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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 40008/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lt N. LCY,c12....)127RG.

Motivi della decisione

1. GALLO Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa in relazione a ipotesi di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.

2. Il ricorrente si duole di violazione di legge in relazione ad una asserita mancata valutazione degli elementi processuali che avrebbero dovuto condurre ad una di- versa soluzione del problema logico giuridico concernente la responsabilità del prevenuto.

3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente in punto di responsabilità penale si appalesa inammissibile in quanto generico e assolutamente privo di confronto con le argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata.

Le censure concernenti as- serite carenze argonnentative sulle singole questioni accennate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzial- mente a sollecitare la rilettura degli elementi difensivi introdotti nei motivi di ap- pello.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 Settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lt N. LCY,c12....)127RG. Motivi della decisione 1. GALLO Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa in relazione a ipotesi di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90. 2. Il ricorrente si duole di violazione di legge in relazione ad una asserita mancata valutazione degli elementi processuali che avrebbero dovuto condurre ad una di- versa soluzione del problema logico giuridico concernente la responsabilità del prevenuto. 3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente in punto di responsabilità penale si appalesa inammissibile in quanto generico e assolutamente privo di confronto con le argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata. Le censure concernenti as- serite carenze argonnentative sulle singole questioni accennate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzial- mente a sollecitare la rilettura degli elementi difensivi introdotti nei motivi di ap- pello. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 Settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P s
Sentenza Cassazione n. 40008/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris