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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27675/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; lette le conclusioni degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], i quali si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29 settembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Alessandria, emessa in data 4 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla tentata estorsione di cui al capo 1).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in punto di prova degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, in relazione all'idoneità della minaccia, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062; Sez. 6, n. 197 del 15/12/2011, deo. 2012, Cava, Rv. 251493), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-7 sulla valenza intimidatoria delle minacce in relazione alle concrete modalità della condotta, anche alla luce delle attendibili dichiarazioni testimoniali indicate); Osservato inoltre che l'ulteriore doglianza, inerente alla diminuzione operata per la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., è del tutto generica e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto l'esercizio della discrezionalità in punto di graduazione della pena attribuita al giudice del merito anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previste per le circostanze del reato, è stato sufficientemente argomentato (si veda la pag. 7 sulla riduzione non operata nella massima estensione in ragione del pregiudizio subito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; lette le conclusioni degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], i quali si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29 settembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Alessandria, emessa in data 4 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla tentata estorsione di cui al capo 1). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in punto di prova degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, in relazione all'idoneità della minaccia, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062; Sez. 6, n. 197 del 15/12/2011, deo. 2012, Cava, Rv. 251493), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-7 sulla valenza intimidatoria delle minacce in relazione alle concrete modalità della condotta, anche alla luce delle attendibili dichiarazioni testimoniali indicate); Osservato inoltre che l'ulteriore doglianza, inerente alla diminuzione operata per la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., è del tutto generica e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto l'esercizio della discrezionalità in punto di graduazione della pena attribuita al giudice del merito anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previste per le circostanze del reato, è stato sufficientemente argomentato (si veda la pag. 7 sulla riduzione non operata nella massima estensione in ragione del pregiudizio subito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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