CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 1965
Cassazione n. 09704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1965 it avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Taranto, con sentenza emessa in data 15/12/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto in data 12/05/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati di tentata truffa e falso in documento di identità. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si solleva la questione di costituzionalità dell'ad. 23 bis dl 137/2020 è manifestamente infondato posto che alcun pregiudizio subisce la difesa in caso di motivazione contestuale della sentenza emessa a seguito di udienza di appello tenutasi con trattazione scritta; che invero non può configurarsi alcun obbligo del giudice di appello di anticipare all'imputato od al suo difensore la definizione del procedimento con tale forma semplificata che costituisce la modalità ordinaria di motivazione della pronuncia anche in appello; che alcun collegamento appare pertanto sussistere tra motivazione semplificata e trattazione cartolare tale da potere incidere significativamente sul diritto di difesa vedendosi in materie differenti riguardanti l'una la trattazione del procedimento e l'altra le forme di deposito della motivazione; ritenuto che manifestamente infondato appare il secondo motivo posto che con argomenti condivisibili esposti a pag. 5 la Corte di Appello ha già escluso vertersi in ipotesi di testimonianza indiretta così che la mancata citazione dei testi legittimamente ne comportava la decadenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/