CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 29714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8627-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende Ric. 2020 n. 08627 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 292/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 1 agosto 2019, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. di declaratoria di illegittimità dell’accertamento contenuto nel Verbale ispettivo [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 2012 e condannato la società al pagamento della somma di € 76.525,00, per contributi omessi e somme aggiuntive calcolate ai sensi dell’art. 116, ottavo comma l. 388/2000, sul presupposto del disconoscimento dei rapporti di tirocinio, ai sensi dell’art. 18 l. 196/1997, nei confronti di cinquantacinque giovani studenti di scuole medie superiori ospitati come stagisti, qualificati come di lavoro subordinato: in riforma della sentenza di primo grado, che ne aveva invece accolto le domande; 2. con atto notificato il 31 gennaio 2020, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c., cui l’Istituto ha resistito con controricorso; 3. con ordinanza interlocutoria 20 ottobre 2021, n. 29117, questa Corte ha rinviato la causa a N.R. per acquisizione del fascicolo d’ufficio mancante e rifissato l’odierna adunanza in esito al suo ritrovamento, comunicato con nota di Cancelleria 11 maggio 2022. Ric. 2020 n. 08627 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1. la società ha omesso il deposito in cancelleria del ricorso nel termine stabilito dall’art. 369, primo comma c.p.c., anche secondo l’attestazione dallo stesso difensore della società, nella richiesta di rimessione in termini del 13 marzo 2020; 2. l’inosservanza del suddetto termine comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principiosancito dall'art. 156 c.p.c., di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo, attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. 26 ottobre 2017, n. 25453); 3. detta istanza, peraltro, in riferimento alla dedotta autosegregazione del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2020 (termine di scadenza del deposito), per timore di contrazione del contagio da Coronavirus, non è idonea a dimostrare che l’impedimento sia stato determinato da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. s.u. 4 dicembre 2020, n. 27773); 3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettantenella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. Ric. 2020 n. 08627 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4- La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comm