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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 12651/2024

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8755/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 234, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 4270/2015 depositata il01/10/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] srlchiedeva alla Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate per il tramite della Direzione provinciale di Sondrio, la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 30 della legge numero 724 del 1994, evidenziando l'impossibilità oggettiva di conseguire ricavi, incrementi di rimanenze e proventi nella misura minima prevista dal primo comma del citato articolo per l'anno d'imposta 2012.

L'Ufficio fiscalità delle imprese e finanziaria della Direzione regionale rigettava l'istanza motivando sulla carenza dei requisiti per numero di dipendenti minimi, donde la società contribuente impugnava il diniego avanti la commissione tributaria provinciale di Sondrio che apprezzava le ragioni di parte contribuente, respingendo la preliminare eccezione di incompetenza territoriale.

Proponevano appello tanto la Direzione regionale, quanto quella provinciale, quest'ultima lamentando altresì la propria carenza di legittimazione passiva, riproponendo la preliminare eccezione di incompetenza territoriale della commissione tributaria provinciale di Sondrio.

Anche in secondo grado l'eccezione di rito era respinta e la sentenza confermata con apprezzamento delle ragioni di parte contribuente.

Ricorre per Cassazione l'Agenzia delle entrate per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato affidandosi a sette mezzi di impugnazione cui replica la parte contribuente spiegando tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Vengono proposti sette motivi di ricorso.

In via preliminare di rito, si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate nel controricorso (pag. 6 e ss.), sia perché attengono al merito di un motivo specifico e con esso debbono essere trattate, sia perché riguardano le modalità di stesura del ricorso e le sue dimensioni, il cui superamento – giustificato o meno- non comporta l’inammissibilità del ricorso (cfr. nota 4 del Protocollo l’intesa fra il [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Cote di Cassazione ed il Presidente del [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2015).

Si può quindi procedere ad esaminare il merito del ricorso.

Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 2 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione degli articoli 4, 5,10, 18,50 e 53 del decreto legislativo numero 546 del 1992, articolo 30, comma 4 bis, della legge numero 724 del 1994, articolo 31, comma secondo, 37 bis, comma ottavo, e 58 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, dell'articolo 2, commi 36 decies e 36 undecies del decreto legge numero 138 del 2011, convertito dalla legge numero 148 del 2011 e articolo 1 del decreto ministeriale 19 giugno 1998 numero

259. Nella sostanza si lamenta che sia stata violata la competenza inderogabile delle commissioni tributarie, laddove il giudizio deve essere incardinato avanti il collegio ove ha sede l'Ufficio che ha adottato l'atto impugnato.

Nella specie, il rigetto del cosiddetto interpello disapplicativo è stato adottato dalla competente Direzione regionale, per cui il giudizio richiedeva la competenza inderogabile della Commissione tributaria provinciale di Milano e non di quella di Sondrio.

Con il secondo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione degli articoli 112 dello stesso codice di rito dell'articolo 10 e 53 del decreto legislativo numero 546 del 1992, dell'articolo 30, comma 4 bis della legge numero 724 del 1994, dell'articolo 31, secondo comma, dell'articolo 37 bis, comma ottavo, e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, e dell'articolo 2, commi 36 decies e 36 undecies del decreto legge numero 138 del 2011, convertito dalla legge numero 148 del 2011 e dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 19 giugno 1998 numero

259. Nella sostanza si critica la sentenza impugnata perché ha ritenuto la competenza territoriale dell'Ufficio provinciale dell’Agenzia delle entrate, così giustificando la propria competenza territoriale a pronunciare sul giudizio.

Con il terzo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione delle medesime disposizioni legislative di cui sopra laddove la sentenza impugnata non ha riconosciuto l'esclusiva competenza amministrativa della Direzione e regionale in luogo della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate.

Con il quarto motivo si profila ancora censura e sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 112,100 15,100 16,132 secondo comma, numero 4 del codice di procedura civile, nonché dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice di rito civile, degli articoli 18,36 secondo comma, 53,54 e 61 del decreto legislativo numero 546 del 1992.

Nello specifico si contesta motivazione apparente per riferimento ad altra fattispecie concreta in ordinealla sottoscrizione dell'atto impositivo da parte di funzionario delegato dalla Direzione provinciale di Milano II, con riferimento al rigetto di un vizio di incompetenza alla sottoscrizione dell'atto che non è stato proposto da parte del contribuente, come risulta dagli atti dei gradi di merito da dove emerge che tale doglianza non sia mai stata sollevata appunto.

Con il quinto motivo si profila ancora censura i sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 100 dello stesso codice di rito, dell'articolo 37 bis, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, dell'articolo 30, comma 4 bisdella legge numero 724 del 1994, dell'articolo 2, commi 36 decies e 36 undecies del decreto legge numero 138 del 2011 come convertito dalla legge numero 148 del 2011 e dell'articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992.

Nella sostanza si contesta l'impugnabilità del rigetto della domanda di interpello disapplicativo, affermando trattarsi di provvedimento non inserito fra quelli espressamente impugnabili e privo di autonoma rilevanza lesiva immediata.

Con il sesto motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione delle medesime disposizioni di legge di cui è il motivo precedente, proponendosi in via chiaramente subordinata la medesima censura che precede non come error in procedendo , bensì come error in iudicando.

Con il settimo ed ultimo motivo si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 24,53 e 97 della Costituzione repubblicana, degli articoli 41,47 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, negli articoli 2797, 2727 e 2729 del codice civile, dell'articolo 30, comma 4 bisdella legge numero 724 del 1994, degli articoli 37 bis, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, dell'articolo 2, commi 36 deciese 36 undeciesdel decreto legge numero 138 del 2011, convertito dalla legge numero 148 del 2011 ed articolo 1 del decreto ministeriale 19 giugno 1998 con 259.

In altri termini si lamenta che il collegio di secondo grado abbia affrancato la parte contribuente dall'onere probatorio su di essa gravante e teso a dimostrare la sussistenza delle eccezionali ragioni oggettive in base alle quali poteva ritenersi esclusadalla soggezione alla disciplina prevista per le società cosiddette di comodo.

Il primo motivo di ricorso risulta fondato ed assorbente.

Infatti, la competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali è regolata dal luogo dove si trova l'Ufficio che ha adottato il provvedimento che viene impugnato.

In questo caso il rigetto dell'istanza di interpello disapplicativo è stato adottato dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, non dalla sua articolazione provinciale.

Pertanto, il giudizio andava inderogabilmente incardinato avanti la commissione tributaria provinciale di Milano e non avanti quella di Sondrio.

Sul punto è intervenuta più volte questa Sprema Corte di legittimità, con orientamento da cui non si vedono ragioni per discostarsi.

Ed infatti, in fattispecie analoga, è stato precisato da tempo che in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della tassa sia stato affidato dal comune in concessione, la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa ad avviso di accertamento emesso dal concessionario va individuata non in relazione alla sede del comune concedente, bensì alla sede del concessionario, atteso che questi subentra nei diritti e negli obblighi del comune verso i contribuenti ed è dunque il soggetto legittimato a resistere all'impugnazione del predetto atto impositivo (cfr. Cass.

V, n. 15864/2004).

Successivamente, il principio è stato affinato enunciando un principio generale, ritenendo che la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all'allocazione spaziale dei soggetti in causa (Cass.

V, n. 4682/2012).

L’inderogabilità della competenza territoriale consente di sollevare l’eccezione anche alla parte che al giudice (incompetente) ha indirizzato il proprio ricorso, affermando così che nel processo tributario è ammissibile l'eccezione del ricorrente di incompetenza territoriale per violazione dell'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 poiché è irrilevante che essa provenga dalla stessa parte cui era rimessa l'individuazione dell'autorità giurisdizionale adita, attesa la natura "inderogabile" della competenza territoriale del giudice tributario, in relazione alla quale possono sempre essere sollecitati i poteri officiosi del giudice, rispondendo la relativa disciplina processuale - che prevede il radicamento della competenza in relazione al luogo della sede dell'Ufficio, dell'ente o del concessionario che ha emesso l'atto impugnato -ad esigenze di tutela di interessi pubblici di efficienza e tempestività dell'accertamento sulla pretesa impositiva (cfr. Cass.

V, n. 20671/2014; n. 25194/2022).

L’annullamento della sentenza deve tradursi in rinvio al giudice la cui competenza è stata violata, in modo da assicurarne l’effettiva inderogabilità tramite la riedizione del giudizio avanti il giudice dotato di competenza.

Deve essere pertanto espresso il seguente principio di diritto: -In tema di processo tributario la competenza territoriale delle Commissioni tributarie (oggi Corti di giustizia tributaria) è sancita come inderogabile dall’art 5 del d.lgs. n. 546/1992, senza possibilità di applicare la disciplina del regolamento di competenza. - La violazione della competenza territoriale, rilevabile anche d’Ufficio in pendenza del grado di giudizio cui si riferisce, si trasforma in motivo di impugnazione. - Per garantire l’inderogabilità della competenza territoriale, il giudice dell’impugnazione deve rimettere le parti avanti la Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria) ritenuta competente, affinché sia rieditato nella sua integrità il grado di giudizio ove la competenza era stata violata. - Nel giudizio di merito un tanto si ottiene applicando l’art. 5, comma quinto, d.lgs. n. 546/1992. - Nel giudizio di legittimità si ottiene applicando l’art. 382, secondo comma, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 62, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992.

Il motivo è quindi fondato ed assorbente, onde, ai sensi del 62, co.2, d.lgs. 546/1992, deve applicarsi l’art. 382, secondo comma, codice di rito civile, con indicazione del giudice competente di primo grado e termine per la riassunzione (v.

Cass.

V, n. 18132/2021) avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, competente ratione loci.

In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado, dove il giudizio dovrà essere riassunto nel termine fissato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso nei termini di cui in motivazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8755/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 234, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4270/2015 depositata il01/10/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] srlchiedeva alla Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate per il tramite della Direzione provinciale di Sondrio, la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 30 della legge numero 724 del 1994, evidenziando l'impossibilità oggettiva di conseguire ricavi, incrementi di rimanenze e proventi nella misura minima prevista dal primo comma del citato articolo per l'anno d'imposta 2012. L'Ufficio fiscalità delle imprese e finanziaria della Direzione regionale rigettava l'istanza motivando sulla carenza dei requisiti per numero di dipendenti minimi, donde la società contribuente impugnava il diniego avanti la commissione tributaria provinciale di Sondrio che apprezzava le ragioni di parte contribuente, respingendo la preliminare eccezione di incompetenza territoriale. Proponevano appello tanto la Direzione regionale, quanto quella provinciale, quest'ultima lamentando altresì la propria carenza di legittimazione passiva, riproponendo la preliminare eccezione di incompetenza territoriale della commissione tributaria provinciale di Sondrio. Anche in secondo grado l'eccezione di rito era respinta e la sentenza confermata con apprezzamento delle ragioni di parte contribuente. Ricorre per Cassazione l'Agenzia delle entrate per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato affidandosi a sette mezzi di impugnazione cui replica la parte contribuente spiegando tempestivo controricorso. CONSIDERATO Vengono proposti sette motivi di ricorso. In via preliminare di rito, si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate nel controricorso (pag. 6 e ss.), sia perché attengono al merito di un motivo specifico e con esso debbono essere trattate, sia perché riguardano le modalità di stesura del ricorso e le sue dimensioni, il cui superamento – giustificato o meno- non comporta l’inammissibilità del ricorso (cfr. nota 4 del Protocollo l’intesa fra il [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Cote di Cassazione ed il Presidente del [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2015). Si può quindi procedere ad esaminare il merito del ricorso. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 2 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione degli articoli 4, 5,10, 18,50 e 53 del decreto legislativo numero 546 del 1992, articolo 30, comma 4 bis, della legge numero 724 del 1994, articolo 31, comma secondo, 37 bis, comma ottavo, e 58 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, dell'articolo 2, commi 36 decies e 36 undecies del decreto legge numero 138 del 2011, convertito dalla legge numero 148 del 2011 e articolo 1 del decreto ministeriale 19 giugno 1998 numero 259. Nella sostanza si lamenta che sia stata violata la competenza inderogabile delle commissioni tributarie, laddove il giudizio deve essere incardinato avanti il collegio ove ha sede l'Ufficio che ha adottato l'atto impugnato. Nella specie, il rigetto del cosiddetto interpello disapplicativo è stato adottato dalla competente Direzione regionale, per cui il giudizio richiedeva la competenza inderogabile della Commissione tributaria provinciale di Milano e non di quella di Sondrio. Con il secondo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione degli articoli 112 dello stesso codice di rito dell'articolo 10 e 53 del decreto legislativo numero 546 del 1992, dell'articolo 30, comma 4 bis della legge numero 724 del 1994, dell'articolo 31, secondo comma, dell'articolo 37 bis, comma ottavo, e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, e dell'articolo 2, commi 36 decies e 36 undecies del decreto legge numero 138 del 2011, convertito dalla legge numero 148 del 2011 e dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 19 giugno 1998 numero 259. Nella sostanza si critica la sentenza impugnata perché ha ritenuto la competenza territoriale dell'Ufficio provinciale dell’Agenzia delle entrate, così giustificando la propria competenza territoriale a pronunciare sul giudizio. Con il terzo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione delle medesime disposizioni legislative di cui sopra laddove la sentenza impugnata non ha riconosciuto l'esclusiva competenza amministrativa della Direzione e regionale in luogo della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate. Con il quarto motivo si profila ancora censura e sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 112,100 15,100 16,132 secondo comma, numero 4 del codice di procedura civile, nonché dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice di rito civile, degli articoli 18,36 secondo comma, 53,54 e 61 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nello specifico si contesta motivazione apparente per riferimento ad altra fattispecie concreta in ordinealla sottoscrizione dell'atto impositivo da parte di funzionario delegato dalla Direzione provinciale di Milano II, con riferimento al rigetto di un vizio di incompetenza alla sottoscrizione dell'atto che non è stato proposto da parte del contribuente, come risulta dagli atti dei gradi di merito da dove emerge che tale doglianza non sia mai stata sollevata appunto. Con il quinto motivo si profila ancora censura i sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 100 dello stesso codice di rito, dell'articolo 37 bis, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, dell'articolo 30, comma 4 bisdella legge numero 724 del 1994, dell'articolo 2, commi 36 decies e 36 undecies del decreto legge numero 138 del 2011 come convertito dalla legge numero 148 del 2011 e dell'articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nella sostanza si contesta l'impugnabilità del rigetto della domanda di interpello disapplicativo, affermando trattarsi di provvedimento non inserito fra quelli espressamente impugnabili e privo di autonoma rilevanza lesiva immediata. Con il sesto motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione delle medesime disposizioni di legge di cui è il motivo precedente, proponendosi in via chiaramente subordinata la medesima censura che precede non come error in procedendo , bensì come error in iudicando. Con il settimo ed ultimo motivo si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 24,53 e 97 della Costituzione repubblicana, degli articoli 41,47 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, negli articoli 2797, 2727 e 2729 del codice civile, dell'articolo 30, comma 4 bisdella legge numero 724 del 1994, degli articoli 37 bis, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, dell'articolo 2, commi 36 deciese 36 undeciesdel decreto legge numero 138 del 2011, convertito dalla legge numero 148 del 2011 ed articolo 1 del decreto ministeriale 19 giugno 1998 con 259. In altri termini si lamenta che il collegio di secondo grado abbia affrancato la parte contribuente dall'onere probatorio su di essa gravante e teso a dimostrare la sussistenza delle eccezionali ragioni oggettive in base alle quali poteva ritenersi esclusadalla soggezione alla disciplina prevista per le società cosiddette di comodo. Il primo motivo di ricorso risulta fondato ed assorbente. Infatti, la competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali è regolata dal luogo dove si trova l'Ufficio che ha adottato il provvedimento che viene impugnato. In questo caso il rigetto dell'istanza di interpello disapplicativo è stato adottato dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, non dalla sua articolazione provinciale. Pertanto, il giudizio andava inderogabilmente incardinato avanti la commissione tributaria provinciale di Milano e non avanti quella di Sondrio. Sul punto è intervenuta più volte questa Sprema Corte di legittimità, con orientamento da cui non si vedono ragioni per discostarsi. Ed infatti, in fattispecie analoga, è stato precisato da tempo che in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della tassa sia stato affidato dal comune in concessione, la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa ad avviso di accertamento emesso dal concessionario va individuata non in relazione alla sede del comune concedente, bensì alla sede del concessionario, atteso che questi subentra nei diritti e negli obblighi del comune verso i contribuenti ed è dunque il soggetto legittimato a resistere all'impugnazione del predetto atto impositivo (cfr. Cass. V, n. 15864/2004). Successivamente, il principio è stato affinato enunciando un principio generale, ritenendo che la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all'allocazione spaziale dei soggetti in causa (Cass. V, n. 4682/2012). L’inderogabilità della competenza territoriale consente di sollevare l’eccezione anche alla parte che al giudice (incompetente) ha indirizzato il proprio ricorso, affermando così che nel processo tributario è ammissibile l'eccezione del ricorrente di incompetenza territoriale per violazione dell'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 poiché è irrilevante che essa provenga dalla stessa parte cui era rimessa l'individuazione dell'autorità giurisdizionale adita, attesa la natura "inderogabile" della competenza territoriale del giudice tributario, in relazione alla quale possono sempre essere sollecitati i poteri officiosi del giudice, rispondendo la relativa disciplina processuale - che prevede il radicamento della competenza in relazione al luogo della sede dell'Ufficio, dell'ente o del concessionario che ha emesso l'atto impugnato -ad esigenze di tutela di interessi pubblici di efficienza e tempestività dell'accertamento sulla pretesa impositiva (cfr. Cass. V, n. 20671/2014; n. 25194/2022). L’annullamento della sentenza deve tradursi in rinvio al giudice la cui competenza è stata violata, in modo da assicurarne l’effettiva inderogabilità tramite la riedizione del giudizio avanti il giudice dotato di competenza. Deve essere pertanto espresso il seguente principio di diritto: -In tema di processo tributario la competenza territoriale delle Commissioni tributarie (oggi Corti di giustizia tributaria) è sancita come inderogabile dall’art 5 del d.lgs. n. 546/1992, senza possibilità di applicare la disciplina del regolamento di competenza. - La violazione della competenza territoriale, rilevabile anche d’Ufficio in pendenza del grado di giudizio cui si riferisce, si trasforma in motivo di impugnazione. - Per garantire l’inderogabilità della competenza territoriale, il giudice dell’impugnazione deve rimettere le parti avanti la Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria) ritenuta competente, affinché sia rieditato nella sua integrità il grado di giudizio ove la competenza era stata violata. - Nel giudizio di merito un tanto si ottiene applicando l’art. 5, comma quinto, d.lgs. n. 546/1992. - Nel giudizio di legittimità si ottiene applicando l’art. 382, secondo comma, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 62, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è quindi fondato ed assorbente, onde, ai sensi del 62, co.2, d.lgs. 546/1992, deve applicarsi l’art. 382, secondo comma, codice di rito civile, con indicazione del giudice competente di primo grado e termine per la riassunzione (v. Cass. V, n. 18132/2021) avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, competente ratione loci. In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado, dove il giudizio dovrà essere riassunto nel termine fissato in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso nei termini di cui in motivazione
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