CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28295 del ruolo generale dell’anno 201 5 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e LANGELLA Giuseppe, rappresentatie difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Lungotevere dei Mellini, n. 17, sonoelettivamente domiciliato; - r icorrent e - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - resistente - Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti – consapevolezza –società consolidante – soci della società consolidante - legittimazione passiva dei soci - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3835/32/2015, depositata in data 24 aprile 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. ed ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quattro avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2008, con i quali, ai sensi degli artt. 39 e 40bis, d.P.R. n. 600/1973, aveva accertato un maggior reddito di impresa ai fini Irpef, Ires e Iva e contestato le conseguenti sanzioni, per avere realizzato operazioni soggettivamente inesistenti; avverso i suddetti atti impositivi la società ed i soci avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; l’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, avendo ritenuto provato il coinvolgimento della società nel meccanismo fraudolento per operazioni soggettivamente inesistenti e non sussistenti i presupposti peril riconoscimento del diritto alla deduzione dei costi, con conseguente estensione dell’accertamento anche nei confronti dei soci, trattandosi di società di capitali a ristrettissima base sociale; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato aquattro motivi di censura ; l’Agenzia delle entrate ha depositato un atto denominato “di costituzione”, con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; considerato che: con memoria depositata in data 16 febbraio 2021, i ricorrenti hanno rappresentato di avere presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 11, decreto- legge n. 50/2017, ed hanno, quindi, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; con ordinanzadel 12 marzo 2021 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, richiedendo all’Agenzia delle entrate informazioni sullo stato della domanda di definizione agevolata; dalla sentenza censurata si evince che la presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento che sono stati notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e agli attuali ricorrenti quali soci della suddetta societàin quanto a ristretta base sociale; la società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata parte dei giudizi di primo e di secondo grado, ma nei confronti della stessa non è stato notificato il ricorso in cassazione, nonostante la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario processuale; si rende quindi necessario,al fine di definire la questione anche sotto il profilo degli effetti della domanda di definizione agevolata proposta dai soli attuali ricorrenti, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta società; con specifico riferimento, poi, agli esiti della domanda di definizione, si rende necessario richiedere ai ricorrenti chiarimenti in ordine alla completezza dellemedesime, posto che nelle suddette domande non risulta alcun versamento degli importi dovuti né in pendenza di giudizio né successivamente; P.Q.M. La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e invitando parte ricorr