CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38357/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 marzo 2024 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermato nel resto la sentenza di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso in Milano il 10 settembre 2023. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente. Manifestamente infondata è la questione di costituzionalità dell'art. 613 cod. proc. pen. come già chiarito da Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 - 01, alla cui motivazione si fa integrale rinvio Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 re estensor