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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 26450/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna applicava al ricorrente le pene concordate con il Pubblico Ministero, in relazione ai fatti di reato ascritti al capo di imputazione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione lamentando che il giudice non ha effettuato l'avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Peraltro, vi è anche da evidenziare che neppure in astratto potrebbe nella fattispecie in esame essere ipotizzata un'illegalità della pena atteso che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (ex ceteris, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando l'evidente inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna applicava al ricorrente le pene concordate con il Pubblico Ministero, in relazione ai fatti di reato ascritti al capo di imputazione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione lamentando che il giudice non ha effettuato l'avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Peraltro, vi è anche da evidenziare che neppure in astratto potrebbe nella fattispecie in esame essere ipotizzata un'illegalità della pena atteso che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (ex ceteris, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando l'evidente inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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