CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23190/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4352/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 avendo la Corte territoriale, secondo l'assunto difensivo, apoditticamente ritenuto che l'am- missione di responsabilità del coimputato non fosse attendibile. Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In data 21 maggio 2024, tuttavia, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Sassari, difensore e procuratore speciale del ricorrente, faceva pervenire a questa Corte dichiarazione di rinuncia all'impugnazione a propria firma, allegando la relativa procura. 3. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia va, pertanto, dichiarata l'inam- missibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen, 4. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrentr al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso