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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38295/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati li ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che le censure dedotte da [OSCURATO:PERSONA] nell'u ico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammis ibilt:ì perché riproduttive di profili critici già adeguatamente vagliati e disatt si cc n corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione.

Il Tribunale ha correttamente applicato il consolHato principio giurisprudenziale secondo cui è inammissibile la richiesta declarator a di non esecutività di un provvedimento di cumulo di pene concorren i disposto dal pubblico ministero, basata non su vizi propri del titolo esecutivo, a si. ll'asserita illegittimità del mandato di arresto europeo, emesso dall'auto ità i;iudiziaria italiana.

Infatti, gli eventuali vizi del mandato di arresto europe , ovf incidano sulla procedura esecutiva, devono essere fatti valere nell'ambito delle questioni deducibili nei modi consentiti dalla disciplina dello Stato richiesto (S . 1, n. 44160 del 22/10/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253712 "nell'ambito della p ocecl J ra attiva di consegna è possibile contestare dinanzi all'autorità giud ziarií i italiana richiedente solo il titolo sui cui si fonda il mandato di arresto eu opel:, ma non direttamente quest'ultimo").

Del tutto disancorato dal quadro normativo di riferimento è la dedctta nullità dell'intera procedura esecutiva e l'inefficacia del titolo perché elati m ad un cumulo avente ad oggetto sentenze di condanna seguite da m.a.e. su ci li non si è pronunciata l'autorità giudiziaria dello Stato estero e per le quali, qui r di, non è intervenuta una consegna legittima del condannato allo Stato italiakio.

L'unica conseguenza in siffatta eventualità è quella indi cata nel provvedimento impugnato: la limitazione dell'ordine di esecuzione, in applicazione del principio di specialità, alla sentenza per cui è stato emesso m.a.e. regolarmente vagliato dall'autorità giudiziaria tedesca nell'ambii: ) di un procedimento in cui l'odierno ricorrente ha prestato il consenso all corp;egna.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ma mis.

Abile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. 2.- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p ganiento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de la Ciissa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati li ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che le censure dedotte da [OSCURATO:PERSONA] nell'u ico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammis ibilt:ì perché riproduttive di profili critici già adeguatamente vagliati e disatt si cc n corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione. Il Tribunale ha correttamente applicato il consolHato principio giurisprudenziale secondo cui è inammissibile la richiesta declarator a di non esecutività di un provvedimento di cumulo di pene concorren i disposto dal pubblico ministero, basata non su vizi propri del titolo esecutivo, a si. ll'asserita illegittimità del mandato di arresto europeo, emesso dall'auto ità i;iudiziaria italiana. Infatti, gli eventuali vizi del mandato di arresto europe , ovf incidano sulla procedura esecutiva, devono essere fatti valere nell'ambito delle questioni deducibili nei modi consentiti dalla disciplina dello Stato richiesto (S . 1, n. 44160 del 22/10/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253712 "nell'ambito della p ocecl J ra attiva di consegna è possibile contestare dinanzi all'autorità giud ziarií i italiana richiedente solo il titolo sui cui si fonda il mandato di arresto eu opel:, ma non direttamente quest'ultimo"). Del tutto disancorato dal quadro normativo di riferimento è la dedctta nullità dell'intera procedura esecutiva e l'inefficacia del titolo perché elati m ad un cumulo avente ad oggetto sentenze di condanna seguite da m.a.e. su ci li non si è pronunciata l'autorità giudiziaria dello Stato estero e per le quali, qui r di, non è intervenuta una consegna legittima del condannato allo Stato italiakio. L'unica conseguenza in siffatta eventualità è quella indi cata nel provvedimento impugnato: la limitazione dell'ordine di esecuzione, in applicazione del principio di specialità, alla sentenza per cui è stato emesso m.a.e. regolarmente vagliato dall'autorità giudiziaria tedesca nell'ambii: ) di un procedimento in cui l'odierno ricorrente ha prestato il consenso all corp;egna. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ma mis. Abile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. 2.- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p ganiento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de la Ciissa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settem
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