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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 29418/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15581/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto R.G. 340/2020 rep. 1594/2021,depositata il 19 - 4 - 2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 - 10-2021dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] agì monitoriamente avanti il Tribunale di Tarantonei confronti del Comune di Palagiano per ottenere il pagamento del residuo compenso di Euro 21.000,00 per prestazioni professionali svolte in giudizio civile a favore del Comune, deducendo che l’ente era rimasto parzialmente inadempiente alla transazione con OGGETTO: contratto di patrocinio con il Comune – transazione sui compensi RG.15581/2021 C.C.29-10-2025 la quale le parti avevano determinato il compenso complessivo a lui spettante in Euro 45.000,00.

Il Comune ha proposto opposizione con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., il Tribunale di Taranto in composizione monocratica ha dichiarato l’opposizione tempestiva e fondata nel merito,in quanto l’atto di transazione non era “assistito da un conforme provvedimento dell’organo munito del potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione”. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneche, con ordinanza n.28005/2019 depositata il 10-11-2019 è stato accolto, dichiarando la nullità dell’ordinanza impugnata in quanto pronunciata da giudice monocratico in violazione dell’art. 14 co.2 d.lgs. 150/2011, secondo il quale la decisione spettava al tribunale in composizione collegiale. [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio, che il Tribunale di Taranto in composizione collegiale ha deciso con ordinanza depositata il 19-4-2021, rigettando la domanda di pagamento dei compensi e condannando l’avvocato ricorrente alla rifusione a favore del Comune delle spese di tutti i gradi e del giudizio di legittimità.

L’ordinanza ha rigettato l’eccezione di tardività dell’opposizione, in quanto il ricorso in opposizione era stato depositato il 19-5-2017 e quindi entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta in data 1 1 - 4 - 2017.

Nel merito, l’ordinanza ha considerato che l’avvocato aveva agito in forza dell’atto di transazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] da lui concluso con il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palagiano, con il quale le parti avevano determinato in via transattiva in Euro 45.000,00 l’onorario spettante all’avvocato per la difesa dell’ente in giudizio; ha rilevato che l’atto risultava firmato soltanto dal [OSCURATO:PERSONA], in assenza di delibera autorizzativa della [OSCURATO:PERSONA], senza che la precedente delibera n. 185/2007 che aveva autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] a stare in giudizio lo avesse munito anche del potere di transigere; l’atto richiedevaanche la previsione della copertura di spesa con specifico impegno nel bilancio di previsione, che non vi era stata, tantoche in data 31-12-2015 era stato negato il visto di regolarità contabile alla determina di impegno di spesa relativa all’acconto richiesto dall’avvocato; ha rilevato la violazione dell’art. 191 TUEL e la nullità della transazione, in quanto adottata in assenza di delibera autorizzativa di spesa. 2.Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Il Comune di Palagiano ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglioil ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

All’esito della camera di consiglio del 29-10-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione formulata dal ricorrente nella memoria illustrativa, in ordine alla carenza di procura in capo al Comune controricorrente, perché la procura speciale , nonostante non contenga riferimento al giudizio di cassazione, è stata rilasciata, in forma analogica, su foglio separato ed è stata notificata alla controparte e depositata unitamente al ricorso redatto in forma digitale, in copia digitalizzata .

Quindi, sussistono i presupposti per applicareil principi o enu nciat o da Cass. Sez.

U 19 - 1 - 2024 n. 2077 (Rv. 669830-01)secondo il quale, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l’atto è stato notificato ovvero mediante inserimento nella busta telematica di una copia digitalizzata della procura alle liti redatta su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa della parte e autenticata dal difensore, integra l’ipotesi ex art. 83 co.3 cod. proc. civ. di procura speciale apposta in calce al ricorso; ne consegue che la procura stessa è da ritenere valida , in difetto di espressioni che univocamente conducano a escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione(nello stesso senso Cass. Sez. 1 25-6-2025 n. 17017 Rv. 674907-01).

Passando all’esame dei motivi, con il primo di essi, rubricato “improseguibilità e/o improcedibilità dell’opposizione.

Illegittimità dell’impugnata ordinanza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 641 e art. 647 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., 1° co., n.3”, il ricorrente lamenta che non sia stata accolta la sua eccezione di tardività dell’opposizioneal decreto ingiuntivo ; evidenzia che, diversamente da quanto affermato dall’ordinanza impugnata, il deposito del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo era avvenuto in forma telematica e sostiene che l’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione sia avvenutatardivamente il 30 - 5 - 2017, mentre il relativo termine scadeva il 21-5-2017 a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta in data 11-4-2017.

Dichiara che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si abbia per iniziato non dal giorno del deposito in cancelleria del ricorso in opposizione avvenuto il 19-5- 2017, ma dal momento in cui il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza sia notificato all'opposto; aggiunge che da ciò consegua che il termine di quaranta giorni ex art. 641 cod. proc. civ. vada calcolato considerando la data di iscrizione a ruolo dell’atto di opposizione corrispondente alla costituzione in giudizio dell’opponente, che nella fattispecie è avvenuta il 30-5-2017.

Il motivo è infondato, in quanto lo stesso ricorrente riconosce quanto attestato anche dall’ordinanza impugnata, in ordine al fatto che il depositoin cancelleria del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo era avvenuto in data 19-5-2017 e perciò entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo; la circostanza che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente dichiarato che il deposito in data 19-5-2017 era stato cartaceo, anziché telematico come evidenziato dal ricorrente ( e infatti dichiarato anche nella prima ordinanza, poi cassata, che faceva anche riferimento alla relativa comunicazione di cancelleria presente nel fascicolo), non incide sul fatto che sia alla data del 19-5-2017 che si debba fare riferimento al fine di ritenere la tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

Infatti, è pacifico che nei procedimenti che iniziano con ricorso la costituzione del ricorrente avviene con il deposito del ricorso e non è necessaria anche istanza di iscrizione a ruolo (Cass. Sez. 3 8-10-1970 n. 1897 Rv. 347898-01, Cass. Sez. 1 9-7-1979 n. 3927 Rv. 400389- 01), in quanto l’art. 168 cod. proc. civ. disciplina la costituzione dell’attore nelle cause instaurate con atto di citazionee l’art. 415 cod. proc. civ. prevede il deposito soltanto del ricorso con i documenti in esso indicati.

E’ altresì acquisito che, nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre con ricorso, è sufficiente che il ricorso venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ.; infatti, sulla base di questo presupposto si è formato l’indirizzo secondo il quale, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre con ricorso ed erroneamente proposta con citazione, la citazione produce gli effetti del ricorso,se comunque venga depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ. (Cass. Sez.

U 13-1-2022 n. 927 Rv. 663586-03, Cass. Sez. 6-3 12-3-2019 n. 7071 Rv. 653442-01, Cass. Sez. 6-3 19-9-2017 Rv. 645711-01).

Quindi la circostanza che, a fronte del deposito del ricorso in opposizione il 19-5-2017 la cancelleria abbia iscritto al SICID solo il 30- 5-2017 l’evento “aperto procedimento di opposizione”, come valorizza il ricorrente, non significa che l’opposizione al decreto in giuntivo sia stata instaurata in quella data, ma indica soltanto l’errore della cancelleria, per non avere fatto riferimento alla data di deposito del ricorsoquale data di instaurazione del giudizio di opposizione. 2.Con il secondo motivo, intitolato “illegittimità dell’impugnata ordinanza per violazione delle norme del TUEL ed errata applicazione di norme di contabilità pubblica – violazione di norme in tema di contratti: artt. 1418, 1441 e 1442 c.c. in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che, nel dichiarare la nullità della transazione, il Tribunale abbia ignorato che il [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 36 TUEL è organo di governo e ai sensi dell’art. 50 TUEL è responsabile dell’amministrazione e rappresenta l’ente, per cui può transigere ex art. 1965 cod. civ. le controversie delle quali è parte il Comune che rappresenta.

Evidenzia che i vizi del procedimento amministrativo relativi al compimento dell’attività negoziale da parte della P.A. provocano eventualmente annullabilità, ma nell’atto di opposizione il Comune non aveva proposto la relativa richiesta, formulata solo negli atti conclusivi in modo inammissibile; aggiunge che la nullità prevista per la mancata previsione della copertura di spesa non riguarda le deliberazioni aventi a oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie. 3.Con il terzo motivo, “illegittimità dell’impugnata ordinanza sotto altro aspetto in violazione dell’art. 394 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., art.1441 c.c., in relazione all’art. 360 1° co., n. 3 c.p.c.; nullità dell’impugnata ordinanza per violazione di norme processuali in relazione all’art. 360 1° co. n. 4 c.p.c.”,il ricorrente evidenzia che nel ricorso in opposizione il Comune non aveva proposto domanda volta a ottenerel’annullamento o la dichiarazione di nullità della transazione , ma si era limitato a dedurre che la transazione non era stata approvata dalla giunta comunale e violava disposizioni in tema di contabilità pubblica; aggiunge che solo nelle note conclusionali del giudizio di rinvio il Comune aveva introdotto nuove eccezioni e domande che modificavano la controversia, in violazione del relativo divieto valevole per il giudizio di rinvio. 4.Con il quarto motivo, “illegittimità dell’impugnata ordinanza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio – vizio di motivazione in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”, il ricorrente ulteriormente sostiene che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], prima di transigere, avrebbe dovuto avere la delibera autorizzativa e la previsione della copertura di spesa, anche richiamando la comunicazione del responsabile del Comune di data 31-12-2015 che non apportava alcun contributo a sostegno della decisione. 5.Con il quinto motivo, “errata applicazione di norme di diritto in materia contrattuale – violazione degli artt.1175, 1218, 1372, 1375 cod. civ. e 153 TUEL – violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente evidenzia come sia pacifico che tra l’avvocato e il Comune sia intercorso un contratto di patrocinio e come la mancata ultimazione dell’iter procedimentale relativo alla transazione non possa ricadere sul creditore, il quale aveva adempiuto alla sua obbligazione; quindi sostiene che l’ente abbia violato i principi di correttezza che impongono alle parti del rapporto contrattuale un dovere di solidarietà.

La disamina dei motivi dal secondo al quinto, eseguita unitariamente stante la continuità di argomentazioni, in primo luogo impone di osservare come sia principio saldamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità, maturato sul filo di una regola procedimentale che ha fonte negli artt. 284 e 288 R.d. 3 marzo 1934 n. 383, poi perpetuata nell’art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66 conv. con mod. in legge dall’art. 1 co.1 legge 24 aprile 1989 n. 144, nell’art. 35 d.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e di seguitonell’art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa; in mancanza, sussiste la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del contratto stipulato in attuazione della delibera (Cass. Sez. 1 13-6-2018 n. 15410 Rv. 649129-01, Cass. Sez. 2 11-6- 2018 n. 15050 Rv. 649072-01, Cass.Sez. 1 18 - 11 - 2011 n. 24303 Rv. 620602-01, Cass. Sez. 1 28 - 12 - 2010 n. 26202 Rv. 615772 - 01 , Cass .

Sez. 1 26-5-2010 n. 12880 Rv. 613213-01).

Inoltre,si osserva come sia consolidato il principio secondo il quale il requisito della forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A. è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., in quanto l’esercizio della rappresentanza giudiziale attraverso la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo, perfeziona, mediante l’incontro della volontà delle parti, l’accordo contrattuale in forma scritta (cfr. Cass. Sez. 2 16-1- 2024 n. 1571 Rv. 669976-01, e precedenti ivi richiamati, per tutte).

E’ altresìacquisito che la procura non necessita, se conferita dal [OSCURATO:PERSONA], né di previa determina né di autorizzazione della Giunta comunale, perché nell’ordinamento delle autonomie locali di cui al d.lgs. 18-8- 2000 n. 267 competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il [OSCURATO:PERSONA] e la delibera della Giunta è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass. Sez. 1 21-6-2018 n. 16457 Rv. 649690 - 01 , Cass. Sez. 6 - 2 23 - 3 - 2016 n. 5802 Rv. 639185-01, Cass. Sez.

L 10-6-2010 n. 13968 Rv. 613950, per tutte).

E’ stato altresì enunciato il principio secondo il quale la nullità di diritto per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario non riguarda le deliberazioni aventi a oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all’atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio “spese processuali”, concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura; analogamente, è stato enunciato il principio secondo il qualela nullità per le delibere degli enti locali come conseguenza dell’omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive e non è applicabile nel caso di spesa relativa alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l’incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell’ente di una voce generale inerente alle spese di lite(Cass. Sez. 2 30 - 11 - 2020 n. 27309, non massimata, da pag.2, Cass. Sez. 2 19 - 10 - 2020 n. 22652 , non massimata, pag.5, Cass. Sez. 1 22-5-2019 n. 13913 Rv. 654175-01, Cass. Sez. 3 25 - 1 - 2018 n. 1830, non massimata, da pag.7, Cass. Sez. 3 11 - 7 - 2017 n. 17056 Rv. 644963-01, Cass. Sez.

U 26 luglio 2002 n. 11098 Rv. 556298,Cass.

Sez. 1 22-10- 1999 n. 11859 Rv. 530729 - 01 ) .

Dando continuità ai principi esposti, si deve considerare come nella fattispecie si discutadi contratto distinto e successivo rispetto al contrattodi patrocinio, e cioè della transazione conclusa tra l’avvocato e il Comune, rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto la determinazione in Euro 45.000,00 de l compenso al difensore per l’attivitàgià svolta di difesa in giudizio dell’ente .

Ciò comporta che a talecontratto non s ia no applicabili i principi elaborati con riguardo agli impegni di spesa per la partecipazione a controversie giudiziarie, ma si debba applicare il principio inderogabile della necessità dell’impegno di spesa, la cui violazione comporta la radicale nullità del contratto.

Ne consegue che sono infondat i il secondo e il quarto motivo di ricorso, in quanto l’ordinanza impugnata ha legittimamente rilevato la nullità della transazione ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 267/2000, in quanto conclusasenza il relativo e necessario impegno di spesa.

E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la questione della nullità della transazione perché conclusa senza impegno di spesa emergeva già dagli atti di causa e non è stata dedotta per la prima volta nel giudizio di rinvio.

Basti rilevare comegià la prima ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto in composizione monocratica, poi cassata, avesse accolto l’opposizione in ragione della mancanza dell’impegno di spesa e perciò della copertura finanzia; trattandosi di invalidità rilevabile anche d’ufficio, in quanto derivante dalla violazione di norme imperative (cfr. Cass. 15050/2018, già citata), non hanno alcun rilievo le ulteriori deduzioni svolte dal ricorrente.

E’ infondato anche il quinto motivo, perchénon è in discussione il diritto dell’avvocato di ottenere il pagamento per le prestazioni giudiziali rese a favore del Comune in forza di contratto di patrocinio concluso con il [OSCURATO:PERSONA], il quale ne aveva il relativo potere.

Esattamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto che la transazione, in quanto affetta da nullità per le ragioni esposte, non potesse costituire il titolo per ottenere il pagamento dell’importo oggetto di transazione e della domanda proposta in causa.

Non è configurabile a carico del Comune alcuna violazione dei principi di correttezza evocati nel motivo, perché la nullità dell’atto di transazione consegue dalla piana applicazione delle previsioni dell’art. 191 d.lgs. 267/2000 e, si ripete, non incidein sé sul diritto del professionista a ottenere il pagamento del compenso per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico legittimamente affidato. 6.Con il sesto motivo, “errata applicazione e violazione degli artt. 382, 385, 91 e 336 co.1 c.p.c. in relazione all’art. 360 1° co. n. 3 c.p.c.”, il ricorrente censura la liquidazione delle spese di lite, sostenendo che erroneamente siano state poste a carico dell’avvocato sia le spese del primo giudizio conclusosi con l’ordinanza cassata sia le spese del giudizio di legittimità, nel quale il Comune non aveva svolto attività difensiva.

Questomotivo è fondato limitatamente alle spese del precedente giudizio di legittimità.

In ordine alle spese del giudizio conclusosi con l’ordinanza cassata, legittimamente il Tribunale le ha poste a carico dell’avvocato, in quanto il principio della soccombenza deve essere applicato considerando l’esito globale del giudizio, piuttosto che il risultato dei diversi gradi; enunciando questo principio, Cass. Sez.

U 8-11-2022 n. 32906 (Rv. 666076-01) ha aggiunto che il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma in relazione all’esito finale dellalite, sicché può legittimamente condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle spese in favore della controparte.

Quindi, non rileva in sé che la prima ordinanza sia stata cassata in accoglimento del ricorso dell’avvocato, in quanto il medesimosi è visto rigettare integralmente la sua domanda all’esito del giudizio di rinvio.

Invece, erroneamente il Tribunale ha riconosciuto a favore del Comune le spese del giudizio di legittimità -che ha liquidato in Euro 2.600,00 per onorari, oltre accessori-, perché il Comune di Palagiano nel giudizio di Cassazione era rimasto intimato, senza svolgere attività difensiva.

Per l’effetto l’ordinanza impugnata deve essere cassata limitatamente al motivo accolto; non essendo necessari altri accertamenti di fatto, decidendo nel meritoex art. 384 co. 2 cod. proc. civ., si esclude il diritto del Comune di Palagi a no alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza n. 28005/2019.

In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, si giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità per la quota di un terzo, mentre la residua frazione di due terzi va posta a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M La Corte accoglie per quanto di ragione il sesto motivo di ricorso e rigettaper il resto il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la rifusione a favore del Comune di Palagiano delle spese del giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza n. 28005/2019; compensa per la quota di un terzo le spese del presente giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15581/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto R.G. 340/2020 rep. 1594/2021,depositata il 19 - 4 - 2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 - 10-2021dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] agì monitoriamente avanti il Tribunale di Tarantonei confronti del Comune di Palagiano per ottenere il pagamento del residuo compenso di Euro 21.000,00 per prestazioni professionali svolte in giudizio civile a favore del Comune, deducendo che l’ente era rimasto parzialmente inadempiente alla transazione con OGGETTO: contratto di patrocinio con il Comune – transazione sui compensi RG.15581/2021 C.C.29-10-2025 la quale le parti avevano determinato il compenso complessivo a lui spettante in Euro 45.000,00. Il Comune ha proposto opposizione con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., il Tribunale di Taranto in composizione monocratica ha dichiarato l’opposizione tempestiva e fondata nel merito,in quanto l’atto di transazione non era “assistito da un conforme provvedimento dell’organo munito del potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione”. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneche, con ordinanza n.28005/2019 depositata il 10-11-2019 è stato accolto, dichiarando la nullità dell’ordinanza impugnata in quanto pronunciata da giudice monocratico in violazione dell’art. 14 co.2 d.lgs. 150/2011, secondo il quale la decisione spettava al tribunale in composizione collegiale. [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio, che il Tribunale di Taranto in composizione collegiale ha deciso con ordinanza depositata il 19-4-2021, rigettando la domanda di pagamento dei compensi e condannando l’avvocato ricorrente alla rifusione a favore del Comune delle spese di tutti i gradi e del giudizio di legittimità. L’ordinanza ha rigettato l’eccezione di tardività dell’opposizione, in quanto il ricorso in opposizione era stato depositato il 19-5-2017 e quindi entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta in data 1 1 - 4 - 2017. Nel merito, l’ordinanza ha considerato che l’avvocato aveva agito in forza dell’atto di transazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] da lui concluso con il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palagiano, con il quale le parti avevano determinato in via transattiva in Euro 45.000,00 l’onorario spettante all’avvocato per la difesa dell’ente in giudizio; ha rilevato che l’atto risultava firmato soltanto dal [OSCURATO:PERSONA], in assenza di delibera autorizzativa della [OSCURATO:PERSONA], senza che la precedente delibera n. 185/2007 che aveva autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] a stare in giudizio lo avesse munito anche del potere di transigere; l’atto richiedevaanche la previsione della copertura di spesa con specifico impegno nel bilancio di previsione, che non vi era stata, tantoche in data 31-12-2015 era stato negato il visto di regolarità contabile alla determina di impegno di spesa relativa all’acconto richiesto dall’avvocato; ha rilevato la violazione dell’art. 191 TUEL e la nullità della transazione, in quanto adottata in assenza di delibera autorizzativa di spesa. 2.Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Il Comune di Palagiano ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglioil ricorrente ha depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 29-10-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione formulata dal ricorrente nella memoria illustrativa, in ordine alla carenza di procura in capo al Comune controricorrente, perché la procura speciale , nonostante non contenga riferimento al giudizio di cassazione, è stata rilasciata, in forma analogica, su foglio separato ed è stata notificata alla controparte e depositata unitamente al ricorso redatto in forma digitale, in copia digitalizzata . Quindi, sussistono i presupposti per applicareil principi o enu nciat o da Cass. Sez. U 19 - 1 - 2024 n. 2077 (Rv. 669830-01)secondo il quale, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l’atto è stato notificato ovvero mediante inserimento nella busta telematica di una copia digitalizzata della procura alle liti redatta su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa della parte e autenticata dal difensore, integra l’ipotesi ex art. 83 co.3 cod. proc. civ. di procura speciale apposta in calce al ricorso; ne consegue che la procura stessa è da ritenere valida , in difetto di espressioni che univocamente conducano a escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione(nello stesso senso Cass. Sez. 1 25-6-2025 n. 17017 Rv. 674907-01). Passando all’esame dei motivi, con il primo di essi, rubricato “improseguibilità e/o improcedibilità dell’opposizione. Illegittimità dell’impugnata ordinanza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 641 e art. 647 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., 1° co., n.3”, il ricorrente lamenta che non sia stata accolta la sua eccezione di tardività dell’opposizioneal decreto ingiuntivo ; evidenzia che, diversamente da quanto affermato dall’ordinanza impugnata, il deposito del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo era avvenuto in forma telematica e sostiene che l’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione sia avvenutatardivamente il 30 - 5 - 2017, mentre il relativo termine scadeva il 21-5-2017 a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta in data 11-4-2017. Dichiara che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si abbia per iniziato non dal giorno del deposito in cancelleria del ricorso in opposizione avvenuto il 19-5- 2017, ma dal momento in cui il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza sia notificato all'opposto; aggiunge che da ciò consegua che il termine di quaranta giorni ex art. 641 cod. proc. civ. vada calcolato considerando la data di iscrizione a ruolo dell’atto di opposizione corrispondente alla costituzione in giudizio dell’opponente, che nella fattispecie è avvenuta il 30-5-2017. Il motivo è infondato, in quanto lo stesso ricorrente riconosce quanto attestato anche dall’ordinanza impugnata, in ordine al fatto che il depositoin cancelleria del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo era avvenuto in data 19-5-2017 e perciò entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo; la circostanza che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente dichiarato che il deposito in data 19-5-2017 era stato cartaceo, anziché telematico come evidenziato dal ricorrente ( e infatti dichiarato anche nella prima ordinanza, poi cassata, che faceva anche riferimento alla relativa comunicazione di cancelleria presente nel fascicolo), non incide sul fatto che sia alla data del 19-5-2017 che si debba fare riferimento al fine di ritenere la tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Infatti, è pacifico che nei procedimenti che iniziano con ricorso la costituzione del ricorrente avviene con il deposito del ricorso e non è necessaria anche istanza di iscrizione a ruolo (Cass. Sez. 3 8-10-1970 n. 1897 Rv. 347898-01, Cass. Sez. 1 9-7-1979 n. 3927 Rv. 400389- 01), in quanto l’art. 168 cod. proc. civ. disciplina la costituzione dell’attore nelle cause instaurate con atto di citazionee l’art. 415 cod. proc. civ. prevede il deposito soltanto del ricorso con i documenti in esso indicati. E’ altresì acquisito che, nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre con ricorso, è sufficiente che il ricorso venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ.; infatti, sulla base di questo presupposto si è formato l’indirizzo secondo il quale, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre con ricorso ed erroneamente proposta con citazione, la citazione produce gli effetti del ricorso,se comunque venga depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U 13-1-2022 n. 927 Rv. 663586-03, Cass. Sez. 6-3 12-3-2019 n. 7071 Rv. 653442-01, Cass. Sez. 6-3 19-9-2017 Rv. 645711-01). Quindi la circostanza che, a fronte del deposito del ricorso in opposizione il 19-5-2017 la cancelleria abbia iscritto al SICID solo il 30- 5-2017 l’evento “aperto procedimento di opposizione”, come valorizza il ricorrente, non significa che l’opposizione al decreto in giuntivo sia stata instaurata in quella data, ma indica soltanto l’errore della cancelleria, per non avere fatto riferimento alla data di deposito del ricorsoquale data di instaurazione del giudizio di opposizione. 2.Con il secondo motivo, intitolato “illegittimità dell’impugnata ordinanza per violazione delle norme del TUEL ed errata applicazione di norme di contabilità pubblica – violazione di norme in tema di contratti: artt. 1418, 1441 e 1442 c.c. in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che, nel dichiarare la nullità della transazione, il Tribunale abbia ignorato che il [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 36 TUEL è organo di governo e ai sensi dell’art. 50 TUEL è responsabile dell’amministrazione e rappresenta l’ente, per cui può transigere ex art. 1965 cod. civ. le controversie delle quali è parte il Comune che rappresenta. Evidenzia che i vizi del procedimento amministrativo relativi al compimento dell’attività negoziale da parte della P.A. provocano eventualmente annullabilità, ma nell’atto di opposizione il Comune non aveva proposto la relativa richiesta, formulata solo negli atti conclusivi in modo inammissibile; aggiunge che la nullità prevista per la mancata previsione della copertura di spesa non riguarda le deliberazioni aventi a oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie. 3.Con il terzo motivo, “illegittimità dell’impugnata ordinanza sotto altro aspetto in violazione dell’art. 394 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., art.1441 c.c., in relazione all’art. 360 1° co., n. 3 c.p.c.; nullità dell’impugnata ordinanza per violazione di norme processuali in relazione all’art. 360 1° co. n. 4 c.p.c.”,il ricorrente evidenzia che nel ricorso in opposizione il Comune non aveva proposto domanda volta a ottenerel’annullamento o la dichiarazione di nullità della transazione , ma si era limitato a dedurre che la transazione non era stata approvata dalla giunta comunale e violava disposizioni in tema di contabilità pubblica; aggiunge che solo nelle note conclusionali del giudizio di rinvio il Comune aveva introdotto nuove eccezioni e domande che modificavano la controversia, in violazione del relativo divieto valevole per il giudizio di rinvio. 4.Con il quarto motivo, “illegittimità dell’impugnata ordinanza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio – vizio di motivazione in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”, il ricorrente ulteriormente sostiene che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], prima di transigere, avrebbe dovuto avere la delibera autorizzativa e la previsione della copertura di spesa, anche richiamando la comunicazione del responsabile del Comune di data 31-12-2015 che non apportava alcun contributo a sostegno della decisione. 5.Con il quinto motivo, “errata applicazione di norme di diritto in materia contrattuale – violazione degli artt.1175, 1218, 1372, 1375 cod. civ. e 153 TUEL – violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente evidenzia come sia pacifico che tra l’avvocato e il Comune sia intercorso un contratto di patrocinio e come la mancata ultimazione dell’iter procedimentale relativo alla transazione non possa ricadere sul creditore, il quale aveva adempiuto alla sua obbligazione; quindi sostiene che l’ente abbia violato i principi di correttezza che impongono alle parti del rapporto contrattuale un dovere di solidarietà. La disamina dei motivi dal secondo al quinto, eseguita unitariamente stante la continuità di argomentazioni, in primo luogo impone di osservare come sia principio saldamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità, maturato sul filo di una regola procedimentale che ha fonte negli artt. 284 e 288 R.d. 3 marzo 1934 n. 383, poi perpetuata nell’art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66 conv. con mod. in legge dall’art. 1 co.1 legge 24 aprile 1989 n. 144, nell’art. 35 d.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e di seguitonell’art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa; in mancanza, sussiste la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del contratto stipulato in attuazione della delibera (Cass. Sez. 1 13-6-2018 n. 15410 Rv. 649129-01, Cass. Sez. 2 11-6- 2018 n. 15050 Rv. 649072-01, Cass.Sez. 1 18 - 11 - 2011 n. 24303 Rv. 620602-01, Cass. Sez. 1 28 - 12 - 2010 n. 26202 Rv. 615772 - 01 , Cass . Sez. 1 26-5-2010 n. 12880 Rv. 613213-01). Inoltre,si osserva come sia consolidato il principio secondo il quale il requisito della forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A. è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., in quanto l’esercizio della rappresentanza giudiziale attraverso la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo, perfeziona, mediante l’incontro della volontà delle parti, l’accordo contrattuale in forma scritta (cfr. Cass. Sez. 2 16-1- 2024 n. 1571 Rv. 669976-01, e precedenti ivi richiamati, per tutte). E’ altresìacquisito che la procura non necessita, se conferita dal [OSCURATO:PERSONA], né di previa determina né di autorizzazione della Giunta comunale, perché nell’ordinamento delle autonomie locali di cui al d.lgs. 18-8- 2000 n. 267 competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il [OSCURATO:PERSONA] e la delibera della Giunta è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass. Sez. 1 21-6-2018 n. 16457 Rv. 649690 - 01 , Cass. Sez. 6 - 2 23 - 3 - 2016 n. 5802 Rv. 639185-01, Cass. Sez. L 10-6-2010 n. 13968 Rv. 613950, per tutte). E’ stato altresì enunciato il principio secondo il quale la nullità di diritto per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario non riguarda le deliberazioni aventi a oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all’atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio “spese processuali”, concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura; analogamente, è stato enunciato il principio secondo il qualela nullità per le delibere degli enti locali come conseguenza dell’omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive e non è applicabile nel caso di spesa relativa alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l’incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell’ente di una voce generale inerente alle spese di lite(Cass. Sez. 2 30 - 11 - 2020 n. 27309, non massimata, da pag.2, Cass. Sez. 2 19 - 10 - 2020 n. 22652 , non massimata, pag.5, Cass. Sez. 1 22-5-2019 n. 13913 Rv. 654175-01, Cass. Sez. 3 25 - 1 - 2018 n. 1830, non massimata, da pag.7, Cass. Sez. 3 11 - 7 - 2017 n. 17056 Rv. 644963-01, Cass. Sez. U 26 luglio 2002 n. 11098 Rv. 556298,Cass. Sez. 1 22-10- 1999 n. 11859 Rv. 530729 - 01 ) . Dando continuità ai principi esposti, si deve considerare come nella fattispecie si discutadi contratto distinto e successivo rispetto al contrattodi patrocinio, e cioè della transazione conclusa tra l’avvocato e il Comune, rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto la determinazione in Euro 45.000,00 de l compenso al difensore per l’attivitàgià svolta di difesa in giudizio dell’ente . Ciò comporta che a talecontratto non s ia no applicabili i principi elaborati con riguardo agli impegni di spesa per la partecipazione a controversie giudiziarie, ma si debba applicare il principio inderogabile della necessità dell’impegno di spesa, la cui violazione comporta la radicale nullità del contratto. Ne consegue che sono infondat i il secondo e il quarto motivo di ricorso, in quanto l’ordinanza impugnata ha legittimamente rilevato la nullità della transazione ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 267/2000, in quanto conclusasenza il relativo e necessario impegno di spesa. E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la questione della nullità della transazione perché conclusa senza impegno di spesa emergeva già dagli atti di causa e non è stata dedotta per la prima volta nel giudizio di rinvio. Basti rilevare comegià la prima ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto in composizione monocratica, poi cassata, avesse accolto l’opposizione in ragione della mancanza dell’impegno di spesa e perciò della copertura finanzia; trattandosi di invalidità rilevabile anche d’ufficio, in quanto derivante dalla violazione di norme imperative (cfr. Cass. 15050/2018, già citata), non hanno alcun rilievo le ulteriori deduzioni svolte dal ricorrente. E’ infondato anche il quinto motivo, perchénon è in discussione il diritto dell’avvocato di ottenere il pagamento per le prestazioni giudiziali rese a favore del Comune in forza di contratto di patrocinio concluso con il [OSCURATO:PERSONA], il quale ne aveva il relativo potere. Esattamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto che la transazione, in quanto affetta da nullità per le ragioni esposte, non potesse costituire il titolo per ottenere il pagamento dell’importo oggetto di transazione e della domanda proposta in causa. Non è configurabile a carico del Comune alcuna violazione dei principi di correttezza evocati nel motivo, perché la nullità dell’atto di transazione consegue dalla piana applicazione delle previsioni dell’art. 191 d.lgs. 267/2000 e, si ripete, non incidein sé sul diritto del professionista a ottenere il pagamento del compenso per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico legittimamente affidato. 6.Con il sesto motivo, “errata applicazione e violazione degli artt. 382, 385, 91 e 336 co.1 c.p.c. in relazione all’art. 360 1° co. n. 3 c.p.c.”, il ricorrente censura la liquidazione delle spese di lite, sostenendo che erroneamente siano state poste a carico dell’avvocato sia le spese del primo giudizio conclusosi con l’ordinanza cassata sia le spese del giudizio di legittimità, nel quale il Comune non aveva svolto attività difensiva. Questomotivo è fondato limitatamente alle spese del precedente giudizio di legittimità. In ordine alle spese del giudizio conclusosi con l’ordinanza cassata, legittimamente il Tribunale le ha poste a carico dell’avvocato, in quanto il principio della soccombenza deve essere applicato considerando l’esito globale del giudizio, piuttosto che il risultato dei diversi gradi; enunciando questo principio, Cass. Sez. U 8-11-2022 n. 32906 (Rv. 666076-01) ha aggiunto che il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma in relazione all’esito finale dellalite, sicché può legittimamente condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle spese in favore della controparte. Quindi, non rileva in sé che la prima ordinanza sia stata cassata in accoglimento del ricorso dell’avvocato, in quanto il medesimosi è visto rigettare integralmente la sua domanda all’esito del giudizio di rinvio. Invece, erroneamente il Tribunale ha riconosciuto a favore del Comune le spese del giudizio di legittimità -che ha liquidato in Euro 2.600,00 per onorari, oltre accessori-, perché il Comune di Palagiano nel giudizio di Cassazione era rimasto intimato, senza svolgere attività difensiva. Per l’effetto l’ordinanza impugnata deve essere cassata limitatamente al motivo accolto; non essendo necessari altri accertamenti di fatto, decidendo nel meritoex art. 384 co. 2 cod. proc. civ., si esclude il diritto del Comune di Palagi a no alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza n. 28005/2019. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, si giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità per la quota di un terzo, mentre la residua frazione di due terzi va posta a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie per quanto di ragione il sesto motivo di ricorso e rigettaper il resto il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la rifusione a favore del Comune di Palagiano delle spese del giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza n. 28005/2019; compensa per la quota di un terzo le spese del presente giudizio di legittimit
Sentenza Cassazione n. 29418/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris