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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 28209/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 17 novembre 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato a lui ascritto, di cui all'art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/1983 (convertito nella

I. 683/1983) - perché, in qualità di legale rappresentante pro tempore di "[OSCURATO:PERSONA]" con sede legale a Milano, e quindi quale datore di lavoro, ometteva di versare all'INPS, ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti registrati sul [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, relative all'annualità 2016 per euro 16.465,27 - e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa, con pena sospesa e non menzione.

Considerato che avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, l'imputato, lamentando, con il primo motivo, la erronea applicazione dell'art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/1983, poiché - tenuto conto, in primo luogo, del fatto che l'obbligo di versare le ritenute nasce solo quando venga effettivamente corrisposta la retribuzione e, in secondo luogo„ della circostanza che nel caso di specie l'imputato aveva provveduto al pagamento delle retribuzioni riferibili all'anno 2016 a cavallo di due annualità (2016 e 2017) - il giudice d'appello (così come quello di primo grado) non avrebbe individuato il momento in cui è avvenuto il pagamento delle retribuzioni da parte del ricorrente, e dunque, non avendo proceduto a una simile individuazione, non avrebbe avuto modo di constatare il superamento o meno della soglia di punibilità (prevista dalla legge ai fini dell'integrazione della fattispecie di omesso versamento delle ritenute) di diecimila euro entro l'anno in contestazione (2016).

Considerato che con il secondo motivo di ricorso, logicamente legato al primo, l'imputato lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla questione, sollevata dalla difesa, attinente al momento in cui le retribuzioni sono state versate da parte di Luppino; la Corte territoriale giunge alla affermazione che le stesse retribuzioni siano state pagate nel 2016, ma si tratterebbe di valutazione erronea.

Dato atto che il ricorrente il 6 giugno 2022 ha depositato memoria mediante la quale ha ribadito la fondatezza, oltre che l'ammissibilità, del proprio ricorso.

Considerato che il ricorso è inammissibile poiché affidato a motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati; con il primo motivo, in particolare, il ricorrente prospetta enunciati ermeneutici (peraltro non contenuti nell'atto di appello) in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; sul punto, infatti, questa Corte ha costantemente affermato che la prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori possa essere desunta (come nel caso in esame) dalla presentazione dei modelli DM10 da parte del datore di lavoro (Sez. 3, n. 6934 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272120), con la conseguenza che, prodotta la suddetta documentazione, spetterà al datore di lavoro provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive da lui stesso inoltrate, l'assenza del materiale esborso di dette somme in favore dei propri dipendenti (Sez. 3, n. 7772 dei 05/12/2013 dep. 2014, Rv. 258851); la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado alla luce di una -10t: valutazione rispettosa dei parametri legislativi e degli orientamenti giurisprudenziali consolidati di questa Corte di legittimità, considerato che è stato ritenuto provato il momento di esborso delle retribuzioni sulla base di documentazione idonea a tal fine, e considerato inoltre che il ritardato pagamento delle retribuzioni medesime non osta a che il mancato versamento della ritenuta sia imputato all'anno di riferimento (l'anno 2016 nel caso di specie),dovendo pur sempre farsi riferimento, ai fini della imputazione del pagamento, alla mensilità alla quale il pagamento si riferisce, anche ai fini della verifica del superamento o meno della soglia di punibilità.

Considerato che il secondo motivo di ricorso - avente ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata - è parimenti inammissibile, poiché non supportato da critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione della Corte territoriale, la quale, con motivazione completa e immune da vizi logici, è pervenuta ad una decisione di conferma della responsabilità dell'imputato; non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata, il ricorrente tenta di prefigurare una valutazione alternativa degli elementi di prova, in questo modo proponendo doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 17 novembre 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato a lui ascritto, di cui all'art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/1983 (convertito nella I. 683/1983) - perché, in qualità di legale rappresentante pro tempore di "[OSCURATO:PERSONA]" con sede legale a Milano, e quindi quale datore di lavoro, ometteva di versare all'INPS, ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti registrati sul [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, relative all'annualità 2016 per euro 16.465,27 - e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa, con pena sospesa e non menzione. Considerato che avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, l'imputato, lamentando, con il primo motivo, la erronea applicazione dell'art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/1983, poiché - tenuto conto, in primo luogo, del fatto che l'obbligo di versare le ritenute nasce solo quando venga effettivamente corrisposta la retribuzione e, in secondo luogo„ della circostanza che nel caso di specie l'imputato aveva provveduto al pagamento delle retribuzioni riferibili all'anno 2016 a cavallo di due annualità (2016 e 2017) - il giudice d'appello (così come quello di primo grado) non avrebbe individuato il momento in cui è avvenuto il pagamento delle retribuzioni da parte del ricorrente, e dunque, non avendo proceduto a una simile individuazione, non avrebbe avuto modo di constatare il superamento o meno della soglia di punibilità (prevista dalla legge ai fini dell'integrazione della fattispecie di omesso versamento delle ritenute) di diecimila euro entro l'anno in contestazione (2016). Considerato che con il secondo motivo di ricorso, logicamente legato al primo, l'imputato lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla questione, sollevata dalla difesa, attinente al momento in cui le retribuzioni sono state versate da parte di Luppino; la Corte territoriale giunge alla affermazione che le stesse retribuzioni siano state pagate nel 2016, ma si tratterebbe di valutazione erronea. Dato atto che il ricorrente il 6 giugno 2022 ha depositato memoria mediante la quale ha ribadito la fondatezza, oltre che l'ammissibilità, del proprio ricorso. Considerato che il ricorso è inammissibile poiché affidato a motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati; con il primo motivo, in particolare, il ricorrente prospetta enunciati ermeneutici (peraltro non contenuti nell'atto di appello) in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; sul punto, infatti, questa Corte ha costantemente affermato che la prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori possa essere desunta (come nel caso in esame) dalla presentazione dei modelli DM10 da parte del datore di lavoro (Sez. 3, n. 6934 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272120), con la conseguenza che, prodotta la suddetta documentazione, spetterà al datore di lavoro provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive da lui stesso inoltrate, l'assenza del materiale esborso di dette somme in favore dei propri dipendenti (Sez. 3, n. 7772 dei 05/12/2013 dep. 2014, Rv. 258851); la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado alla luce di una -10t: valutazione rispettosa dei parametri legislativi e degli orientamenti giurisprudenziali consolidati di questa Corte di legittimità, considerato che è stato ritenuto provato il momento di esborso delle retribuzioni sulla base di documentazione idonea a tal fine, e considerato inoltre che il ritardato pagamento delle retribuzioni medesime non osta a che il mancato versamento della ritenuta sia imputato all'anno di riferimento (l'anno 2016 nel caso di specie),dovendo pur sempre farsi riferimento, ai fini della imputazione del pagamento, alla mensilità alla quale il pagamento si riferisce, anche ai fini della verifica del superamento o meno della soglia di punibilità. Considerato che il secondo motivo di ricorso - avente ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata - è parimenti inammissibile, poiché non supportato da critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione della Corte territoriale, la quale, con motivazione completa e immune da vizi logici, è pervenuta ad una decisione di conferma della responsabilità dell'imputato; non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata, il ricorrente tenta di prefigurare una valutazione alternativa degli elementi di prova, in questo modo proponendo doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022
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