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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 33313/2026

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erso l’ordinanza in epigrafe, con la quale laCorte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato larichiesta avanzata da XXXXXXXXXXXXXX, finalizzata a ottenere il riconoscimentodella continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reatigiudicati con tre sentenze di condanna irrevocabili, due delle quali per i reati didanneggiamento e lesioni aggravate commessi il 15 settembre 2020 e stalkingcommesso dal settembre 2020 al 14 giugno 2022, già unificati in sede esecutiva,mentre la restante condanna, divenuta irrevocabile per ultima, per il delitto dilesioni aggravate, commesso il 21 settembre 2021;premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito dellaunicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa allavalutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochil'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti, ovvero all'identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, argomentandosulla natura estemporanea, enucleabile della lettura della sentenza, dellacondotta violenta del 21 settembre 2021,commessa in danno della sorella, làdove gli altri delitti erano maturati nel rapporto con l’ex compagna, rimarcandola diversità delle persone offesa e del periodo temporale, considerando il piùrecente contegno inconciliabile con un disegno unitario prefigurato sin dal mesedi settembre del 2020;osservato che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, ilricorrente insiste sulla omogeneità delle violazioni, sulla contiguità temporale,sull’identità del movente, collegato allo stato di frustrazione per la perdita delrapporto con le figlie, evidenziando che persone offese delle lesioni commesse il15 settembre 2020, già unificate in continuazione, erano la sorella dell’exconvivente e due soggetti intervenuti nell’occasione;considerato che, ferma restando la diversità soggettiva della persona offesadella più recente condanna, il ricorrente non adempie all’onere di introdurreelementi specifici e concreti, al di là del sentimento di frustrazionegenericamente prospettato, sintomatici di una deliberazione preventiva unitaria,anzi sollecita una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, preclusa al giudice di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso l’ordinanza in epigrafe, con la quale laCorte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato larichiesta avanzata da XXXXXXXXXXXXXX, finalizzata a ottenere il riconoscimentodella continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reatigiudicati con tre sentenze di condanna irrevocabili, due delle quali per i reati didanneggiamento e lesioni aggravate commessi il 15 settembre 2020 e stalkingcommesso dal settembre 2020 al 14 giugno 2022, già unificati in sede esecutiva,mentre la restante condanna, divenuta irrevocabile per ultima, per il delitto dilesioni aggravate, commesso il 21 settembre 2021;premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito dellaunicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa allavalutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochil'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti, ovvero all'identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, argomentandosulla natura estemporanea, enucleabile della lettura della sentenza, dellacondotta violenta del 21 settembre 2021,commessa in danno della sorella, làdove gli altri delitti erano maturati nel rapporto con l’ex compagna, rimarcandola diversità delle persone offesa e del periodo temporale, considerando il piùrecente contegno inconciliabile con un disegno unitario prefigurato sin dal mesedi settembre del 2020;osservato che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, ilricorrente insiste sulla omogeneità delle violazioni, sulla contiguità temporale,sull’identità del movente, collegato allo stato di frustrazione per la perdita delrapporto con le figlie, evidenziando che persone offese delle lesioni commesse il15 settembre 2020, già unificate in continuazione, erano la sorella dell’exconvivente e due soggetti intervenuti nell’occasione;considerato che, ferma restando la diversità soggettiva della persona offesadella più recente condanna, il ricorrente non adempie all’onere di introdurreelementi specifici e concreti, al di là del sentimento di frustrazionegenericamente prospettato, sintomatici di una deliberazione preventiva unitaria,anzi sollecita una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, preclusa al giudice di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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