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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05118/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, Preliminarmente si evidenzia che il ricorso, pur proposto personalmente dall'interessato il 21 novembre 2016, è comunque precedente al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.

In ogni caso, il ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, perché presenta motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Magistrato di sorveglianza ha evidenziato che lo stesso era titolare di unità immobiliari nel Comune di Gela e che era stato condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (e altri reati commessi sempre in un contesto mafioso) con il ruolo di soggetto di vertice dell'omonima famiglia locale mafiosa.

Secondo il giudice di merito, pertanto, la richiesta non poteva essere accolta, posto che tali circostanze rendevano verosimile l'illecita acquisizione da parte di Rinzivillo di elevati profitti e introiti economici.

In tema di remissione del debito per spese di giustizia, infatti, ai fini dell'accertamento del requisito delle disagiate condizioni economiche possono essere valorizzate le sentenze di condanna passate in giudicato dalle quali desumere, seppur approssimativamente, il valore complessivo dei profitti illeciti prodotti e, con esse, la presumibile situazione reddituale o economica del soggetto obbligato (Sez. 1, n. 45220 del 03/11/2021, Genovese, Rv. 282454).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, Preliminarmente si evidenzia che il ricorso, pur proposto personalmente dall'interessato il 21 novembre 2016, è comunque precedente al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. In ogni caso, il ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, perché presenta motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Magistrato di sorveglianza ha evidenziato che lo stesso era titolare di unità immobiliari nel Comune di Gela e che era stato condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (e altri reati commessi sempre in un contesto mafioso) con il ruolo di soggetto di vertice dell'omonima famiglia locale mafiosa. Secondo il giudice di merito, pertanto, la richiesta non poteva essere accolta, posto che tali circostanze rendevano verosimile l'illecita acquisizione da parte di Rinzivillo di elevati profitti e introiti economici. In tema di remissione del debito per spese di giustizia, infatti, ai fini dell'accertamento del requisito delle disagiate condizioni economiche possono essere valorizzate le sentenze di condanna passate in giudicato dalle quali desumere, seppur approssimativamente, il valore complessivo dei profitti illeciti prodotti e, con esse, la presumibile situazione reddituale o economica del soggetto obbligato (Sez. 1, n. 45220 del 03/11/2021, Genovese, Rv. 282454). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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