CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione in executivis. Il Tribunale, in particolare, riconosceva l'identità di disegno criminoso in relazione alle sentenze della Corte di appello di Napoli in data 6 dicembre 2012 e 24 aprile 2012 (riportate sub 9 e 10 del provvedimento di cumulo), e ai reati di partecipazione associativa ivi giudicati; negava il beneficio rispetto all'ulteriore sentenza della Corte di appello di Napoli in data 19 marzo 2004 (sub 7 del cumulo) e ai reati corrispondenti. 2. Piscopo ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente rileva, con deduzione assorbente, che i reati oggetto della sentenza sub 7) del cumulo risultano già uniti in continuazione con quelli di cui alle sentenze sub 1) e sub 5) del cumulo medesimo, mentre il reato oggetto della sentenza sub 1) risulta, altresì, già unito in continuazione con quello di cui alla sentenza sub 9); sicché, per proprietà transitiva, l'identità di disegno criminoso andava riconosciuta tra i reati tutti oggetto delle sentenze sub 7) e sub 9), e ulteriormente tra questi stessi e il reato di cui alla sentenza sub 10). 3. In successivo motivo aggiunto il ricorrente svolge censure relative alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Per consolidata giurisprudenza (Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550-01, in motiv.; Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247482- 01, in motiv.), l'identità del disegno criminoso, che si affermi in relazione a una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui elementi, ossia reati. La relazione si connota, poi, proprio in virtù della identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso (c.d. proprietà transitiva della continuazione, nella sua accezione positiva). In applicazione di tali principi, si ha, nella specie, che i reati di cui alle sentenze nn. 7) e 9) del cumulo - in quanto già uniti in continuazione con quello di cui alla sentenza n. 1), come risulta dal relativo provvedimento, in atti - debbono essere posti in continuazione tra loro, nonché con quelli oggetto delle sentenze n. 5) e n. 10) del cumulo, che sono già essi stessi, o sono divenuti, parti della serie. 2. Il motivo aggiunto resta assorbito. La pena andrà unitariamente rideterminata per tutti i reati in continuazione, distintamente considerati anche se ricompresi nella stessa sentenza, previa individuazione - quale pena base - della pena più elevata tra quelle in concreto inflitte per ciascuno dei singoli reati della serie. 3. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, relativamente al rigetto parziale dell'istanza di applicazione della continuazione, con rinvio al giudice che l'ha adottata per nuova deliberazione sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al rigetto parziale dell'istanza di applicazione della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al