CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 09512/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15929/2022Numero sezionale 1361/2023Numero di raccolta generale 9512/2023Data pubblicazione 06/04/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** [OSCURATO:PERSONA] Presidenteassegno divorzile* * Consigliere * CC* * Consigliere* * * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15929/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] ** 36 presso lo studio dell avvocato * ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * rappresentato e difeso dall avvocato ** * controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO LECCE n. 443/2022depositata il 06/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2023dal Consigliere * * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15929/2022Numero sezionale 1361/2023Numero di raccolta generale 9512/2023Data pubblicazione 06/04/2023Il sig. * * ha proposto appello avverso la sentenza deltribunale di Brindisi che aveva posto a suo carico il pagamento diun assegno divorzile di € 500 00 in favore dell ex coniuge sig.ra* *La Corte d appello di Lecce con sentenza del 6 aprile 2022 lo harigettato evidenziando lo squilibrio economico reddituale tra gli exconiugi e la finalità anche compensativa dell assegno divorzile inconsiderazione della lunga durata del matrimonio e del contributodella * alla conduzione del menage familiare e all ascesaprofessionale del marito.Il * propone ricorso per cassazione resistito dalla *RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di fattidecisivi imputando alla Corte territoriale di non avere valutato cheil «determinante contributo della * all interno dellafamiglia» così la sentenza impugnata era stato adeguatamentecompensato attraverso l accumulo da parte della ex coniuge diingenti risorse economico finanziarie che le avevano consentito diformare un cospicuo patrimonio personale la cui provvista avevaorigine nei redditi lavorativi prodotti da lui stesso dei cui frutti lastessa godeva attualmente in via esclusiva con l effetto che lasproporzione economica era solo apparente. * evidenzia che gliimmobili della * la casa familiare intestata a sé e un altroimmobile cointestato agli ex coniugi erano stati acquistati conrisorse dello stesso * mediante addebito delle rate di mutuo suun conto cointestato sul quale affluivano solo le proprie entratementre la * era unica titolare di un conto individuale sulquale erano canalizzate le entrate personali e le ingenti sommeprelevate dal conto cointestato e accantonate a scopo diinvestimento si segnalano prelievi di € 150.000 00 e di €2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15929/2022Numero sezionale 1361/2023Numero di raccolta generale 9512/2023110.000 00 oltre ad essere proprietaria di ulteriori due immobiliData pubblicazione 06/04/2023donatile dal padre.Il secondo motivo denuncia violazione di legge per avere lasentenza impugnata attribuito l assegno divorzile in funzionecompensativa senza valutare minimamente se la asserita eapparente sproporzione economica tra gli ex coniugi fossecausalmente riconducibile alle scelte matrimoniali condivise tenutoconto che la * aveva accumulato un consistente patrimonioimmobiliare e di conseguenza aveva una capacità economicasuperiore al marito potendo beneficiare degli acquisti fatti dallacoppia in costanza di matrimonio attingendo dai redditi prodottiprevalentemente dal ricorrente.I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente e sonofondati nei seguenti termini.La sentenza fonda il diritto all assegno divorzile sulla constatazionedella sproporzione reddituale tra gli ex coniugi favorevole al *valorizzata non ai fini della prova della non autosufficienzaeconomica della * – che non sussiste ad avviso della Corteterritoriale ‒ ma dell esigenza perequativa compensativadell assegno divorzile in ragione del «determinante contributo della* all interno della famiglia».* il travisamento della funzione compensativa dell assegnoche non è volta a retribuire ex post il coniuge per l attivitàendofamiliare svolta durante la vita coniugale ma a compensarlo inpresenza di una significativa sproporzione economica rispettoall altro coniuge manifestatasi dopo lo scioglimento del vincoloche non vi sarebbe stata se egli non avesse per una sceltacondivisa sacrificato concrete aspettative professionali e redditualiper dedicarsi prevalentemente all attività domestica cfr. *29920/2022 . Si dovrebbe inoltre considerare che anche l attivitàprofessionale svolta dall altro coniuge all esterno della famiglia è diregola fattore decisivo per la formazione del patrimonio familiare3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15929/2022Numero sezionale 1361/2023destinato a riverberarsi positivamente sui singoli componenti dellaNumero di raccolta generale 9512/2023famiglia e sull altro coniuge Data pubblicazione 06/04/2023Il giudice di merito – per riconoscere l assegno in funzionecompensativa all ex coniuge richiedente – è tenuto a dare contocon adeguata motivazione del nesso di causalità tra le scelte diconduzione della vita familiare e la sproporzione economicaesistente al momento dello scioglimento del matrimonio. * deveverificare se quella sproporzione sia determinata direttamente dalladecisione condivisa di rinunciare alla o parzialmente sacrificarela attività lavorativa all esterno della famiglia oppure da fattoripregressi e indipendenti legati alle diverse condizioni e percorsi divita dei singoli coniugi alle loro attitudini esperienze e scelteindividuali nel quale ultimo caso non potrà ravvisarsi un nessocausale tra la sproporzione reddituale e il venir meno del vincolomatrimoniale.La sentenza impugnata non argomentando alcunché a taleriguardo né spiegando in cosa si sia concretizzato il «sostegnoall ascesa carrieristica del marito» offerto dalla * hafalsamento creato un automatismo di tipo pararetributivo – conriferimento ad una attività cd. domestica insuscettibile dicompensazione monetaria in termini di corrispettività vigente ilrapporto matrimoniale – che è estraneo alla previsione normativadi cui all art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 omettendoanche di considerare che la richiedente ha anch ella svolto unaregolare attività professionale funzionaria della regione all esternodella famiglia.La Corte territoriale non si è confrontata con il principio secondocui laddove il patrimonio dell ex coniuge richiedente sia statoformato durante il matrimonio con l apporto prevalente dei benidell altro si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruoloendofamiliare svolto dal richiedente e – tenuto conto dellacomposizione dell entità e dell attitudine all accrescimento di tale4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15929/2022Numero sezionale 1361/2023patrimonio – sia stato già compensato l eventuale sacrificio delleNumero di raccolta generale 9512/2023aspettative professionali oltre che realizzata con tali attDraitba puuzbbiolicnaziio ne 06/04/2023l esigenza perequativa per cui non è dovuto l assegno di divorzio cfr. * 21926/2019 . Si è anche osservato che nella valutazionedelle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi ai finidell attribuzione e quantificazione dell assegno divorzile ex art. 5comma 6 della legge n. 898 del 1970 succ. mod. il giudice ètenuto a valutare se e in che misura l esigenza di riequilibrio dellecondizioni degli ex coniugi cui è funzionale l istituto dell assegnodivorzile non sia già coperta dal regime patrimoniale presceltogiacché se i coniugi abbiano optato per la comunione ciò potràaver determinato all esito della divisione dei beni residui unincremento del patrimonio del coniuge richiedente tale daescludere o ridurre la detta esigenza cfr. * 11787/2021 .* specie la Corte non ha indagato sulle modalità di formazionedel patrimonio mobiliare e immobiliare della * giàimplicitamente valutato come idoneo a garantirle l autosufficienzaeconomica se cioè sia costituito da entrate di provenienzaesclusiva della richiedente o come sostenuto nel ricorso diprovenienza concorrente del * la sentenza dà atto delpagamento da parte di quest ultimo delle rate del mutuo della casaconiugale nel qual caso l esigenza compensativa risulterebbe giàsoddisfatta in tutto o in parte nel corso del rapporto coniugale.Per altro verso la valutazione delle condizioni economiche delricorrente si fonda su astrazioni argomentative rivelatrici diapparenza motivazionale volte a valorizzare voci di entrataapparenti come la somma riscossa a titolo di risarcimento deldanno per emotrasfusioni infette subite dal genitore deceduto osminuire voci di spese esistenti per cure mediche ed esposizioniverso le banche per finanziamenti ricevuti sulla base di valutazioniapodittiche.5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15929/2022Numero sezionale 1361/2023Numero di raccolta generale 9512/2023In conclusione in accoglimento dei primi due motivi assorbito ilData pubblicazione 06/04/2023terzo la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Cortedistrettuale per un nuovo esame e per le spese.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15929/2022Numero sezionale 1361/2023Numero di raccolta generale 9512/2023Data pubblicazione 06/04/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** [OSCURATO:PERSONA] Presidenteassegno divorzile* * Consigliere * CC* * Consigliere* * * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15929/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] ** 36 presso lo studio dell avvocato * ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * rappresentato e difeso dall avvocato ** * controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO LECCE n. 443/2022depositata il 06/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2023dal Consigliere * * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15929/2022Numero sezionale 1361/2023Numero di raccolta generale 9512/2023Data pubblicazione 06/04/2023Il sig. * * ha proposto appello avverso la sentenza deltribunale di Brindisi che aveva posto a suo carico il pagamento diun assegno divorzile di € 500 00 in favore dell ex coniuge sig.ra* *La Corte d appello di Lecce con sentenza del 6 aprile 2022 lo harigettato evidenziando lo squilibrio economico reddituale tra gli exconiugi e la finalità anche compensativa dell assegno divorzile inconsiderazione della lunga durata del matrimonio e del contributodella * alla conduzione del menage familiare e all ascesaprofessionale del marito.Il * propone ricorso per cassazione resistito dalla *RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di fattidecisivi imputando alla Corte territoriale di non avere valutato cheil «determinante contributo della * all interno dellafamiglia» così la sentenza impugnata era stato adeguatamentecompensato attraverso l accumulo da parte della ex coniuge diingenti risorse economico finanziarie che le avevano consentito diformare un cospicuo patrimonio personale la cui provvista avevaorigine nei redditi lavorativi prodotti da lui stesso dei cui frutti lastessa godeva attualmente in via esclusiva con l effetto che lasproporzione economica era solo apparente. * evidenzia che gliimmobili della * la casa familiare intestata a sé e un altroimmobile cointestato agli ex coniugi erano stati acquistati conrisorse dello stesso * mediante addebito delle rate di mutuo suun conto cointestato sul quale affluivano solo le proprie entratementre la * era unica titolare di un conto individuale sulquale erano canalizzate le entrate personali e le ingenti sommeprelevate dal conto cointestato e accantonate a scopo diinvestimento si segnalano prelievi di € 150.000 00 e di €2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15929/2022Numero sezionale 1361/2023Numero di raccolta generale 9512/2023110.000 00 oltre ad essere proprietaria di ulteriori due immobiliData pubblicazione 06/04/2023donatile dal padre.Il secondo motivo denuncia violazione di legge per avere lasentenza impugnata attribuito l assegno divorzile in funzionecompensativa senza valutare minimamente se la asserita eapparente sproporzione economica tra gli ex coniugi fossecausalmente riconducibile alle scelte matrimoniali condivise tenutoconto che la * aveva accumulato un consistente patrimonioimmobiliare e di conseguenza aveva una capacità economicasuperiore al marito potendo beneficiare degli acquisti fatti dallacoppia in costanza di matrimonio attingendo dai redditi prodottiprevalentemente dal ricorrente.I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente e sonofondati nei seguenti termini.La sentenza fonda il diritto all assegno divorzile sulla constatazionedella sproporzione reddituale tra gli ex coniugi favorevole al *valorizzata non ai fini della prova della non autosufficienzaeconomica della * – che non sussiste ad avviso della Corteterritoriale ‒ ma dell esigenza perequativa compensativadell assegno divorzile in ragione del «determinante contributo della* all interno della famiglia».* il travisamento della funzione compensativa dell assegnoche non è volta a retribuire ex post il coniuge per l attivitàendofamiliare svolta durante la vita coniugale ma a compensarlo inpresenza di una significativa sproporzione economica rispettoall altro coniuge manifestatasi dopo lo scioglimento del vincoloche non vi sarebbe stata se egli non avesse per una sceltacondivisa sacrificato concrete aspettative professionali e redditualiper dedicarsi prevalentemente all attività domestica cfr. *29920/2022 . Si dovrebbe inoltre considerare che anche l attivitàprofessionale svolta dall altro coniuge all esterno della famiglia è diregola fattore decisivo per la formazione del patrimonio familiare3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15929/2022Numero sezionale 1361/2023destinato a riverberarsi positivamente sui singoli componenti dellaNumero di raccolta generale 9512/2023famiglia e sull altro coniuge Data pubblicazione 06/04/2023Il giudice di merito – per riconoscere l assegno in funzionecompensativa all ex coniuge richiedente – è tenuto a dare contocon adeguata motivazione del nesso di causalità tra le scelte diconduzione della vita familiare e la sproporzione economicaesistente al momento dello scioglimento del matrimonio. * deveverificare se quella sproporzione sia determinata direttamente dalladecisione condivisa di rinunciare alla o parzialmente sacrificarela attività lavorativa all esterno della famiglia oppure da fattoripregressi e indipendenti legati alle diverse condizioni e percorsi divita dei singoli coniugi alle loro attitudini esperienze e scelteindividuali nel quale ultimo caso non potrà ravvisarsi un nessocausale tra la sproporzione reddituale e il venir meno del vincolomatrimoniale.La sentenza impugnata non argomentando alcunché a taleriguardo né spiegando in cosa si sia concretizzato il «sostegnoall ascesa carrieristica del marito» offerto dalla * hafalsamento creato un automatismo di tipo pararetributivo – conriferimento ad una attività cd. domestica insuscettibile dicompensazione monetaria in termini di corrispettività vigente ilrapporto matrimoniale – che è estraneo alla previsione normativadi cui all art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 omettendoanche di considerare che la richiedente ha anch ella svolto unaregolare attività professionale funzionaria della regione all esternodella famiglia.La Corte territoriale non si è confrontata con il principio secondocui laddove il patrimonio dell ex coniuge richiedente sia statoformato durante il matrimonio con l apporto prevalente dei benidell altro si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruoloendofamiliare svolto dal richiedente e – tenuto conto dellacomposizione dell entità e dell attitudine all accrescimento di tale4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15929/2022Numero sezionale 1361/2023patrimonio – sia stato già compensato l eventuale sacrificio delleNumero di raccolta generale 9512/2023aspettative professionali oltre che realizzata con tali attDraitba puuzbbiolicnaziio ne 06/04/2023l esigenza perequativa per cui non è dovuto l assegno di divorzio cfr. * 21926/2019 . Si è anche osservato che nella valutazionedelle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi ai finidell attribuzione e quantificazione dell assegno divorzile ex art. 5comma 6 della legge n. 898 del 1970 succ. mod. il giudice ètenuto a valutare se e in che misura l esigenza di riequilibrio dellecondizioni degli ex coniugi cui è funzionale l istituto dell assegnodivorzile non sia già coperta dal regime patrimoniale presceltogiacché se i coniugi abbiano optato per la comunione ciò potràaver determinato all esito della divisione dei beni residui unincremento del patrimonio del coniuge richiedente tale daescludere o ridurre la detta esigenza cfr. * 11787/2021 .* specie la Corte non ha indagato sulle modalità di formazionedel patrimonio mobiliare e immobiliare della * giàimplicitamente valutato come idoneo a garantirle l autosufficienzaeconomica se cioè sia costituito da entrate di provenienzaesclusiva della richiedente o come sostenuto nel ricorso diprovenienza concorrente del * la sentenza dà atto delpagamento da parte di quest ultimo delle rate del mutuo della casaconiugale nel qual caso l esigenza compensativa risulterebbe giàsoddisfatta in tutto o in parte nel corso del rapporto coniugale.Per altro verso la valutazione delle condizioni economiche delricorrente si fonda su astrazioni argomentative rivelatrici diapparenza motivazionale volte a valorizzare voci di entrataapparenti come la somma riscossa a titolo di risarcimento deldanno per emotrasfusioni infette subite dal genitore deceduto osminuire voci di spese esistenti per cure mediche ed esposizioniverso le banche per finanziamenti ricevuti sulla base di valutazioniapodittiche.5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15929/2022Numero sezionale 1361/2023Numero di raccolta generale 9512/2023In conclusione in accoglimento dei primi due motivi assorbito ilData pubblicazione 06/04/2023terzo la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Cortedistrettuale per un nuovo esame e per le spese. *La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d appello di Lecce indiversa composizione anche per le spese.* dei dati personali.Così deciso in Roma il 13/03/2023.Il Presidente* BISOGNI6 di 6* **La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d appello di Lecce indiversa composizione anche per le spese.* dei dati personali.Così deciso in Roma il 13/03/2023.Il Presidente* BISOGNI6 di 6* *