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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05810/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26167/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo con cui la difesa lamenta la violazione di legge e la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si confronta con le motivazioni con cui il giudice di appello ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità, alla luce dell'elevato numero di dosi di sostanza stupefacente detenuta nonché della negativa condotta tenuta dall'imputato successivamente ai fatti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26167/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo con cui la difesa lamenta la violazione di legge e la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si confronta con le motivazioni con cui il giudice di appello ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità, alla luce dell'elevato numero di dosi di sostanza stupefacente detenuta nonché della negativa condotta tenuta dall'imputato successivamente ai fatti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 05810/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris