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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10603/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 14 luglio 2022 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] lvolta ad ottenere la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza emessa dalla Corte d'Assiste d'appello in data 10 settembre 2018, irrevocabile il 2 marzo 2021, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Nella istanza il condannato sosteneva che la pena inflitta era illegale in quanto, tenuto conto che, pur se la contestazione per il reato associativo era strutturata in forma c.d. aperta e la sentenza di condanna di primo grado era stata emessa il 30 settembre 2016, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio doveva intendersi cessata nel 2013, ultimo periodo in cui erano state fornite prove al riguardo; il regime sanzionatorio che si sarebbe dovuto applicare sarebbe stato, pertanto, quello più favorevole previsto dall'art. 1 comma 1 lett. b-bis del D.L. n. 92 del 2008, e non quello introdotto dall'art. 5 comma 1 lett. c) della legge n. 69 del 2015.

Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che la questione era stata già sollevata nel giudizio di cognizione in sede di legittimità e ritenuta infondata con sentenza di questa Corte del 2 marzo 2021 n. 12362 poiché l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] era contestata in forma aperta e, dunque, sino al 30 settembre 2016, data della sentenza di primo grado, epoca in cui era già vigente la pena prevista per il reato associativo mafioso dalla legge n. 69 del 2015.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite dei difensori, per violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché per vizio di motivazione.

Il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto del fatto che, alla luce della collocazione temporale delle prove, per come emerse nelle sentenze di cognizione, la data di effettiva cessazione del reato, vale a dire quella del fattivo arresto della condotta per la quale vi è stata condanna, è il 2013 e non il 2016.

Inoltre, la sentenza di questa Corte n. 12362/2021 afferisce all'ambito cognitivo e, pertanto, non preclude, ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., un esame nel merito dell'istanza che, invece, attiene a quello esecutivo.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Il difensore aveva già proposto nel giudizio di cognizione la questione della asserita illegalità della pena inflitta al condannato.

Nella sentenza n. 12362 del 02/03/2021 la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha risposto nel seguente modo: "Quanto alla eccezione della illegalità della pena avanzata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] avv.to Staiano nella discussione finale va rilevato che l'imputazione elevata a carico del predetto ricorrente è formulata con la espressa dizione "ad almeno tutto aprile 2013 (per [OSCURATO:PERSONA] dal 9 maggio 2003) e tuttora perdurante"; proprio tale ultimo riferimento alla permanenza attuale deve comportare affermare che il reato associativo è contestato sino alla data della sentenza di primo grado e quindi sino al 30 settembre 2016 così che alcuna illegalità sussiste con riguardo alla determinazione della pena base nella misura oggetto delle ultime modifiche introdotte nel 2015.

Difatti, va ricordato come in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza così come contestata, se in forma cd. chiusa, se in forma cd. aperta, ovvero "sino ad oggi" e cioè alla data del rinvio a giudizio.

Ed in applicazione del principio, la Corte ha precisato che nelle ipotesi di contestazione in forma cd. aperta, quando cioè il capo di imputazione contesti la partecipazione "in permanenza attuale", vale quale momento finale consumativo della condotta associativa quello coincidente con la sentenza di primo grado, alla cui data, pertanto, va individuata la pena prevista (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476)".

Il difensore, non convinto evidentemente della risposta ricevuta dalla Seconda sezione nella sua sede propria (ovvero, nel giudizio di cognizione), ripropone la questione nelle forme dell'incidente di esecuzione.

Il ricorso non condivide, infatti, il contenuto della decisione della sentenza n. 12362, e ritiene che la stessa abbia confuso tra data di contestazione della condotta associativq, e data di accertamento della condotta associativa; solo alla prima sarebbero applicabili i principi della contestazione aperta che fanno arrivare la contestazione alla data della sentenza di primo grado, mentre la seconda dovrebbe essere ricavata dalla motivazione della sentenza di condanna, da cui non emerge alcuna condotta partecipativa commessa dopo la novella che ha modificato in peius le pene dell'art. 416-bis cod. pen.

Oltre che non essere permessa dall'ordinamento una tale forma di impugnazione delle pronunce della Corte di Cassazione, l'argomento della difesa non è corretto neanche nel merito, perché l'elaborazione giurisprudenziale della contestazione aperta impone al giudice di accertare la eventuale responsabilità per la condotta associativa su tutto il segmento temporale indicato nella imputazione e fino alla pronuncia di primo grado, talchè una eventuale limitazione del giudizio di responsabilità ad un segmento temporale più ristretto rispetto a quello oggetto della contestazione dovrebbe risultare dalla sentenza di condanna con specificazione dei periodi in cui si ritiene non commesso il reato.

La pena inflitta è, pertanto, legale, ed il ricorso che mira a ridiscuterla in esecuzione è inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 luglio 2022 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] lvolta ad ottenere la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza emessa dalla Corte d'Assiste d'appello in data 10 settembre 2018, irrevocabile il 2 marzo 2021, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Nella istanza il condannato sosteneva che la pena inflitta era illegale in quanto, tenuto conto che, pur se la contestazione per il reato associativo era strutturata in forma c.d. aperta e la sentenza di condanna di primo grado era stata emessa il 30 settembre 2016, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio doveva intendersi cessata nel 2013, ultimo periodo in cui erano state fornite prove al riguardo; il regime sanzionatorio che si sarebbe dovuto applicare sarebbe stato, pertanto, quello più favorevole previsto dall'art. 1 comma 1 lett. b-bis del D.L. n. 92 del 2008, e non quello introdotto dall'art. 5 comma 1 lett. c) della legge n. 69 del 2015. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che la questione era stata già sollevata nel giudizio di cognizione in sede di legittimità e ritenuta infondata con sentenza di questa Corte del 2 marzo 2021 n. 12362 poiché l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] era contestata in forma aperta e, dunque, sino al 30 settembre 2016, data della sentenza di primo grado, epoca in cui era già vigente la pena prevista per il reato associativo mafioso dalla legge n. 69 del 2015. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite dei difensori, per violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché per vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto del fatto che, alla luce della collocazione temporale delle prove, per come emerse nelle sentenze di cognizione, la data di effettiva cessazione del reato, vale a dire quella del fattivo arresto della condotta per la quale vi è stata condanna, è il 2013 e non il 2016. Inoltre, la sentenza di questa Corte n. 12362/2021 afferisce all'ambito cognitivo e, pertanto, non preclude, ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., un esame nel merito dell'istanza che, invece, attiene a quello esecutivo. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il difensore aveva già proposto nel giudizio di cognizione la questione della asserita illegalità della pena inflitta al condannato. Nella sentenza n. 12362 del 02/03/2021 la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha risposto nel seguente modo: "Quanto alla eccezione della illegalità della pena avanzata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] avv.to Staiano nella discussione finale va rilevato che l'imputazione elevata a carico del predetto ricorrente è formulata con la espressa dizione "ad almeno tutto aprile 2013 (per [OSCURATO:PERSONA] dal 9 maggio 2003) e tuttora perdurante"; proprio tale ultimo riferimento alla permanenza attuale deve comportare affermare che il reato associativo è contestato sino alla data della sentenza di primo grado e quindi sino al 30 settembre 2016 così che alcuna illegalità sussiste con riguardo alla determinazione della pena base nella misura oggetto delle ultime modifiche introdotte nel 2015. Difatti, va ricordato come in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza così come contestata, se in forma cd. chiusa, se in forma cd. aperta, ovvero "sino ad oggi" e cioè alla data del rinvio a giudizio. Ed in applicazione del principio, la Corte ha precisato che nelle ipotesi di contestazione in forma cd. aperta, quando cioè il capo di imputazione contesti la partecipazione "in permanenza attuale", vale quale momento finale consumativo della condotta associativa quello coincidente con la sentenza di primo grado, alla cui data, pertanto, va individuata la pena prevista (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476)". Il difensore, non convinto evidentemente della risposta ricevuta dalla Seconda sezione nella sua sede propria (ovvero, nel giudizio di cognizione), ripropone la questione nelle forme dell'incidente di esecuzione. Il ricorso non condivide, infatti, il contenuto della decisione della sentenza n. 12362, e ritiene che la stessa abbia confuso tra data di contestazione della condotta associativq, e data di accertamento della condotta associativa; solo alla prima sarebbero applicabili i principi della contestazione aperta che fanno arrivare la contestazione alla data della sentenza di primo grado, mentre la seconda dovrebbe essere ricavata dalla motivazione della sentenza di condanna, da cui non emerge alcuna condotta partecipativa commessa dopo la novella che ha modificato in peius le pene dell'art. 416-bis cod. pen. Oltre che non essere permessa dall'ordinamento una tale forma di impugnazione delle pronunce della Corte di Cassazione, l'argomento della difesa non è corretto neanche nel merito, perché l'elaborazione giurisprudenziale della contestazione aperta impone al giudice di accertare la eventuale responsabilità per la condotta associativa su tutto il segmento temporale indicato nella imputazione e fino alla pronuncia di primo grado, talchè una eventuale limitazione del giudizio di responsabilità ad un segmento temporale più ristretto rispetto a quello oggetto della contestazione dovrebbe risultare dalla sentenza di condanna con specificazione dei periodi in cui si ritiene non commesso il reato. La pena inflitta è, pertanto, legale, ed il ricorso che mira a ridiscuterla in esecuzione è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
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