CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di mesi tre di arresto (pena base mesi sei, ridotta della metà per il rito abbreviato) per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n.159/2011, e che il ricorso censura il provvedimento nella parte in cui dà atto della impossibilità di concedere il minimo della pena senza "adeguato percorso motivazionale". Considerato, al riguardo, che l'unico motivo denuncia in modo del tutto generico ed inammissibile il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, considerato che la pena irrogata è quella minima prevista dall'art.73 d.lgs. n.159/2011, di talché essa non poteva essere inferiore e che, quindi, le censure non sono sorrette da effettivo interesse all'impugnazione. Rilevato, poi, che il ricorrente non censura il capo della sentenza della Corte di appello di Palermo che ha respinto i motivi di gravame riguardanti il riconoscimento delle attenuanti generiche, l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. e la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art.53 1.689/1981. Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] bere est ore