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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 07873/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG.27033 /25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato per non avere risposto al citofono per problemi di sordità, avendo fatto riferimento alle accurate modalità del controllo eseguito con l'osservanza di tutte le cautele necessarie non compatibili con la presenza in casa dell'imputato, sicchè si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che in merito alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è generico rispetto alla valutazione della gravità del reato per durata e intensità del dolo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P1e7iJente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG.27033 /25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato per non avere risposto al citofono per problemi di sordità, avendo fatto riferimento alle accurate modalità del controllo eseguito con l'osservanza di tutte le cautele necessarie non compatibili con la presenza in casa dell'imputato, sicchè si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che in merito alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è generico rispetto alla valutazione della gravità del reato per durata e intensità del dolo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P1e7iJente
Sentenza Cassazione n. 07873/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris