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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 novembre 2019

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:984
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0486_INF

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2019 – Syyttäjä e Tulli (causa C‑486/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Imposta sui prodotti dolciari, i gelati e le bevande analcoliche – Esenzione di prodotti simili che può costituire un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Potere di infliggere una sanzione penale in caso di inadempimenti degli obblighi relativi a tale imposta»

1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 19, 20)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Imposte cui sono collegate esenzioni che vengono considerate come aiuti – Inclusione – Sanzioni penali nazionali inflitte per inadempimento degli obblighi relativi a un’imposta cui sono collegate esenzioni – Impossibilità per i soggetti passivi dell’imposta di eccepire il carattere di aiuto delle esenzioni – Eccezioni – Imposta ed esenzione che costituiscono parte integrante di una misura di aiuto – Imposta e misura di aiuto che costituiscono i due elementi indissociabili di una stessa misura fiscale – Insussistenza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 21-28 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non osta alla condanna a una sanzione penale per inadempimento degli obblighi relativi a un’imposta sul consumo riscossa su determinati prodotti, come quella di cui al procedimento principale, inflitta, in forza del diritto nazionale applicabile, a una persona fisica che agisce per conto di un’impresa soggetta a tale imposta e ha omesso di adempiere ai suddetti obblighi, qualora l’esenzione che sarebbe stata concessa ad altre imprese che svolgono un’attività relativa a prodotti simili debba essere considerata un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. ( 1 ) GU C 295 del 2.9.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0486_INF Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2019 – Syyttäjä e Tulli (causa C‑486/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Imposta sui prodotti dolciari, i gelati e le bevande analcoliche – Esenzione di prodotti simili che può costituire un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Potere di infliggere una sanzione penale in caso di inadempimenti degli obblighi relativi a tale imposta» 1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 19, 20) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Imposte cui sono collegate esenzioni che vengono considerate come aiuti – Inclusione – Sanzioni penali nazionali inflitte per inadempimento degli obblighi relativi a un’imposta cui sono collegate esenzioni – Impossibilità per i soggetti passivi dell’imposta di eccepire il carattere di aiuto delle esenzioni – Eccezioni – Imposta ed esenzione che costituiscono parte integrante di una misura di aiuto – Imposta e misura di aiuto che costituiscono i due elementi indissociabili di una stessa misura fiscale – Insussistenza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 21-28 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non osta alla condanna a una sanzione penale per inadempimento degli obblighi relativi a un’imposta sul consumo riscossa su determinati prodotti, come quella di cui al procedimento principale, inflitta, in forza del diritto nazionale applicabile, a una persona fisica che agisce per conto di un’impresa soggetta a tale imposta e ha omesso di adempiere ai suddetti obblighi, qualora l’esenzione che sarebbe stata concessa ad altre imprese che svolgono un’attività relativa a prodotti simili debba essere considerata un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. ( 1 ) GU C 295 del 2.9.2019 .
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