CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11875/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Salerno, per procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,- resistente–avverso la sentenza n. 4026/2/2017 della Commissione tributariaregionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, depositata in data5.5.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 26975/2017Numero sezionale 3390/2026Numero di raccolta generale 11875/2026Data pubblicazione 30/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi,avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania, sez.distaccata di Salerno, in funzione di giudice del rinvio a seguitodell’ordinanza di questa Corte n. 12851/2015, constatata l’omessaintegrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., partedel giudizio di primo grado, dichiarava l’estinzione del giudizio.2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.3. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il ricorrente ha depositato tempestivamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo – rubricato «violazione e falsa applicazione degliarticoli 45 e 53 del decreto legislativo n. 546/1992« il ricorrente deduceche la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello dell’Agenziadelle Entrate, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto ilricorso avente ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento n.10020090007354076 per Irpef 2004, stante l’inottemperanza all’ordine diintegrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non giàl’estinzione del giudizio, ex art. 45 del decreto legislativo n. 546/1992.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Questa Corte, con ordinanza n. 12851/2015, ha dichiarato la nullitàdella sentenza n. 253/2013, con la quale la medesima C.T.R. aveva accoltol’appello dell’Ufficio, in quanto proposto solo nei confronti del contribuentee non anche della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., parte del giudizio di primo grado. Inaccoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, è stata ritenuta «fondatala censura avanzata dal contribuente, alla luce dei principi affermati daquesta Corte (Sez. 6-5, Ordinanza n. 24868 del 06/11/2013) secondo cui,Numero registro generale 26975/2017Numero sezionale 3390/2026Numero di raccolta generale 11875/2026Data pubblicazione 30/04/2026il concessionario del servizio di riscossione, regolarmente convenuto inprimo grado, è litisconsorte necessario processuale nel giudizio di appellointrodotto dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'accoglimento del ricorsodel contribuente per vizi relativi al rapporto sostanziale, ove gli ulteriori vizidenunciati, ed attinenti all'atto impugnato, siano stati ritenuti assorbiti dalprimo giudice. Infatti, sebbene l'esame degli ulteriori vizi denunciati dalcontribuente integri una causa scindibile, non è possibile pregiudicare ildiritto del contribuente ad ottenere l'esame delle censure originariamenteproposte, qualora il giudice del gravame ritenga la fondatezzadell'appello.»1.3. Il ricorrente ha riassunto il giudizio soltanto nei confronti dell’Agenziadelle Entrate, anziché notificare il ricorso di riassunzione anche adEquitalia Sud e, di poi, l’Agenzia delle Entrate non ha ottemperatoall’ordine di integrazione del contraddittorio posto a suo carico dal giudicedel rinvio.1.4. L’art. 63 del decreto legislativo n. 546/1992, prevede che “1. Quandola Corte di cassazione rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria diprimo grado o corte di giustizia tributaria di secondo grado la riassunzionedeve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro iltermine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelleforme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado inquanto applicabili. 2. Se la riassunzione non avviene entro il termine dicui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causadi estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.”1.5. L’art. 45 del medesimo decreto legislativo, in tema di estinzione,prevede che “Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle qualispetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non viabbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dalgiudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.”Numero registro generale 26975/2017Numero sezionale 3390/2026Numero di raccolta generale 11875/2026Data pubblicazione 30/04/20262. L’estinzione del giudizio di rinvio, rilevabile d’ufficio, è stata pertantocorrettamente dichiarata, in quanto nel processo tributario l'omessa otardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinviodalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentementeda quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio, exartt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venirmeno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso diaccertamento» (v. Cass. Sez. 5, 13/12/2018, n. 32276; Sez. 5,23/11/2016, n. 23922; Sez. 5, 05/03/2021, n. 6142, Cass. 25014/2021).2.1. Ne consegue che l'estinzione dell'intero processo implica il venir menodell'efficacia di tutte le precedenti pronunce, poiché al giudizio di rinviotributario non è applicabile l'art. 338 cod. proc. civ. secondo cui l'estinzionedel processo di appello determina il passaggio in giudicato della sentenzadi primo grado, come chiarito peraltro anche da questa Corte con sentenzan. 17372 del 6 dicembre 2002, secondo cui la pronuncia di estinzione delgiudizio comporta ex art. 393 cod. proc. civ. il venir meno dell'interoprocesso e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'attotributario, la definitività dell’atto impugnato.2.2. E’ irrilevante la circostanza che l’onere di integrare il contraddittoriosia stato posto a carico dell’Agenzia delle Entrate anziché a carico dientrambe, in quanto nel giudizio di rinvio l’onere della riassunzione, cosìcome l’onere di integrare il contraddittorio, incombe su entrambe le parti,ma l'unica parte processuale interessata ad evitare l’estinzione del giudizioe che quindi deve farsi parte diligente è il contribuente, proprio al fine dievitare che l'atto impugnato diventi definitivo.3. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art.53 del decreto legislativo n. 546/1992» il ricorrente lamenta che la C.T.R.avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’originario appellodell’Agenzia delle Entrate per mancata indicazione nell’atto processualeNumero registro generale 26975/2017Numero sezionale 3390/2026Numero di raccolta generale 11875/2026Data pubblicazione 30/04/2026della parte litisconsorte processuale necessaria ex lege ossia di [OSCURATO:SOCIETA]..3.1. Il motivo resta assorbito.4. Il ricorso va pertanto respinto.5. Nulla per le spese.6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;nulla per le spese;Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])