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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 11849/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15729/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, piazza Prati degli Strozzi n. 26, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall ’ avv .

S anto Palmisano -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-intimata - avverso la s entenza n. 2 2 3 4 /201 7 de lla Corte d’Appello di Lecce, depositata il14 . 11 . 201 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, dipendente dell’ I .

N .

P .

S . ( già I.N.P.D.A.P.), in posizione economica B2 dal 1°.1.2009, si rivolse al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la modifica della graduatoria relativa ad una precedente selezione per progressione economica orizzontale, con conseguente a ccertamento del suo diritto a essere inquadrato nella categoria A3 con decorrenza anticipata al 1°.1.2001e condanna del datore di lavoro al pagamento delle dovute differenze retributive.

A tal fine, il lavoratore contestò il punteggio che in quella selezione era stato attribuito a una collega che lo aveva preceduto in graduatoria per l’erronea valutazionecome diploma di scuola media superiore di secondo gradodi un mero attestato di qualifica rilasciato dalla Regione Veneto.

Instaurato il contraddittorio (anche con la lavoratrice controinteressata), il Tribunale accolse la domanda, limitando la condanna al pagamento delle differenze retributive per effetto dell’eccepitaprescrizione quinquennale del relativo diritto.

La sentenza di primo grado venne impugnata dall’I.N.P.S. davanti alla Corte d’Appello di Lecce, che respinse il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.

Contro la sentenza della Corte d’Appello l’I.N.P.S. ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motiv o .[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso , illustrato anche con memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Il ricorso è trattatoin camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia , testualmente: «Violazione/falsa applicazionedi norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 1362e ss. c.c. – anche con riferimento al bando di selezione per il passaggio dalla posizione A2 alla posizione economica A3 profilo di “Addetto di supporto” allegato alla determinazione INPDAP N. 137 del 27.12.2002– degli artt.1366 e 1375 c.c., del d.lgs. n. 297del 1994, in particolare artt. 191 e 195, nonché della legge n. 845 del 1978, in particolare art. 14 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e in particolare del comma 7 in una lettura integratacon l’art. 6 CEDU».

Il motivo è argomentato dando per presuppo sto che il bando per la selezione del personale al quale riconoscere la progressione economica orizzontale prevedesse l’equiparazione dell’attestato regionale al diplomadi scuola media superiore di secondo grado e sostenendo che tale specifica previsione del bando non fossein contrasto con le norme di legge.

In sostanza, si censura la sentenza della Corte d’Appello per non avere considerato che l’I.N.P.S. (allora I.N.P.D.A.P.) era tenuta a valutare i titoli in conformità a quanto previsto nel bando, che rappresentala lex specialis della selezione .

2. Il ricorso è inammissibile.2.1.

Innanzitutto, come prontamente rilevato nel controricorso, non risulta che la questione dell’interpretazione del bando fosse stata fatta oggetto di motivo d’appello.

Nella sentenza impugnatasi legge che l’I.N.P.S. propose tre motivi di gravame.

A parte quelli sulla giurisdizione e sulla prescrizione – sui quali non c’è ricorso per cassazione – la censura «nel merito» della decisione di primo grado viene riassunta nella sentenza con ilrilievo che il Tribunale «avrebbe errato nell’accogliere il ricorso, non valutando correttamente che il diploma di qualifica professionale conseguito dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che precedeva in graduatoria il [OSCURATO:PERSONA], era titolo idoneo, perché avente valore legale, essendo conseguito dopo tre anni di studi».

Dunque, con l’atto d’appello venne posta la questione del «valore legale» del titolo conseguito dalla lavoratrice concorrente, non la diversa questione delvaloredi quel titolo in base alla corretta interpretazione del bando per la selezione(né, quindi, della conformità del bando rispetto alla legge e del la conformità delcomportamento dell’Istituto rispetto al bando).

Lo stesso ricorrente, per giustificare l’introduzione del tema della necessaria conformità del proprio comportamento alle specifiche previsioni del bando di selezione (richiamando a conforto la relativa giurisprudenza di legittimità: Cass. nn. 14397/2015; 14275/2014), riporta uno stralcio della sentenza di primo grado.

Ma il ricorso in appello e la conseguente successiva sentenza di secondo grado sono basati sull’implicito presupposto che il bando non contenesse indicazioni diverse o integrative rispetto alle previsionidi legge sul valore dei titoli di studioe che l’unica questione rilevante fosse il «valore legale» del titolo.

Pertanto, l’interpretazione del bando – che è questione mista, infatto e in diritto –non può essere proposta o riproposta ora con il ricorso per cassazione (v. , ex multis , Cass. nn. 907/2018; 17041/2013; 194/2002).

2.1. Sotto altro profilo, il ricorso è inammissibile anche perché, al di là di un formale richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., il ricorrente si limita a prospettare una determinata,e preferita, interpretazione del bando di selezione, senza indicare quali canoni legali di interpretazione degli atti negoziali sarebbero violati,e in che modo, dalla diversa interpretazione posta a base della sentenza impugnata.

È noto, e merita di esserequi ribadito, l’orientamento che riconduce l’interpretazione del bando agli apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e da ciò trae la conseguenza che in sede di legittimità può essere esaminata solo la denuncia di violazione delle norme legali di ermeneutica contrattuale, applicabili sia agli atti unilaterali che ai provvedimenti amministrativi, rispetto ai quali la esegesi sostanzialmente tende a ricostruire la volontà della [OSCURATO:PERSONA] (Cass. nn. 22164/2022; 7982/2013; 17367/2010; 1602/2007).

La parte, quindi, qualora intenda dolersi dell’interpretazione data all’atto dal giudice del merito, è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnata da dette regole si sarebbe discostata.

Ciò perché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all’ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e ss.c.c. (ex multis, Cass.nn. 7129/2017;2465/2015; 24539/2009; 10131/2006). 3.Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile ilricorso ; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4 .000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15729/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, piazza Prati degli Strozzi n. 26, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall ’ avv . S anto Palmisano -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-intimata - avverso la s entenza n. 2 2 3 4 /201 7 de lla Corte d’Appello di Lecce, depositata il14 . 11 . 201 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, dipendente dell’ I . N . P . S . ( già I.N.P.D.A.P.), in posizione economica B2 dal 1°.1.2009, si rivolse al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la modifica della graduatoria relativa ad una precedente selezione per progressione economica orizzontale, con conseguente a ccertamento del suo diritto a essere inquadrato nella categoria A3 con decorrenza anticipata al 1°.1.2001e condanna del datore di lavoro al pagamento delle dovute differenze retributive. A tal fine, il lavoratore contestò il punteggio che in quella selezione era stato attribuito a una collega che lo aveva preceduto in graduatoria per l’erronea valutazionecome diploma di scuola media superiore di secondo gradodi un mero attestato di qualifica rilasciato dalla Regione Veneto. Instaurato il contraddittorio (anche con la lavoratrice controinteressata), il Tribunale accolse la domanda, limitando la condanna al pagamento delle differenze retributive per effetto dell’eccepitaprescrizione quinquennale del relativo diritto. La sentenza di primo grado venne impugnata dall’I.N.P.S. davanti alla Corte d’Appello di Lecce, che respinse il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite. Contro la sentenza della Corte d’Appello l’I.N.P.S. ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motiv o .[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso , illustrato anche con memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il ricorso è trattatoin camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia , testualmente: «Violazione/falsa applicazionedi norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 1362e ss. c.c. – anche con riferimento al bando di selezione per il passaggio dalla posizione A2 alla posizione economica A3 profilo di “Addetto di supporto” allegato alla determinazione INPDAP N. 137 del 27.12.2002– degli artt.1366 e 1375 c.c., del d.lgs. n. 297del 1994, in particolare artt. 191 e 195, nonché della legge n. 845 del 1978, in particolare art. 14 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e in particolare del comma 7 in una lettura integratacon l’art. 6 CEDU». Il motivo è argomentato dando per presuppo sto che il bando per la selezione del personale al quale riconoscere la progressione economica orizzontale prevedesse l’equiparazione dell’attestato regionale al diplomadi scuola media superiore di secondo grado e sostenendo che tale specifica previsione del bando non fossein contrasto con le norme di legge. In sostanza, si censura la sentenza della Corte d’Appello per non avere considerato che l’I.N.P.S. (allora I.N.P.D.A.P.) era tenuta a valutare i titoli in conformità a quanto previsto nel bando, che rappresentala lex specialis della selezione . 2. Il ricorso è inammissibile.2.1. Innanzitutto, come prontamente rilevato nel controricorso, non risulta che la questione dell’interpretazione del bando fosse stata fatta oggetto di motivo d’appello. Nella sentenza impugnatasi legge che l’I.N.P.S. propose tre motivi di gravame. A parte quelli sulla giurisdizione e sulla prescrizione – sui quali non c’è ricorso per cassazione – la censura «nel merito» della decisione di primo grado viene riassunta nella sentenza con ilrilievo che il Tribunale «avrebbe errato nell’accogliere il ricorso, non valutando correttamente che il diploma di qualifica professionale conseguito dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che precedeva in graduatoria il [OSCURATO:PERSONA], era titolo idoneo, perché avente valore legale, essendo conseguito dopo tre anni di studi». Dunque, con l’atto d’appello venne posta la questione del «valore legale» del titolo conseguito dalla lavoratrice concorrente, non la diversa questione delvaloredi quel titolo in base alla corretta interpretazione del bando per la selezione(né, quindi, della conformità del bando rispetto alla legge e del la conformità delcomportamento dell’Istituto rispetto al bando). Lo stesso ricorrente, per giustificare l’introduzione del tema della necessaria conformità del proprio comportamento alle specifiche previsioni del bando di selezione (richiamando a conforto la relativa giurisprudenza di legittimità: Cass. nn. 14397/2015; 14275/2014), riporta uno stralcio della sentenza di primo grado. Ma il ricorso in appello e la conseguente successiva sentenza di secondo grado sono basati sull’implicito presupposto che il bando non contenesse indicazioni diverse o integrative rispetto alle previsionidi legge sul valore dei titoli di studioe che l’unica questione rilevante fosse il «valore legale» del titolo. Pertanto, l’interpretazione del bando – che è questione mista, infatto e in diritto –non può essere proposta o riproposta ora con il ricorso per cassazione (v. , ex multis , Cass. nn. 907/2018; 17041/2013; 194/2002). 2.1. Sotto altro profilo, il ricorso è inammissibile anche perché, al di là di un formale richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., il ricorrente si limita a prospettare una determinata,e preferita, interpretazione del bando di selezione, senza indicare quali canoni legali di interpretazione degli atti negoziali sarebbero violati,e in che modo, dalla diversa interpretazione posta a base della sentenza impugnata. È noto, e merita di esserequi ribadito, l’orientamento che riconduce l’interpretazione del bando agli apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e da ciò trae la conseguenza che in sede di legittimità può essere esaminata solo la denuncia di violazione delle norme legali di ermeneutica contrattuale, applicabili sia agli atti unilaterali che ai provvedimenti amministrativi, rispetto ai quali la esegesi sostanzialmente tende a ricostruire la volontà della [OSCURATO:PERSONA] (Cass. nn. 22164/2022; 7982/2013; 17367/2010; 1602/2007). La parte, quindi, qualora intenda dolersi dell’interpretazione data all’atto dal giudice del merito, è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnata da dette regole si sarebbe discostata. Ciò perché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all’ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e ss.c.c. (ex multis, Cass.nn. 7129/2017;2465/2015; 24539/2009; 10131/2006). 3.Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile ilricorso ; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4 .000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo