certezza della provenienza del bene, trovato nella disponibilità del ricorrente, dal furto avvenuto il 26.10.2008 presso l'esercizio commerciale "Vistasi" e che nessun idoneo elemento di segno contrario poteva dedursi dalla presenza, all'interno della custodia degli occhiali, di una pezzetta recante il marchio di tale esercizio. - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.606, lett.b), cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 157 e 161 cod.proc.pen. in relazione all'art.531, commi 1 e 2, cod.proc.pen.; ha dedotto che, in base alla data di consumazione del reato, lo stesso dovesse ritenersi prescritto anteriormente alla pronuncia della Corte d'appello, anche in base alla riqualificazione del fatto dalla stessa operata. 3. Ha altresì proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, articolando due motivi di impugnazione: - con il primo motivo di impugnazione ha dedotto l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. e agli artt. 157 e 161, comma 2, cod.pen., in quanto la fattispecie di reato ritenuta in sentenza - pure tenendo conto della recidiva contestata ai sensi dell'art.99, comma 2, cod.pen. - doveva ritenersi estinta per prescrizione già prima della sentenza di primo grado. - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. e in riferimento all'art.129, comma 1, cod.proc.pen., per non avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio la predetta causa di estinzione del reato. 4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso articolato dall'imputato e i motivi articolati dal Procuratore generale vanno congiuntamente esaminati attesa la loro stretta connessione logica, riguardando gli stessi la dedotta maturazione del termine ordinario ovvero massimo di prescrizione al momento della pronuncia della sentenza impugnata. 2.1 motivi devono ritenersi fondati. Difatti, vista la riqualificazione del fatto sotto la specie del furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.7, cod.pen., ne consegue che il termine ordinario di prescrizione doveva intendersi pari - ai sensi dell'art.157, comma 1, cod.pen. - ad anni sei. Sul punto, va difatti rilevato che deve applicarsi al caso di specie - stante la contemporanea contestazione di due aggravanti ad effetto speciale (ovvero quella, ritenuta dal Tribunale, di cui all'art.625, n.7 cod.pen. e della recidiva specifica e infraquinquennale) - la disciplina contenuta nell'art.63, comma 4, cod.pen. in tema di concorso di circostanze comportanti una pena diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale.Nel caso in esame, la pena comminata nel massimo in relazione all'art.625, n.7, cod.pen. (anni sei di reclusione) è pari al doppio di quella prevista per il furto non aggravato (anni tre di reclusione); per altro verso la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando - come nel caso in esame - comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave (Sez.un., 24/2/2011, n.20798, Indelicato, RV. 249964). Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art.63, comma quarto, cod.pen, (ossia nella misura massima di un terzo) per il concorso di circostanze della stessa specie (Sez.2, 3/10/2013, n.47028, Farinella, RV. 257520; Sez.2, 15/7/2014, n.32656, Bovio, RV. 259833; Sez.5, 13/6/2018, n.32679, Pireddu, RV. 273490); infatti, anche la vigente formulazione dell'art.157 cod.pen. non prevede alcuna riserva circa l'affermata influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne sia contestata più di una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell'art.63, comma quarto, cod.pen., nel senso della limitazione dell'aumento di pena (Sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.31065, [OSCURATO:PERSONA], RV. 253525). Nella fattispecie in esame, la circostanza più grave è quella prevista dall'art.625, n.7, cod.pen., di modo che il periodo di anni sei deve essere aumentato di un terzo a norma dell'art.63, comma quarto, cod.pen., fino ad anni otto; tale termine deve poi essere aumentato della metà (anni quattro), a norma dell'art.161 cod.pen., per la recidiva reiterata, sicché il termine complessivo è pari ad anni dodici; che, in considerazione dell'epoca del commesso furto (22.10.2009), doveva considerarsi già integralmente decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (30.11.2021). Pertanto, non ricorrendo dagli atti la prova evidente della non colpevolezza dell'imputato ne consegue che - in relazione all'art.129, comma 2, cod.proc.pen. - deve essere dichiarato il non doversi procedere per effetto di intervenuta prescrizione del reato. 3. Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art.620, lett.a), cod.proc.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizi