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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10137/2026

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studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bisignani, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degliindirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C,elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso,con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrenti -Numero registro generale 13225/2021Numero sezionale 2958/2025Numero di raccolta generale 10137/2026Data pubblicazione 19/04/2026avverso la sentenza n. 236/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,pubblicata il 26/2/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/3/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che:- con ricorso notificato in data 30/4/2021, [OSCURATO:PERSONA] hachiesto la cassazione della sentenza n. 236/2021 della Corte d’appellodi Genova che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza delTribunale di Genova n.544/2018 che aveva respinto la sua domanda diaccertamento di alcune donazioni indirette asseritamente disposte daigenitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], lesive della sua quota di legittima;- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c, hannoresistito con controricorso;- con atto del 20/11/25 la ricorrente ha rinunciato al ricorso peraccordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presentegiudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese;- i controricorrenti hanno dichiarato di accettare l’atto di rinuncia;- la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in attounivoco in tal senso e sottoscritto dai difensori muniti dei relativi poteri,sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogoad alcuna pronuncia sulle spese;- in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trovaapplicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, in quanto tale misurasi applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraRic. 2021 n. 13225 sez.

S2 - ad. 4-12-2025 -2-Numero registro generale 13225/2021Numero sezionale 2958/2025Numero di raccolta generale 10137/2026Data pubblicazione 19/04/2026eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonsuscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez.

U,n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.Il PresidenteRic. 2021 n. 13225 sez.

S2 - ad. 4-12-2025 -3-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bisignani, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degliindirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C,elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso,con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrenti -Numero registro generale 13225/2021Numero sezionale 2958/2025Numero di raccolta generale 10137/2026Data pubblicazione 19/04/2026avverso la sentenza n. 236/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,pubblicata il 26/2/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/3/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che:- con ricorso notificato in data 30/4/2021, [OSCURATO:PERSONA] hachiesto la cassazione della sentenza n. 236/2021 della Corte d’appellodi Genova che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza delTribunale di Genova n.544/2018 che aveva respinto la sua domanda diaccertamento di alcune donazioni indirette asseritamente disposte daigenitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], lesive della sua quota di legittima;- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c, hannoresistito con controricorso;- con atto del 20/11/25 la ricorrente ha rinunciato al ricorso peraccordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presentegiudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese;- i controricorrenti hanno dichiarato di accettare l’atto di rinuncia;- la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in attounivoco in tal senso e sottoscritto dai difensori muniti dei relativi poteri,sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogoad alcuna pronuncia sulle spese;- in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trovaapplicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misurasi applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraRic. 2021 n. 13225 sez. S2 - ad. 4-12-2025 -2-Numero registro generale 13225/2021Numero sezionale 2958/2025Numero di raccolta generale 10137/2026Data pubblicazione 19/04/2026eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonsuscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U,n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.Il PresidenteRic. 2021 n. 13225 sez. S2 - ad. 4-12-2025 -3-
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