CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 1974
Cassazione n. 31137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/03/1974 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 03/06/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di corruzione propria. Biancifiori, nella qualità di amministratore di fatto della Di.Bi. Food s.r.I., nonchè di socio di maggioranza al 96% del suo capitale sociale, avrebbe corrotto [OSCURATO:PERSONA], sindaco del comune di Marino. In particolare Silvagni:a) si sarebbe ingerito nella sfera di competenza dei dirigenti comunali inducendoli, in violazione dell'art. 107 d. Igs n. 267 del 2000: 1) ad autorizzare il cambio parziale di destinazione d'uso, da artigianale a commerciale, di un capannone ubicato in una data parte del territorio, al fine di consentire l'avviamento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di un parco giochi; 2) si sarebbe ingerito nel fare rilasciare l'autorizzazione - illegittima- relativa all'avvio delle attività commerciali in questione; 3) avrebbe indotto la polizia locale ad omettere controlli sull'osservanza di un provvedimento di sospensione dell'attività commerciale del parco giochi. A fronte di tali atti, l'imputato avrebbe assunto alle dipendenze della società indicata venti persone segnalate dal Sindaco e la somma di 5000 euro corrisposta a titolo di finanziamento per la sagra dell'uva. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La Corte di sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza valutare i motivi di appello relativi: a) alla ritenuta insufficienza della sola Scia per il cambio di destinazione d'uso, in quanto, ai sensi del decreto c.d. Sblocca Italia, la Scia avrebbe legittimato, diversamente da quanto accaduto nella specie, solo il mutamento parziale ed in misura minoritaria della destinazione. Sostiene l'imputato che le risultanze dibattimentali avrebbero in realtà chiarito come nella specie si sarebbe potuto procedere legittimamente ad un cambio di destinazione d'uso parziale del capannone (nella misura del 49%) attraverso la presentazione della semplice Scia, atteso che ciò non avrebbe inciso sulla destinazione prevalente in termini di superficie utile (si richiama la deposizione del teste Petrini). A conferma dell'assunto si evidenzia come il Comune non abbia mai proceduto ad una revoca di quegli atti di cui si discute che, se davvero fossero stati nulli -ai sensi dell'art. 21 septies della legge 241 del 1990, avrebbero perso la loro efficacia. L'immobile in questione ricadeva nella Zona D), Industriali - artigianali, depositi e magazzini non nocivi con la conseguenza che la somministrazione di bevande sarebbe stata consentita nella detta zona; b) alla ritenuta illegittimità dell'autorizzazione all'apertura di un'area giochi; si richiama la deposizione della teste Iarossi che aveva confermato in giudizio la legittimità di quel provvedimento; c) alla esistenza del patto corruttivo; il tema attiene al fatto che tra le persone assunte, e quindi all'utilità conseguita dal pubblico ufficiale, ve ne fossero alcune riferibili alla minoranza politica.Si sarebbe trattato di una legittima clausola sociale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Sostiene il ricorrente che, pur volendo ipotizzare l'esistenza del patto corruttivo, nondimeno l'imputato non sarebbe stato parte di detto accordo che, al più, sarebbe invece intercorso tra il sindaco e Tomasi, cioè con il socio di minoranza della società. Al riguardo si fa riferimento all'interrogatorio del coimputato che aveva riferito che Bianficiori non aveva mai partecipato ad alcun atto gestorio o preparatorio dell'attività commerciale in ragione della quale era stato stipulato l'accordo corruttivo. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta illegittimità dell'atto oggetto del patto corruttivo I fatti, si assume, dovrebbero essere al più ricondotti al reato di cui all'art. 318 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. La Corte di appello, anche richiamando la puntualissima sentenza di primo grado, ha indicato: a) le ragioni per cui, a differenza degli assunti difensivi, nella specie non si tratterebbe di una cambio parziale di destinazione d'uso e perché quindi la c.d. Scia fosse del tutto inidonea allo scopo, in quanto, da una parte, non potrebbe nemmeno parlarsi di una reale distinzione tra zona destinata ad attività artigianale e zona finalizzata allo svolgimento di un'attività commerciale, e dall'altra, perché anche l'attività ludica prevista all'interno del capannone sarebbe di tale portata da porla al di fuori della categoria urbanistica cui sono riservate le aree artigianali (sul punto ampiamente la sentenza del Tribunale a pag. 7 e ss.); dunque un uso dello strumento della Scia volto a consentire attività incompatibili con lo strumento di piano (sul tema, cfr., Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016, Stellato, Rv. 267106); b) i motivi per i quali anche l'autorizzazione all'attività di pubblico intrattenimento rilasciata il 4.3.2015 debba considerarsi illegittima (pagg. 12 e ss. sentenza di primo grado in cui il Tribunale indica analiticamente le plurime ragioni al riguardo); c) gli elementi di prova in base ai quali si sono ritenuti provati il patto corruttivo, la partecipazione soggettiva ad esso dell'imputato (cfr. in particolare pag. 72 2 ss. di primo grado i cui si è evidenziato come Biancifiori, non fosse un soggetto estraneo agli accadimenti per cui si procede, ma si servisse del coimputato Tornasi a cui impartiva direttive sul da farsi, partecipando direttamente e di persona anche a segmenti fattuali penalmente rilevanti quali il ritiro della lista contenente i nominativi del personale da assumere), la utilità conseguita dal corruttore;d) perchè i fatti debbano essere ricondotti per più ragioni alla fattispecie di corruzione propria. 3. In tale quadro di riferimento i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa con motivazione puntuale dai Giudici del merito; si tratta di censure che, da un lato, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, e, dall'altro, tendono a sollecitare una diversa valutazione probatoria (testi Petrini e Iarrussi) e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale. Compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11.220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente c:hiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impucinazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle