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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39251/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.I. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna della Dammacco per il reato di rapina impropria.

Si contestava alla ricorrente di essersi impossessata di varia merce presente sugli scaffali di un supermercato e di avere usato violenza nei confronti della direttrice dell'esercizio che la aveva sorpresa per assicurarsi la refurtiva.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta inquadrata come rapina impropria: il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentata rapina in quanto i beni erano sempre rimasti sotto la sorveglianza degli addetti al supermercato;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva: le condotte contestate non indicherebbero un accrescimento della pericolosità, ma segnalerebbero solo situazione di serio disagio economico, sicché la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. che avrebbe dovuto essere riconosciuta in relazione al modesto valore dei beni trafugati ed alla lieve entità delle lesioni;

2.4. violazione di legge e vizio dì motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzíonatorio: non sarebbero stati considerati gli argomenti proposti con l'appello diretti ad ottenere un contenimento della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile.

Il collegio riafferma che «il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola "sottrazione" e non anche all' "impossessamento", ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso.

Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto.

Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo [Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014 - dep. 16/12/2014, Pg in proc.

Prevete e altro, Rv. 261186], al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res.

Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata "materialmente", così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica.

In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui» (testualmente: Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012 - dep. 12/09/2012, Reina, Rv. 253153).

La Cassazione nella sua più autorevole composizione ha dunque chiarito che la rapina sia nella sua configurazione ordinaria, che in quella impropria, ha un condotta complessa che si compone sia della aggressione al patrimonio che di quella alla persona sicché nel caso in cui la seconda succeda temporalmente alla prima, la condotta violenta unitamente alla mera "sottrazione" consentono di ritenere la rapina "consumata".

Si tratta di un approdo ermeneutico confermato dalla lettera della legge che nella rapina "impropria" sanziona la sottrazione cui segue la violenza alla persona, mentre in quella "propria" richiede la violenza preventiva e il successivo integrale spossessamento.

Tanto premesso la qualificazione giuridica assegnata dai giudici di merito alla condotta non si presta ad alcuna censura, nulla rilevando che l'azione delittuosa fosse stata consumato sotto il persistente controllo degli addetti alla sorveglianza: la sottrazione richiesta per la integrazione della condotta risulta infatti consumata.

1.2. Anche le contestazioni relative alla recidiva sono manifestamente infondate.

Con riguardo agli oneri motivazionali che incombono sul giudice che riconosce la recidiva il collegio ribadisce che la funzione delle circostanza è quella di attribuire un disvalore maggiore al delitto (non colposo) che costituisce ripetizione o reiterazione di un comportamento delittuoso non colposo, salvo che non sussistano ragioni idonee ad annullare questa gravità addizionale.

Ragioni la cui individuazione, mediante la tecnica della facoltatività, viene affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà pertanto adeguatamente indicarle (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Rv. 256183).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava come i fatti in contestazione correlati ai precedenti specifici (tre condanne per furto aggravato) fosse univocamente indicativo della progressione criminosa e dell'accrescimento di pericolosità (pag. 5 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.3.

E' manifestamente infondato anche il terzo motivo, con il quale si deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.

Il collegio ribadisce che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006 - dep. 19/12/2006, Massimi e altro, Rv. 235386).

In coerenza con tali indicazioni la Corte di merito riteneva ostativa alla concessione dell'attenuante invocata la complessiva «ragguardevole offensività» dell'azione criminosa (pag. 5 della sentenza impugnata).

1.4. Infine: anche le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono inammissibili.

Il ricorrente si duole - genericamente peraltro - del difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, Invero la pena risulta determinata partendo dal minimo edittale applicabile ai sensi dell'art. 2 cod. pen.: il che attenua gli oneri motivazionali in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.

Il collegio ribadisce che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). [OSCURATO:PERSONA] determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con í motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825.

Conf. mass.

N. 155508; n. 148766; n. 117242).

La motivazione offerta rispetta le indicazioni offerte dalla Corte di legittimità e si sottrae ad ogni censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.I. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna della Dammacco per il reato di rapina impropria. Si contestava alla ricorrente di essersi impossessata di varia merce presente sugli scaffali di un supermercato e di avere usato violenza nei confronti della direttrice dell'esercizio che la aveva sorpresa per assicurarsi la refurtiva. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta inquadrata come rapina impropria: il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentata rapina in quanto i beni erano sempre rimasti sotto la sorveglianza degli addetti al supermercato; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva: le condotte contestate non indicherebbero un accrescimento della pericolosità, ma segnalerebbero solo situazione di serio disagio economico, sicché la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. che avrebbe dovuto essere riconosciuta in relazione al modesto valore dei beni trafugati ed alla lieve entità delle lesioni; 2.4. violazione di legge e vizio dì motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzíonatorio: non sarebbero stati considerati gli argomenti proposti con l'appello diretti ad ottenere un contenimento della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile. Il collegio riafferma che «il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola "sottrazione" e non anche all' "impossessamento", ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo [Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 - dep. 16/12/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186], al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata "materialmente", così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui» (testualmente: Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012 - dep. 12/09/2012, Reina, Rv. 253153). La Cassazione nella sua più autorevole composizione ha dunque chiarito che la rapina sia nella sua configurazione ordinaria, che in quella impropria, ha un condotta complessa che si compone sia della aggressione al patrimonio che di quella alla persona sicché nel caso in cui la seconda succeda temporalmente alla prima, la condotta violenta unitamente alla mera "sottrazione" consentono di ritenere la rapina "consumata". Si tratta di un approdo ermeneutico confermato dalla lettera della legge che nella rapina "impropria" sanziona la sottrazione cui segue la violenza alla persona, mentre in quella "propria" richiede la violenza preventiva e il successivo integrale spossessamento. Tanto premesso la qualificazione giuridica assegnata dai giudici di merito alla condotta non si presta ad alcuna censura, nulla rilevando che l'azione delittuosa fosse stata consumato sotto il persistente controllo degli addetti alla sorveglianza: la sottrazione richiesta per la integrazione della condotta risulta infatti consumata. 1.2. Anche le contestazioni relative alla recidiva sono manifestamente infondate. Con riguardo agli oneri motivazionali che incombono sul giudice che riconosce la recidiva il collegio ribadisce che la funzione delle circostanza è quella di attribuire un disvalore maggiore al delitto (non colposo) che costituisce ripetizione o reiterazione di un comportamento delittuoso non colposo, salvo che non sussistano ragioni idonee ad annullare questa gravità addizionale. Ragioni la cui individuazione, mediante la tecnica della facoltatività, viene affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà pertanto adeguatamente indicarle (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava come i fatti in contestazione correlati ai precedenti specifici (tre condanne per furto aggravato) fosse univocamente indicativo della progressione criminosa e dell'accrescimento di pericolosità (pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo, con il quale si deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. Il collegio ribadisce che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006 - dep. 19/12/2006, Massimi e altro, Rv. 235386). In coerenza con tali indicazioni la Corte di merito riteneva ostativa alla concessione dell'attenuante invocata la complessiva «ragguardevole offensività» dell'azione criminosa (pag. 5 della sentenza impugnata). 1.4. Infine: anche le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono inammissibili. Il ricorrente si duole - genericamente peraltro - del difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, Invero la pena risulta determinata partendo dal minimo edittale applicabile ai sensi dell'art. 2 cod. pen.: il che attenua gli oneri motivazionali in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio. Il collegio ribadisce che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). [OSCURATO:PERSONA] determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con í motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). La motivazione offerta rispetta le indicazioni offerte dalla Corte di legittimità e si sottrae ad ogni censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 2000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e