CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26987/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n.284, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Istituto degli Innocenti di Firenze, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.2, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] è ( ), in virtù di procura in atti ; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] 2010 s.p.a. (già Mazzanti s.p.a.), in liquidazione volontaria e concordato preventivo, in persona del liquidatoree legale rappresentante pro tempore ; -intimata- e di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 19 , presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 1335/2020 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20 luglio 2020, notificata il 1° settembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Istituto religioso degli Innocenti di Firenze convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, la società immobiliare Mazzanti s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che: - il 20 maggio 2005, aveva p osto in vendita, mediante asta pubblica, tra gli altri, un complesso immobiliare, contrassegnato come Lotto 8, formato da tre case coloniche e da terreni agricoli a varia coltura, con un prezzo base di 337.000 Euro e con aumento minimo per ogni rilancio di 12.500 Euro; - all’asta aveva no partecipato la Mazzanti s.p.a., un’altra società e una persona fisica che si era aggiudicata il lotto a seguito di un unico rilancio per il prezzo di 349.500 Euro, non avendo fatto alcuna offerta né la Mazzanti s.p.a. né l’altra società, la qualeultima, peraltro, si era già aggiudicata un lotto precedente (il Lotto 5) e non aveva interesse ad acquistare un altro complesso immobiliare; - tre anni dopo, nel 2008, il direttore dell’Istituto aveva appreso che il giorno prima dell’asta (il 19 maggio 2005), presso la sede della Mazzanti s.p.a., era stato stipulato un accordo scritto tra questa società e [OSCURATO:PERSONA], assistito dal suo legale, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] era un allevatore di ovini che, precedentemente, aveva detenuto il complesso immobiliare con un contratto di affitto di fondo rustico e che, in seguito alla disdetta di tale contratto da parte dell’ente proprietario, aveva continuato ad occuparlo di fatto, vantando una prelazione agraria; in ragione di ciò, in occasione della vendita, l’Istituto gli aveva riconosciuto la facoltà di esercitare la prelazione convenzionale nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria; - l’ac cordo tra il Bandini e la Mazzanti s.p.a. prevedeva che: a) ove la Mazzanti s.p.a. si fosse aggiudicata il compendio immobiliare, il Bandini avrebbe rilasciato senz’altro i beni, a semplice richiesta, dichiarandosi non interessato all’esercizio del dirittodi prelazione; b) ove invece la Mazzanti s.p.a. non si fosse aggiudicata il Lotto 8, il Bandini avrebbe esercitato il diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario, usando la provvista messagli a diposizione dalla stessa società Mazzanti, cui av rebbe poi ritrasferito il compendio immobiliare stesso; c) in entrambi i casi avrebbe ricevuto dalla Mazzanti s.p.a. , quale corrispettivo, un appartamento di civile abitazione di almeno 80 metri quadrati ricavato nel compendio immobiliare, unitamente al terreno agricolo e alla possibilità di continuare a svolgere l’attività di allevamento ovino; - in sostanza, egli aveva messo a disposizione della Mazzanti s.p.a. il suo diritto di prelazione,per farle acquistare il compendio immobiliare all’esito di un solo rilancio, verso il corrispettivo dell’appartamento e del terreno agricolo; - nell’accordo era stata anche prevista una penale di 200.000 Euro a carico di ciascuna delle parti per il caso di inadempimento, nonché una clausola compromissoria che prevedeva la devoluzione ad un collegio arbitrale delle eventuali questioni connesse con la violazione dell’accordo; - però, a seguito dell’aggiudicazione da parte del terzo partecipante all’asta (tale [OSCURATO:PERSONA], che aveva acquistato in proprio e in qualità di procuratore speciale di tale [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva poi costituito una società, la MG Immobiliare s.r.l.), il Bandini aveva omesso di onorare il patto siglato con la Mazzanti s.p.a. e non aveva esercitato la prelazione convenzionale, sicché l’atto definitivo di compravendita era stato stipulato in favore della MG Immobiliares.r.l., anche se il Bandiniaveva continuato, di fatto, ad occupare gli immobili, omettendo di rilasciarli; - la Mazzanti s.p.a. aveva quindi convenuto il Bandini dinanzi al collegio arbitrale, ottenendo un lododi condanna al pagamento della penale di 200.000 Euro; - i n data 10 luglio 2008, il Bandini, che aveva già impugnato il lodo dinanzi alla Corte d’appello di Firenze, aveva presentato un esposto alla locale Procura della Repubblica, riferendo che, al fine di evitare il rilascio della casa facente parte del compendio immobiliare , s i era rivolto all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e questi lo aveva indotto a stipulare l’accordo con la società Mazzanti; nell’esposto, il Bandini aveva precisato che egli, al momento della conclusione dell’accordo, non aveva consapevolezza della sua eventuale illiceità e che, anzi, proprio nel “sopravvenuto timore” che l’accordo fosse illecito, aveva omesso di esercitare la prelazione e di ritrasferire il bene alla società Mazzanti; - ritenendo che l’accordo collusivo tra la partecipante all’asta (la Mazzanti s.p.a.) e il Bandini integrasse gli estremi del reato di cui all’art. 335 cod. pen., anche esso Istituto degli Innocenti aveva presentato un esposto in Procura; - inoltre, l’accordo, anche civilmente illecito, doveva ritenersi produttivo di un danno ingiusto nei suoi confronti, sia patrimoniale (poiché aveva determinatola conseguenza per cui il bene posto all’asta era stato aggiudicato all’esito di un solo rilancio),sia non patrimoniale, sub speciedi danno all’immagine. Sulla base di queste deduzioni, risultati vani i tentativi di soluzione bonaria, l’Istituto degli Innocenti domandò, dunque, che la Mazzanti s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] fossero condannati al risarcimento, in suo favore,dei predetti danni. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] 2010 s.p.a., succeduta alla Mazzanti s.p.a., che non contestò i fatti, ma dedusse l’inesistenza di un’alterazione dell’esito dell’asta e, quindi , del danno lamentato. Si costituì in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], chiedendo e ottenendo l’autorizzazione a chiamare in causa l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale formulò domanda di manleva, per un verso indicando nel suo legale l’unico responsabile, quale “ autore e promotore” della scrittura privata che egli – in piena buona f ede per non aver compreso che l’accordo fosse anche penalmente illecito e comunque produttivo di un danno ingiusto per il venditore –era stato indotto a sottoscrivere con la Mazzanti s.p.a. ; per altro verso, reputando che il Piccardi avesse inesattamente adempiuto all’obbligazione professionale, omettendo di dargli l’informativa necessaria sul tenore e le caratteristiche dell’accordo che l’aveva indotto a stipulare, così provocandogli un danno ingiusto consistente nelle conseguenze pregiudizievoli dell’azione risarcitoria intentata contro di lui dall’istituto. Si costituì in giudizioil chiamato Piccardi, che a sua volta chiamò in garanziala sua compagnia assicurativa, Generali Italia s.p.a.. Il Tribunale – ritenuto che vi fosse stata una tur bativa della regolarità e correttezza della procedura d’asta pubblica con conseguente danno ingiusto in capo al venditore, il quale aveva ottenuto un corrispettivo minore di quello che avrebbe altrimenti conseguito ove la procedura fosse stata regolare – c ondannò i due originari convenuti pagare all’istituto attore , a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 160.000, oltre accessori; rigettò la connessa domanda di manleva proposta da l Bandini contro l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non provvide su quella proposta da quest’ultimo nei confronti della Generali Italia s.p.a.. In sintesi, il Tribunale ritenne: a)con riguardo all’an debeatur, che i responsabili del pregiudizio subìto dall’Istituto degli Innocenti andavano individuati unicamente in [OSCURATO:PERSONA] e nell a società Mazzanti s.p.a. ( i quali avevano dolosamente preordinatoa proprio vantaggio la “monetizzazione” del diritto di prelazione convenzionale riconosciuto al primo in danno dell’entevenditore), mentre irrilevante era stato il contributo causale dell’Avv.Piccardi;b)con riguardo al quantum debeatur , che il danno dovesse essere equitativamente liquidato nella somma di Euro 160.000, sulla scorta dell’esito della CTU estimativa in ordine all’unità immobiliare di 80 metri quadrati e in considerazione del valore del terreno agricolo , rimasto nel possesso delBandini e poi ceduto ai suoi figli. 2.La Corte d’appello di Firenze , ad ì ta con impugnazione principale dal Bandini e con impugnazione incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] 2010 s.p.a., ha rigettato la p rim a e ha dichiarato inammissibile la seconda. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- le risultanze istruttorie avevano dimostrato che la scrittura privata sottoscritta il 19 maggio 2005 non era che la replica di quella che il Bandini aveva già stipulato il 2 febbraio precedente con altro agente immobiliare, tale [OSCURATO:PERSONA]; II-nello stesso mese di febbraio, inoltre, il Bandini, evidentemente già preordinando l’ operazione che avrebbe compiuto, aveva manifestato all’istituto venditore il suo interesse ad esercitare la prelazione convenzionale all’esito dell’aggiudicazione provvisoria, pur essendo ben conscio della sua incapienza patrimoniale; III- ciò dimostrava che il Bandini aveva la piena volontà di mantenere a tutti i costi la disponibilità del terreno agricolo e quindi la piena consapevolezza dell’operazione che stava ponendo in essere, non potendo invocare alcuna buona fede, né, quindi, che questa fosse stata carpita dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; IV- l’architettura dell’operazione era senz’altro attribuibile al Bandini e al Bagnoli, che avevano studiato il modo di realizzare il predetto obiettivo,anche se poi il Bagnoli aveva receduto dal proposito ed aveva ceduto la sua posizione contrattuale alla Mazzanti s.p.a.,che, a sua volta, ne aveva approfittato;V- il Bandini aveva quindi la piena consapevolezza del valore monetario del suo diritto di prelazione e con la stipula delle scritture aveva mostrato la volontà di “monetizzarlo” a suo vantaggio e a pregiudizio del venditore; VI- solo successivamente, r imasto inadempiente rispetto all’obbligazione assunt a con la Mazzanti s.p.a. ed attinto dalla condanna arbitrale al pagamento della penale convenuta in favore di questa, si era mostrato sprovveduto, esponendo, contrariamente al vero, di essere stato indotto alla sottoscrizione di un atto della cui illiceità non era consapevole, predisposto da altri; VII- i menzionati accertamenti, come confermavano la piena responsabilità del Bandini, così escludevano la rilevanza del contegno del suo legale (e la conseguente responsabilità di quest’ultimo) , dovendo escludersi che il cliente si fosse determinato a sottoscrivere l’accordo su sua induzione, avendo invece personalmente predisposto e organizzato l’operazione; VIII- andava inoltre esclusa la responsabilità professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], particolarmente in relazi one all’omissione dell’obbligo informativo sugli effetti negativi delle clausole contrattuali (la cui paternità andava attribuita direttamente al cliente), e , comunque,in ordine all’efficacia causale di tale omissione in relazione alla sottoscrizione della scrittura privata; IX-infine, con riferimento al quantum, bene era stato applicato il criterio equitativo dal primo giudice , atteso che non era possibile stabilire quanti rilanci ci sarebbero stati se l’asta fosse stata regolare, sicché si integravano i presupposti di cui all’art. 1226 cod. civ., risultando provata l’esistenza del danno ma essendo impossibile o particolarmente difficile la prova del suo preciso ammontare; d’altra parte, laliquidazione del danno nell’importo di Euro 160.000, pari a 12 rilanci di 12.500 Euro ciascuno, appariva perfettamente in linea con gli esiti delle altre gare svolte con riferimento ad a naloghi compendi immobiliari venduti dallo stesso istituto, che erano stati aggiudicati dopo numerosissimi rilanci o comunque ad un prezzo molto superiore a quello base; del valore monetario del diritto di prelazione riconosciuto al Bandini erano, del resto,ben consapevoli le parti della turbativa, le quali avevano munito il loro accordo di una penale di 200.000 Euro. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Rispondono con distinti controricorsi l’Istituto degli Innocenti, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. . Resta intimata la [OSCURATO:PERSONA] 2010 s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Sia il ricorrente che tutte le parti controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denuncia ta la « violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, 1710 e 2697 cod. civ.». Il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso «la responsabilità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività professionale da questo svolta in relazione all’attività di consulenza e formazione del contratto sottoscritto da Bandini e Mazzanti s.p.a. in data 19 maggio 2005. Contratto da cui è dipesa la condanna del Bandini al risarcimento del danno riconosciuto in favore dell’Istituto degli Innocenti».1.1.Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ.. 1.1.a.In primo luogo, non è chiaro se la doglianza si riferisc a alla responsabilità professionale gravante sul Piccardi nei confronti del Bandini (responsabilità di natura contrattuale per inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d’opera professionale), oppure se con essa si intend a censurare la sentenza di merito per non avere accertato la responsabilità del Pic c ardi nei confronti dell’Istituto degli Innocenti (responsabilità di natura extracontrattuale conseguente all a turbativa d’asta realizzata mediante la stipulazione dell’accordo collusivo con la Mazzanti s.p.a.), con esclusione di quella del Bandini (per avereil professionista carpito la buona fede dell’incolpevole cliente, la cui responsabilità dovrebbe quindi reputarsi esclusa). La distinzioneè importante sia sotto il profilo processuale che sotto il profilo sostanziale. Sotto il profilo processuale, mentre la doglianza del secondo tipo postulerebbe la proposizione, nel giudizio di merito, attraverso la chiamata in causa, di una domanda di garanzia propria st ricto sensu (in quanto fondata sullo stesso titolo della domanda principaleproposta dall’Istituto degli Innocenti nei confrontidel Bandini), la doglianza del primo tipo postulerebbe una più la b ile connessione tra la domanda proposta dall’attore verso l’ originario convenuto e quella rivo l ta da questi nei confronti del terzo chiamato , ess endo q uest’ ultima fondata su un titolo diverso da quello della domanda principale, ovverosia, non già sulla comune responsabilità – di natura extracontrattuale – del convenuto e del terzo verso l’attore in conseguenza della turbativa d’asta realizzata medi ante l’accordo collusivo , bensì sull’ina - dempimentocontrattuale del chiamato verso il convenuto chiamante .Ciò rileverebbe , come si è detto, anche sul piano sostanziale, poiché in quest’ultima ipotesi, diversamente dalla prima, già all a stregua della prospettazione del ricorrente, non sarebbe investita l a statuizione di responsabilità delBandini verso l’Istituto degli Innocenti, ormai definitivamente accertata. L’individuazionedell’esatto contenuto della doglianza sarebbe stato quindi necessario, sia in funzione del giudizio di novità, omeno, della stessa (il qua l e avreb be presupposto l’ individuazione del l’esatto contenuto e dei limiti della chiamata in causa ritualmente operata in sede di merito), sia in f u nzione del giudizio di sussistenza , o meno , delle necessarie condizioni d ell’ impugnazione , ed in particolare dell’interesse a proporre, con il ricorso per cassazione, una doglianzail cui esito non avrebbe po tuto incidere sull’orm a i consolidato accertamentodella responsabilità del ricorrente. Poiché l’illustrazione della censura – sia sotto il profilo dell’esposizionedei fatti (art. 366 n. 3 cod. proc. civ.), sia sotto il profilo dell’esposizione dei motivi della invocata cassazione(art.366 n. 4 cod. proc. civ.) –non consentedi comprenderne l’ oggetto , nei termini sopra evidenziati, essa va considerata inammissibile. 1.1.b.In secondo luogo, non ostante si indichino come violate le norme di cui agli artt. 1176,secondo comma, 1710 e 2697 cod. civ., l’illustrazione del motivo difetta di idonee argomentazioni volte ad evidenziare –tanto sotto il profilo della violazione quanto sotto quello della falsa applicazione di norme di diritto – le ragioni per le quali si sarebbero integrati tali errores in iudicando. 1.1.c. In terzo luogo, il motivo è privo dei necessari re quisiti di specificità e tassatività, atteso che alla generica enunciazione dell’asserita violazione o falsa applicazione delle citate norme non si accompagna la necessaria critica delle specifiche statuizioni della sentenza impugnata, nelle quali la prede tta violazione si sarebbe sostanziata, ma si procede attraverso una inestricabile commistione di ragioni di fatto e tesi di diritto, impingendo inammissibilmente, con riguardo alle prime, nei motivati accertamenti compiuti dal giudice del merito (dunque, insindacabili in sede di legittimità) ed assurgendo, in generale, ad una critica aspecifica della sentenza impugnata; al riguardo deve rammentarsi che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, i quali devono necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità e devono essere precisamente enunciati in relazione alla necessità che il vizio denunciato rientri in una delle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., non potendo limitarsi alla critica generica della sentenza impugnata (Cass. 28/11/2014, n. 25332; Cass. 22/09/2014, n. 19959). Per tutte queste ragioni i l primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile. 2.Con il secondo motivo si deduce «violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ., per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione»: la sentenza d’appello v iene censurata nella specifica parte in cui «ha ritenuto esclusa l’omessa informativa dall’asserito stato soggettivo del Bandini»; il ricorrente sostiene che «lo stato o la condizione soggettiva del cliente» non potrebbe «escludere il “fatto” delle informazioni cui il legale è obbligato»; informazioni che, nel caso di specie, avrebbero dovuto riguardare, oltrealla prospettazione degli «istituti giuridici fondamentali», quella dei «rischi dell’idea negoziale». 2.1.Anche questo motivo è inammissibile, dal momento che esso è diretto, nella sostanza, a censurare il motivato accertamento di merito che il Bandini era stato l’artefice dell’operazione collusiva, la quale era stata da lui predisposta e organizzata ben prima della redazione della scrittura del 19 maggio sottoscritta presso la Mazzanti s.p.a. con assistenza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] c ardi, in quanto una scrittura di sovrapponibile tenore egli aveva già redatto e stipulato con l’agente immobiliare [OSCURATO:PERSONA], diversi mesi prima: di qui la ritenuta inconsistenza della dedotta omissione informativa sulle clausole del contratto e i loro effetti, indebitamente imputata al professionista. Al di là della mancata evidenziazione delle ragioni della violazione o falsa applicazione della norma indicata in rubrica e dell’indebito richiamo, in essa, al testo dell’art.360 n.5 cod. proc. civ. pre c e dente alla sua sostituzione con decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 11 agosto 2012, n. 143(che costituirebbero di per sé altrettanteragioni di inammissibilità), con il motivo in esame il ricorrente tende,dunque, a suscitare da questa Corte di legittimità un apprezzamento delle circostanze di fatto ed una lettura delle risultanze istruttorie alternativi a quelli motivatamente forniti dal la Corte d’appello, dimenticando che sia l’uno che l’altra costituiscono attività riservate al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Anche il secondo motivo, pertanto, va dichiarato inammissibile. 3. Con il terzo motivo viene denunciata la « violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 e dell’art. 91 cod. proc. civ. per omessa o insufficiente motivazione». Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cu i ha corretto la sentenza di primo grado eliminando lalocuzione relativa alla sua condanna al pagamento delle spese della fase cautelare, erroneamente formulata nel dispositivo della sentenza medesima, dopo che, invece, in motivazione, era stata disposta la compensazione delle spese di tale specifica fase. Deduce, al riguardo, [OSCURATO:PERSONA] che egli aveva invece invocato la condanna dell’Istituto degli Innocenti al pagamento delle spese di tale fase sul rilievo che il sequestro conservativo richiesto dall’istituto medesimo era stato respinto per difetto del periculum in mora; erroneamente, pertanto, sarebbe stata disposta la compensazione delle spese. 3.1. Anche questo motivo è inammissibile nell a parte in cui denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. senza illustrane le ragioni e nella parte in cui deduce la sussistenza di un vizio motivazionale con riferimento alla formulazione non più in vigore dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ. . 3.2.Nella parte in cui denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., il motivo è, invece, manifesta mente infondato. Sebbene l’esito della fase cautelare fosse stato favorevole al Bandini, la liquidazione era stata correttamente effettata sulla base dell’esito complessivo del giudizio – che, invece, era stato a lui sfavorevole– anche se, in bonam partem , il giudice del merito aveva esercitato il suo potere di compensare le spese della fase cautelare. Il potere discrezionale di compensazione, sebbene poi esitato in un errore materiale di coordinamento tra dispositivo e motivazione, corretto in appello, era stato legittimamente esercitato dal Tribunale entro i limiti riconosciuti dalla legge. Il terzo motivo va dunque rigettato. 4.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato per essere inammissibili i primi due motivi ed in parte inammissibile ed in parte infondatoil terzo.5.Le spese del giudizio di legittimità relative ai rapporti processuali tra il ricorrente e le parti controricorrenti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non vi è luogo a provvedere su quelle relative al rapporto processuale con la parte intimata, che non ha svolto difese in sede di legittimità. 6. Alla condanna de l soccombent e nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte sua, in favore di ciascuna parte controricorrente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (norma applicabile nellafattispecie in quanto il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2010), il cui importo può essere quantificato nella stessa misura di quello delle stesse spese processuali : su tale somma spettano anche gli interessi legali,come indicati in dispositivo. Ciò, in ragione della circostanza che le doglianze proposte, tutte, come si è veduto, assolutamente inammissibili o manifestamente infondate, si sono tradotte oggettivamente in un uso abusivo del mezzo di impugnazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell’ “abuso del processo”, si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti , di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cas s. 04/08/2021, n. 22208; Cass.21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593). 7. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 7.600,00, oltre spese forfetarie, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori. Condanna altresì il ricorrente a pagare a ciascuna de lle parti controricorrenti, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.,la somma di Euro 7.600,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza