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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11967/2026

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L.S.S. n. 3 Bassano delGrappa, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]’ FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Numero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/2026avverso la sentenza n. 481/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,depositata il 28/07/2022 R.G.N. 690/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva dinanzi al Tribunale di Vicenza dueprocedimenti riuniti promossi dal medesimo dinanzi al Tar (che avevadeclinato la propria giurisdizione) aventi ad oggetto l’annullamento dellaprocedura di nomina del Primario di [OSCURATO:PERSONA] dell’Ospedale diBassano del Grappa e il risarcimento del danno subito dal Parisi inconseguenza della illegittima condotta dell’ULSS 7 che, nell’ambito di taleprocedura, aveva individuato la terna dei candidati idonei in tre dirigentimedici (Favaro, poi risultato vincitore; Borrella e Pratticò) privi di unrequisito richiesto per la partecipazione alla selezione (ovvero il requisito:“importante e comprovata conoscenza ed esperienza nell’ambitodell’attività di organizzazione e gestione dell’attività assistenziale di ProntoSoccorso in occasione di maxi emergenza, sia intra cheextraospedaliere”).2.

Il Tribunale evidenziava che la terna individuata dalla Commissioneesaminatrice era composta da tre medici che non possedevano tale “prerequisito”, viceversa posseduto dal Parisi, classificatosi al quarto posto;che tale fatto integrava un inadempimento senza del quale il Parisi sisarebbe collocato nella prima posizione nella terna dei soggetti tra i quali ilDirettore generale poteva scegliere il Primario del [OSCURATO:PERSONA], sicchéil medesimo non avrebbe nemmeno dovuto motivare la scelta di un altrocandidato.

In tale prospettiva riteneva che il Parisi, primo fra tre candidati,avrebbe avuto almeno un terzo delle possibilità di nomina.

Riconosceva,pertanto, al Parisi il risarcimento del danno per perdita di chance chequantificava in euro 66.000,00 lordi a titolo di retribuzione perduta e adeuro 16.500,00 a titolo di danno correlato alla minore contribuzione e diristoro del danno alla professionalità.Numero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/20263.

Decidendo sull’impugnazione principale della ULSS 7 e su quellaincidentale del Parisi, la Corte d’appello di Venezia, in riforma dellasentenza di prime cure respingeva in toto la domanda del Parisi.Contrariamente al Tribunale riteneva che l’elemento su cui siincentrava la pretesa del Parisi (esperienza in maxi-emergenze da luiasseritamente posseduta, a differenza dei tre colleghi inseriti nella terna)fosse un mero elemento descrittivo del complessivo articolato profiloprofessionale ricercato dall’ULSS.

Tale elemento, di per sé solo, noncostituiva né requisito generale, né requisito specifico di partecipazionealla procedura, né parametro di valutazione rispetto al quale fosseprevisto uno specifico punteggio attribuibile dalla Commissioneesaminatrice.Aggiungeva che si trattava di mero elemento che, unitamente a moltialtri, concorreva a descrivere il complesso profilo professionale astrattoricercato dall’ULSS e che la Commissione esaminatrice doveva tenerpresente (valutando la minore o maggiore “aderenza” a tale descrizioneastratta dei singoli concreti profili professionali dei candidati) all’atto diselezione.

In altri termini, gli elementi descrittivi del “Profilo di Dirigenteda incaricare” non rilevano di per sé soli, ma rilevano mediatamente alfine dell’attribuzione dei punteggi in relazione ai parametri indicatidall’avviso di selezione (sia per il curriculum professionale che per ilcolloquio orale).

I tre candidati che conseguono, nel complesso, il maggiorpunteggio compongono la terna dei migliori tre aspiranti idonei, entro laquale il Direttore generale era chiamato a scegliere il Primario.Il suddetto elemento era, dunque, solo un frammento del più ampioprofilo attitudinale che la Commissione esaminatrice era chiamata a tenerpresente (sub specie di “aderenza” del complessivo profilo professionaleconcreto rispetto a quello astratto delineato dall’avviso di selezione) e chedi per sé solo non attribuiva punteggi.Numero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/2026Evidenziava che il Parisi aveva conseguito pacificamente un punteggiocomplessivo inferiore a tutti e tre i colleghi inclusi nella terna in ordine aiparametri che, secondo l’avviso di selezione, attribuivano punteggi (profilinon specificamente contestati in sede di merito).Accoglieva, infine, la domanda di restituzione formulata dall’ULSS subspecie di condanna generica del Parisi alla restituzione in favore dell’ULSSappellante di quanto da quest’ultima corrisposto in esecuzionedell’impugnata sentenza, oltre accessori di legge (Cass. n. 7144/2021).4.

Per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidandol’impugnazione ad un motivo.5.

La ULSS n. 7, Pedemontana, già U.L.S.S. n. 3 di Bassano delGGrappa haresistito con controricorso.6.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LuisaBorrella.7.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia violazione artt.1336, 1175, 1375 cod. civ., dell’art. 97 Cost. nonché violazione degli artt.1362, 1363 e 1366, cod. civ.Riproduce l’avviso pubblico per il conferimento del posto di direttoredella struttura complessa di pronto soccorso (che ritualmente deposita inuno con il ricorso per cassazione) e censura l’interpretazione data dallaCorte territoriale a tale avviso.In particolare, sostiene che l’ “importante e comprovata conoscenza edesperienza nell’ambito dell’attività di organizzazione e gestione dell’attivitàassistenziale di pronto soccorso in occasione di maxi emergenza, sia intrache extra ospedaliere” è un vero e proprio prerequisito e non uno dei 23punti (secondo il conteggio per paragrafi fatto dall’ULSS) in cui si articolala descrizione del “Profilo del Dirigente da incaricare” contenuto nell’avvisodi selezione.2.

Il motivo non è fondato.Numero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/20262.1.

Il ricorrente contrappone inammissibilmente a quella della Corteterritoriale una propria, diversa, lettura dell’avviso pubblico.Questa Corte ha più volte affermato (v.

Cass. n. 28319 del 28novembre 2017; Cass. n. 16987 del 27 giugno 2018) che la parte che, conil ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un viziodi ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non puòlimitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendoinvece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed inparticolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessidiscostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizionetra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamentepossibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di unaclausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non èconsentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesadal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stataprivilegiata l’altra.2.2.

Peraltro, dal dato testuale del bando (come detto ritualmentetrascritto e prodotto) si evince che, nell’ambito del “Profilo del Dirigenteda incaricare”, l’ “importante e comprovata conoscenza ed esperienzanell’ambito dell’attività di organizzazione e gestione dell’attivitàassistenziale di pronto soccorso in occasione di maxi emergenza, sia intrache extra ospedaliere” era effettivamente uno dei numerosi altri indici ivielencati (“un frammento del più ampio profilo attitudinale”).Se si fosse trattato, come si assume, di un “pre-requisito” ovvero di un“requisito specifico” avente imprescindibile valenza autonoma e tale darendere recessivi tutti gli altri indici, lo stesso sarebbe statoseparatamente valorizzato e non inserito in modo indifferenziato, e comemero elemento descrittivo, nell’ambito delle voci individuanti il ‘Profilo delNumero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/2026Dirigente da incaricare’ e da ricercare nell’ambito dei curricula dei varicanditati.Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, laCommissione, sulla base dell’indicato bando, avrebbe dovuto (come hafatto) valutare la minore o maggiore “aderenza” a tale descrizione astrattacontenuta nel ‘Profilo del Dirigente da incaricare’ dei curricula professionalidei candidati, considerando tutte le voci ivi contenute, senza alcunaprevalenza di una sulle altre.La valutazione della Commissione è, così, chiaramente avvenuta nelpieno rispetto dei principi ermeneutici di cui agli articoli 1362, 1363, 1366cod. civ. nonché dell’art. 15-ter, d.lgs. n. 502/1992.Va peraltro rilevato che la Corte territoriale ha anche evidenziato che,se pure la Commissione esaminatrice avesse attribuito alle esperienzeprofessionali in gestione di maxi emergenze allegate dal Parisi un piùrilevante peso (in una prospettiva di maggiore aderenza di tali esperienzeal “Profilo di Dirigente da incaricare”, astrattamente descritto nell’avviso diselezione), il predetto non sarebbe comunque rientrato nella terna degliidonei, ciò perché non risultava dimostrata l’incidenza in concreto di talesingolo elemento del “Profilo” ricercato (strutturato in 23 paragrafi)nell’articolato meccanismo di parametri attributivi di punteggi previstidall’avviso di selezione e precisato che tale conclusione era risultataconfermata dal minor punteggio conseguito dal Parisi in sede di colloquioorale (rivelatosi decisivo nella valutazione finale).Tale essendo l’esito della valutazione della Commissione, la successivadeterminazione dell’ULSS, che ha provveduto all’affidamento dell’incaricoal candidato prescelto nell’ambito della terna selezionata tenendo contodei profili specifici e delle esperienze professionali dei candidati, èavvenuta nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza posti dall’art.97 della Costituzione a presidio dell’agire del datore di lavoro pubblicoprivatizzato.Numero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/2026Va, sul punto, data continuità all’interpretazione già espressa daquesta Corte, secondo cui il procedimento di conferimento di incaricodirigenziale di struttura complessa di cui all’art. 15-ter del d.lgs. n. 502del 1992 non integra un concorso in senso tecnico, articolandosi piuttostosecondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettivecon formazione di graduatoria finale, né l’individuazione del candidatovincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario deldirettore generale dell’Azienda, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenutiidonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalitàe capacità manageriali (per tutte, Cass., Sez.

Un., 15/02/2023, n. 4773).È stato, altresì, precisato che la comparazione tra più aspiranti, aisensi dell’art. 15-ter, d.lgs. n. 502 del 1992, è funzionale ai principi dibuon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e concorre allasalvaguardia dell’interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini, edalla luce delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 cod. civ. e degli stessi principi evocati dall’art. 97 Cost.,l’incarico di struttura sanitaria complessa deve essere conferito sulla basedi una valutazione comparativa tra una rosa di candidati, la quale devecontemplare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali edessere sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e leragioni giustificatrici delle scelte adottate, non potendo tale motivazioneesaurirsi in un apodittico giudizio di idoneità privo di concreti riferimentialle caratteristiche ed alle esperienze professionali dei singoli candidati edespresso con formule generiche (così, in particolare, Cass. n. 1488 del 15gennaio 2024).Nello specifico, come emerge dalla sentenza impugnata, la selezioneche ha portato all’individuazione della terna è correttamente emotivatamente avvenuta secondo l’attribuzione dei punteggi in relazioneai parametri previsti dall’avviso di selezione e nella stessa non si evinconole evidenziate criticità là dove è stato, nella sostanza, ritenuto che la meraassenza in concreto di una esperienza di gestione di maxi emergenza inNumero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/2026capo ad uno o a tutti i candidati di tale terna (ovvero una esperienzaminore a quella vantata dal Parisi) non potesse comportare di per sé sola,una diversa e inferiore valutazione complessiva di anche uno soltanto deicandidati prescelti, rispetto al Parisi, con prevalenza di quest’ultimo.3.

Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.4.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo.

Nulla spese per gli intimati.5.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimorsoforfetario delle spese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 19 febbraio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L.S.S. n. 3 Bassano delGrappa, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]’ FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Numero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/2026avverso la sentenza n. 481/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,depositata il 28/07/2022 R.G.N. 690/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva dinanzi al Tribunale di Vicenza dueprocedimenti riuniti promossi dal medesimo dinanzi al Tar (che avevadeclinato la propria giurisdizione) aventi ad oggetto l’annullamento dellaprocedura di nomina del Primario di [OSCURATO:PERSONA] dell’Ospedale diBassano del Grappa e il risarcimento del danno subito dal Parisi inconseguenza della illegittima condotta dell’ULSS 7 che, nell’ambito di taleprocedura, aveva individuato la terna dei candidati idonei in tre dirigentimedici (Favaro, poi risultato vincitore; Borrella e Pratticò) privi di unrequisito richiesto per la partecipazione alla selezione (ovvero il requisito:“importante e comprovata conoscenza ed esperienza nell’ambitodell’attività di organizzazione e gestione dell’attività assistenziale di ProntoSoccorso in occasione di maxi emergenza, sia intra cheextraospedaliere”).2. Il Tribunale evidenziava che la terna individuata dalla Commissioneesaminatrice era composta da tre medici che non possedevano tale “prerequisito”, viceversa posseduto dal Parisi, classificatosi al quarto posto;che tale fatto integrava un inadempimento senza del quale il Parisi sisarebbe collocato nella prima posizione nella terna dei soggetti tra i quali ilDirettore generale poteva scegliere il Primario del [OSCURATO:PERSONA], sicchéil medesimo non avrebbe nemmeno dovuto motivare la scelta di un altrocandidato. In tale prospettiva riteneva che il Parisi, primo fra tre candidati,avrebbe avuto almeno un terzo delle possibilità di nomina. Riconosceva,pertanto, al Parisi il risarcimento del danno per perdita di chance chequantificava in euro 66.000,00 lordi a titolo di retribuzione perduta e adeuro 16.500,00 a titolo di danno correlato alla minore contribuzione e diristoro del danno alla professionalità.Numero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/20263. Decidendo sull’impugnazione principale della ULSS 7 e su quellaincidentale del Parisi, la Corte d’appello di Venezia, in riforma dellasentenza di prime cure respingeva in toto la domanda del Parisi.Contrariamente al Tribunale riteneva che l’elemento su cui siincentrava la pretesa del Parisi (esperienza in maxi-emergenze da luiasseritamente posseduta, a differenza dei tre colleghi inseriti nella terna)fosse un mero elemento descrittivo del complessivo articolato profiloprofessionale ricercato dall’ULSS. Tale elemento, di per sé solo, noncostituiva né requisito generale, né requisito specifico di partecipazionealla procedura, né parametro di valutazione rispetto al quale fosseprevisto uno specifico punteggio attribuibile dalla Commissioneesaminatrice.Aggiungeva che si trattava di mero elemento che, unitamente a moltialtri, concorreva a descrivere il complesso profilo professionale astrattoricercato dall’ULSS e che la Commissione esaminatrice doveva tenerpresente (valutando la minore o maggiore “aderenza” a tale descrizioneastratta dei singoli concreti profili professionali dei candidati) all’atto diselezione. In altri termini, gli elementi descrittivi del “Profilo di Dirigenteda incaricare” non rilevano di per sé soli, ma rilevano mediatamente alfine dell’attribuzione dei punteggi in relazione ai parametri indicatidall’avviso di selezione (sia per il curriculum professionale che per ilcolloquio orale). I tre candidati che conseguono, nel complesso, il maggiorpunteggio compongono la terna dei migliori tre aspiranti idonei, entro laquale il Direttore generale era chiamato a scegliere il Primario.Il suddetto elemento era, dunque, solo un frammento del più ampioprofilo attitudinale che la Commissione esaminatrice era chiamata a tenerpresente (sub specie di “aderenza” del complessivo profilo professionaleconcreto rispetto a quello astratto delineato dall’avviso di selezione) e chedi per sé solo non attribuiva punteggi.Numero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/2026Evidenziava che il Parisi aveva conseguito pacificamente un punteggiocomplessivo inferiore a tutti e tre i colleghi inclusi nella terna in ordine aiparametri che, secondo l’avviso di selezione, attribuivano punteggi (profilinon specificamente contestati in sede di merito).Accoglieva, infine, la domanda di restituzione formulata dall’ULSS subspecie di condanna generica del Parisi alla restituzione in favore dell’ULSSappellante di quanto da quest’ultima corrisposto in esecuzionedell’impugnata sentenza, oltre accessori di legge (Cass. n. 7144/2021).4. Per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidandol’impugnazione ad un motivo.5. La ULSS n. 7, Pedemontana, già U.L.S.S. n. 3 di Bassano delGGrappa haresistito con controricorso.6. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LuisaBorrella.7. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia violazione artt.1336, 1175, 1375 cod. civ., dell’art. 97 Cost. nonché violazione degli artt.1362, 1363 e 1366, cod. civ.Riproduce l’avviso pubblico per il conferimento del posto di direttoredella struttura complessa di pronto soccorso (che ritualmente deposita inuno con il ricorso per cassazione) e censura l’interpretazione data dallaCorte territoriale a tale avviso.In particolare, sostiene che l’ “importante e comprovata conoscenza edesperienza nell’ambito dell’attività di organizzazione e gestione dell’attivitàassistenziale di pronto soccorso in occasione di maxi emergenza, sia intrache extra ospedaliere” è un vero e proprio prerequisito e non uno dei 23punti (secondo il conteggio per paragrafi fatto dall’ULSS) in cui si articolala descrizione del “Profilo del Dirigente da incaricare” contenuto nell’avvisodi selezione.2. Il motivo non è fondato.Numero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/20262.1. Il ricorrente contrappone inammissibilmente a quella della Corteterritoriale una propria, diversa, lettura dell’avviso pubblico.Questa Corte ha più volte affermato (v. Cass. n. 28319 del 28novembre 2017; Cass. n. 16987 del 27 giugno 2018) che la parte che, conil ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un viziodi ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non puòlimitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendoinvece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed inparticolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessidiscostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizionetra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamentepossibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di unaclausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non èconsentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesadal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stataprivilegiata l’altra.2.2. Peraltro, dal dato testuale del bando (come detto ritualmentetrascritto e prodotto) si evince che, nell’ambito del “Profilo del Dirigenteda incaricare”, l’ “importante e comprovata conoscenza ed esperienzanell’ambito dell’attività di organizzazione e gestione dell’attivitàassistenziale di pronto soccorso in occasione di maxi emergenza, sia intrache extra ospedaliere” era effettivamente uno dei numerosi altri indici ivielencati (“un frammento del più ampio profilo attitudinale”).Se si fosse trattato, come si assume, di un “pre-requisito” ovvero di un“requisito specifico” avente imprescindibile valenza autonoma e tale darendere recessivi tutti gli altri indici, lo stesso sarebbe statoseparatamente valorizzato e non inserito in modo indifferenziato, e comemero elemento descrittivo, nell’ambito delle voci individuanti il ‘Profilo delNumero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/2026Dirigente da incaricare’ e da ricercare nell’ambito dei curricula dei varicanditati.Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, laCommissione, sulla base dell’indicato bando, avrebbe dovuto (come hafatto) valutare la minore o maggiore “aderenza” a tale descrizione astrattacontenuta nel ‘Profilo del Dirigente da incaricare’ dei curricula professionalidei candidati, considerando tutte le voci ivi contenute, senza alcunaprevalenza di una sulle altre.La valutazione della Commissione è, così, chiaramente avvenuta nelpieno rispetto dei principi ermeneutici di cui agli articoli 1362, 1363, 1366cod. civ. nonché dell’art. 15-ter, d.lgs. n. 502/1992.Va peraltro rilevato che la Corte territoriale ha anche evidenziato che,se pure la Commissione esaminatrice avesse attribuito alle esperienzeprofessionali in gestione di maxi emergenze allegate dal Parisi un piùrilevante peso (in una prospettiva di maggiore aderenza di tali esperienzeal “Profilo di Dirigente da incaricare”, astrattamente descritto nell’avviso diselezione), il predetto non sarebbe comunque rientrato nella terna degliidonei, ciò perché non risultava dimostrata l’incidenza in concreto di talesingolo elemento del “Profilo” ricercato (strutturato in 23 paragrafi)nell’articolato meccanismo di parametri attributivi di punteggi previstidall’avviso di selezione e precisato che tale conclusione era risultataconfermata dal minor punteggio conseguito dal Parisi in sede di colloquioorale (rivelatosi decisivo nella valutazione finale).Tale essendo l’esito della valutazione della Commissione, la successivadeterminazione dell’ULSS, che ha provveduto all’affidamento dell’incaricoal candidato prescelto nell’ambito della terna selezionata tenendo contodei profili specifici e delle esperienze professionali dei candidati, èavvenuta nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza posti dall’art.97 della Costituzione a presidio dell’agire del datore di lavoro pubblicoprivatizzato.Numero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/2026Va, sul punto, data continuità all’interpretazione già espressa daquesta Corte, secondo cui il procedimento di conferimento di incaricodirigenziale di struttura complessa di cui all’art. 15-ter del d.lgs. n. 502del 1992 non integra un concorso in senso tecnico, articolandosi piuttostosecondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettivecon formazione di graduatoria finale, né l’individuazione del candidatovincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario deldirettore generale dell’Azienda, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenutiidonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalitàe capacità manageriali (per tutte, Cass., Sez. Un., 15/02/2023, n. 4773).È stato, altresì, precisato che la comparazione tra più aspiranti, aisensi dell’art. 15-ter, d.lgs. n. 502 del 1992, è funzionale ai principi dibuon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e concorre allasalvaguardia dell’interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini, edalla luce delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 cod. civ. e degli stessi principi evocati dall’art. 97 Cost.,l’incarico di struttura sanitaria complessa deve essere conferito sulla basedi una valutazione comparativa tra una rosa di candidati, la quale devecontemplare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali edessere sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e leragioni giustificatrici delle scelte adottate, non potendo tale motivazioneesaurirsi in un apodittico giudizio di idoneità privo di concreti riferimentialle caratteristiche ed alle esperienze professionali dei singoli candidati edespresso con formule generiche (così, in particolare, Cass. n. 1488 del 15gennaio 2024).Nello specifico, come emerge dalla sentenza impugnata, la selezioneche ha portato all’individuazione della terna è correttamente emotivatamente avvenuta secondo l’attribuzione dei punteggi in relazioneai parametri previsti dall’avviso di selezione e nella stessa non si evinconole evidenziate criticità là dove è stato, nella sostanza, ritenuto che la meraassenza in concreto di una esperienza di gestione di maxi emergenza inNumero registro generale 3509/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 11967/2026Data pubblicazione 30/04/2026capo ad uno o a tutti i candidati di tale terna (ovvero una esperienzaminore a quella vantata dal Parisi) non potesse comportare di per sé sola,una diversa e inferiore valutazione complessiva di anche uno soltanto deicandidati prescelti, rispetto al Parisi, con prevalenza di quest’ultimo.3. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo. Nulla spese per gli intimati.5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimorsoforfetario delle spese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 19 febbraio 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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