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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03882/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto alla valutazione degli atti del processo posti a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, lamentando la mancata escussione di un soggetto che avrebbe contribuito all'identificazione dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato, perché «la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione» (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285722 - 01).

Nel caso di specie, l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] non era stata richiesta dalle parti ed i giudici di merito hanno ritenuto tale escussione del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento dei fatti e dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, in quanto utilizzate solo come spunto di indagini.

Con motivazione logica e coerente, con la quale il ricorrente non si confronta, la Corte di appello di Milano ha del resto indicato le ragioni poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, costituite, oltre che dalle dichiarazioni rese dal teste di p.g.

Russo, dalla stessa visione delle immagini registrate dalle telecamere installate sul luogo dei fatti e dalla loro comparazione con il cartellino fotosegnaletico dell'imputato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto alla valutazione degli atti del processo posti a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, lamentando la mancata escussione di un soggetto che avrebbe contribuito all'identificazione dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato, perché «la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione» (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285722 - 01). Nel caso di specie, l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] non era stata richiesta dalle parti ed i giudici di merito hanno ritenuto tale escussione del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento dei fatti e dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, in quanto utilizzate solo come spunto di indagini. Con motivazione logica e coerente, con la quale il ricorrente non si confronta, la Corte di appello di Milano ha del resto indicato le ragioni poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, costituite, oltre che dalle dichiarazioni rese dal teste di p.g. Russo, dalla stessa visione delle immagini registrate dalle telecamere installate sul luogo dei fatti e dalla loro comparazione con il cartellino fotosegnaletico dell'imputato. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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