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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 25378/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

02/10/1962avverso la sentenza del 16/02/2026 della Corte d'appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Presidente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilita' del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata sentenza, in data 16 febbraio 2026, la Corte d’appellodi Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condannanel certificato penale ed ha confermato la medesima sentenza con la qualeCalabrese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di cui agli artt.110 cod.pen. e 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a), artt. 110 cod.pen., 64e 71 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo b), artt. 110 cod.pen., 93,94 e 95 del medesimodecreto (capo c) e artt. 110 cod.pen. e 181 comma 1 d.lvo n. 42 del 2004 (capod), per avere realizzato, senza permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolopaesaggistico e sismico, nella part. 1161 del foglio di mappa 3 del Comune diMilazzo, di loro proprietà, un vano seminterrato avente superficie interna di circametri quadrati 8,8, per un volume di circa metri cubi 31,00, nonché un cunicolo diareazione pari a metri quadrati 3,00, opere realizzate in conglomerato cementizioin assenza di un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato e senza chel'esecuzione delle opere avvenisse sotto la direzione di un tecnico abilitato, nonchéper avere eseguito in zona sismica anche un muro di armacia a contenimento delterrazzamento, uno scivolo in pietra e altri tratti di muro tipo armacia, uno scavodi fondazione e relativo getto di conglomerato cementizio. in assenza delnecessario nulla osta rilasciato dal genio civile.

Fatti accertati l'11 marzo 2020.2.

Avverso la sentenza gli imputati, a mezzo dei loro difensore, hannoproposto ricorso per cassazione e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo iseguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. attu. cod.proc.pen.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazioneall’affermazione della responsabilità penale dei ricorrenti con riferimento ai reaticontestati di cui al capi a) e b), con riferimento alla ritenuta realizzazione di unpiccolo manufatto che preesisteva all’acquisto del fondo da parte dei coniugiCalabrese, alla individuazione del momento consumativo dei reati.Argomentano i ricorrenti la contraddittorietà e la manifesta illogicità dellamotivazione laddove i giudici d'appello avrebbero confermato l'epoca diconsumazione del reato, alla data di accertamento nel marzo 2020, accumunandoi lavori di manutenzione dei muretti a secco e quelli inesistenti di presunta, e nonprovata, realizzazione del piccolo manufatto, per il quale fin dalla data diaccertamento era emerso che lo stesso preesisteva all'acquisto del fondo da partedei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e per il quale tutti i testi avevano confermato lavetustà, sia per caratteristiche costruttive che per interventi effettuati sullo stesso.Dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emersa in modo netto e inequivocol'impossibilità oggettiva di datare la realizzazione delle opere di realizzazione delvano di 8 m², in ragione della sua conclamata vetustà desumibile dalla tipologiadel bene, circostanza avvalorata dalle dichiarazioni testimoniali che avrebberoacquisto della proprietà nel 2007.

A nulla condurrebbe l'errata affermazione, deigiudici territoriale, della realizzazione del manufatto alla data dell'accertamentofondata sulla circostanza che alcuni attrezzi e mezzi d'opera erano stati rinvenutiin loco essendo il signor [OSCURATO:PERSONA] un impresario edile.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazioneagli artt. 93,94 e 95 d.P.R. 301 del 2001 non avendo i giudici territoriali valutatocorrettamente i documenti prodotti (autorizzazione paesaggistica e CIL)erroneamente ritenendoli relative ad opere di un diverso immobile. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pervenuta tale fallace convincimento basandosi unicamentesul diverso numero di particella 303, in luogo della 1161, non considerato che la1161 deriva dall'avvenuto frazionamento del terreno comprendente tutto quantoindicato nei capi di imputazione.

Inoltre quanto al capo c) l'attività compiuta suimuretti esterni sarebbe stata semplicemente di manutenzione e non già direalizzazione come sostenuto dai giudici, sicché la stessa avrebbe dovuto esserericondotta all'interno del paradigma normativo di cui all'articolo 94 bis delmedesimo D.P.R. che distingue gli interventi in rilevanti e di “minore rilevanza” e“privi di rilevanza” per la pubblica incolumità, categoria quest'ultima a cuiappartiene il caso in esame con riferimento agli interventi di ricostruzione eripristino di muri a secco di altezza non superiore a 2 m. prospicenti o nonprospicenti su area pubblica, lavori che sarebbero da ricomprendere nelle opere diminor rilevanza per cui non sarebbe richiesta alcuna autorizzazione.La presenza di un'autorizzazione paesaggistica relativa alla manutenzione dei muria secco prodotta sarebbe emblematica della totale inconsapevolezza degli imputatii quali per le opere effettivamente da compiersi si erano premuniti di taleprovvedimento legittimante.

Per tali ragioni sarebbe altresì illogica la motivazionerelativa all'affermazione di responsabilità in relazione al reato paesaggistico di cuial capo d) con la conseguenza che anche rispetto a tale contravvenzione i ricorrentiavrebbero dovuto essere assolti.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione agli artt. 133, 163 e 164 cod.pen., eccessività della pena, diniego adiriconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. – I ricorsi sono inammissibili per la proposizione di censure ripetitive diquelle già devolute ai giudici dell’impugnazione e da quei giudici risoltecongruamente ed anche dirette a chiedere una nuova valutazione del fatto.5.

Il primo motivo di ricorso che contesta l’affermazione della responsabilitàpenale in ordine ai capi a) e b), veicola una richiesta di rivalutazione del merito esegnatamente della data di consumazione del reato di abuso edilizio per avererealizzato il vano di mq. 8 più un cunicolo di areazione, in zona sismica epaesaggisticamente vincolata, che i giudici del merito hanno individuato nella datadi accertamento del 11 marzo 2020.Sulla scorta degli elementi probatori in atti e segnatamente dei rilievifotografici e del contenuto del verbale degli ufficiali di polizia locale del Comune diMilazzo, datato 6 aprile 2020, la sentenza impugnata ha argomentato che era statoaccertato che sulla particella 1161 del foglio di mappa 3 NCT del medesimoComune, area di proprietà degli odierni ricorrenti, vi fossero chiaramente inesecuzione lavori in corso d'opera nel periodo di accertamento, essendovi sul posto(immortalati nel fascicolo fotografico) mezzi d'opera e materiali edili,segnatamente la presenza di una pala gommata, di una betoniera da cantiere, diun argano di travi in legno e materiali in pietra.

Prosegue la sentenza impugnataargomentando che, seppur assenti, nel giorno dell'accesso, le maestranze non dimeno era rilevata la presenza di intonacatura recente del vano.

Sulla scorta di talidati di fatto, la sentenza impugnata è pervenuta, con congrua e nonmanifestamente illogica motivazione, alla conclusione che i lavori erano in corsod’opera alla data di accertamento del fatto nel 2020, disattendendo la contrariaprospettazione difensiva della preesistenza del manufatto al 2007, così comeanche la riconformazione strutturale dei muretti a secco non era qualificabile qualesemplice manutenzione.6.

Alla stessa sorte non si sottrae il secondo motivo.

Con motivazioneimmune da rilievi di illogicità manifesta e contradditorietà, la sentenza impugnataha argomentato che la CIL acquisita in atti e l’autorizzazione paesaggistica siriferivano ad altre opere di un diverso immobile catastalmente individuato allaparticella 303 del foglio di mappa 3 NCT di Milazzo, non avendo attinenza con lestrutture individuate e indicate nella contestazione sulla particella 1161 (cfr. pag.6), Ma di più, scrivono i giudici del merito che la nota tecnica allegata affermavache le opere non necessitavano di autorizzazione, circostanza questa cheulteriormente avvalorava, tenuto conto delle opere realizzate per cui è processo,la affermazione che si trattassero di opere diverse su altro immobile (cfr. pag. 6).Correttamente la sentenza impugnata ha escluso l’applicazione dell’art. 94 bis deld.P.R. n. 380 del 2001, avuto riguardo all’entità e tipologia di opere realizzate inzona sismica che ricomprendono un muro di armacia a contenimento delterrazzamento lungo m.35, uno scivolo in pietra di mq. 13, e altri tratti di murotipo armacia di m. 19,50 e 15,50, uno scavo di fondazione e relativo getto diconglomerato cementizio, opere non riconducibili agli interventi di "minorerilevanza" o "privi di rilevanza" che secondo l'art. 94-bis d.P.R. citato, escludonol'obbligo di dare preavviso e l'obbligo di attendere il rilascio dell'autorizzazioneprima di dar corso ai lavori (Sez. 3, n. 20270 del 20/12/2022, Rv. 284691 – 01).7.

Il terzo motivo di ricorso nell’interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] è manifestamenteinfondato.

Argomenta il ricorrente la violazione dell’art. 164 cod.pen. per avereescluso il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della penain ragione della condanna, risalente al 1988 ed oggetto di amnistia, a cinque giornidi arresto, consentendo, la pena inflitta cumulata con quella precedente, unanuova concessione del beneficio.La censura non si confronta, da cui la genericità estrinseca del motivo, conl’affermata prognosi negativa di astensione dalla commissione di altri reati fondatasul precedente.

E’ pur vero, come ricorda il ricorrente, come fosse possibiletecnicamente la concessione una seconda volta del beneficio della sospensionecondizionale della pena, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 164 cod.pen., nondi meno, la sentenza impugnata ha reso una motivazione congrua e nonmanifestamente illogica sull’assenza di una prognosi positiva di astensione infuturo dalla commissione di altri reati, requisito che deve concorrere con i limiti dilegge di cui agli artt. 163 e 164 cod.pen., e fondata proprio sul precedente specificodel 1988 che, pur amnistiato ma non fa venir meno gli effetti penali dellacondanna, tra i quali rientra l'impossibilità di ottenere la reiterazione dellasospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 50617 del 18/06/2014, Rv.261384 – 01; Sez. 1, n. 45521 del 19/10/2004, Rv. 229820 – 01).8.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devonoessere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/10/1962avverso la sentenza del 16/02/2026 della Corte d'appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Presidente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilita' del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, in data 16 febbraio 2026, la Corte d’appellodi Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condannanel certificato penale ed ha confermato la medesima sentenza con la qualeCalabrese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di cui agli artt.110 cod.pen. e 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a), artt. 110 cod.pen., 64e 71 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo b), artt. 110 cod.pen., 93,94 e 95 del medesimodecreto (capo c) e artt. 110 cod.pen. e 181 comma 1 d.lvo n. 42 del 2004 (capod), per avere realizzato, senza permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolopaesaggistico e sismico, nella part. 1161 del foglio di mappa 3 del Comune diMilazzo, di loro proprietà, un vano seminterrato avente superficie interna di circametri quadrati 8,8, per un volume di circa metri cubi 31,00, nonché un cunicolo diareazione pari a metri quadrati 3,00, opere realizzate in conglomerato cementizioin assenza di un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato e senza chel'esecuzione delle opere avvenisse sotto la direzione di un tecnico abilitato, nonchéper avere eseguito in zona sismica anche un muro di armacia a contenimento delterrazzamento, uno scivolo in pietra e altri tratti di muro tipo armacia, uno scavodi fondazione e relativo getto di conglomerato cementizio. in assenza delnecessario nulla osta rilasciato dal genio civile. Fatti accertati l'11 marzo 2020.2. Avverso la sentenza gli imputati, a mezzo dei loro difensore, hannoproposto ricorso per cassazione e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo iseguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. attu. cod.proc.pen.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazioneall’affermazione della responsabilità penale dei ricorrenti con riferimento ai reaticontestati di cui al capi a) e b), con riferimento alla ritenuta realizzazione di unpiccolo manufatto che preesisteva all’acquisto del fondo da parte dei coniugiCalabrese, alla individuazione del momento consumativo dei reati.Argomentano i ricorrenti la contraddittorietà e la manifesta illogicità dellamotivazione laddove i giudici d'appello avrebbero confermato l'epoca diconsumazione del reato, alla data di accertamento nel marzo 2020, accumunandoi lavori di manutenzione dei muretti a secco e quelli inesistenti di presunta, e nonprovata, realizzazione del piccolo manufatto, per il quale fin dalla data diaccertamento era emerso che lo stesso preesisteva all'acquisto del fondo da partedei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e per il quale tutti i testi avevano confermato lavetustà, sia per caratteristiche costruttive che per interventi effettuati sullo stesso.Dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emersa in modo netto e inequivocol'impossibilità oggettiva di datare la realizzazione delle opere di realizzazione delvano di 8 m², in ragione della sua conclamata vetustà desumibile dalla tipologiadel bene, circostanza avvalorata dalle dichiarazioni testimoniali che avrebberoacquisto della proprietà nel 2007. A nulla condurrebbe l'errata affermazione, deigiudici territoriale, della realizzazione del manufatto alla data dell'accertamentofondata sulla circostanza che alcuni attrezzi e mezzi d'opera erano stati rinvenutiin loco essendo il signor [OSCURATO:PERSONA] un impresario edile.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazioneagli artt. 93,94 e 95 d.P.R. 301 del 2001 non avendo i giudici territoriali valutatocorrettamente i documenti prodotti (autorizzazione paesaggistica e CIL)erroneamente ritenendoli relative ad opere di un diverso immobile. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pervenuta tale fallace convincimento basandosi unicamentesul diverso numero di particella 303, in luogo della 1161, non considerato che la1161 deriva dall'avvenuto frazionamento del terreno comprendente tutto quantoindicato nei capi di imputazione. Inoltre quanto al capo c) l'attività compiuta suimuretti esterni sarebbe stata semplicemente di manutenzione e non già direalizzazione come sostenuto dai giudici, sicché la stessa avrebbe dovuto esserericondotta all'interno del paradigma normativo di cui all'articolo 94 bis delmedesimo D.P.R. che distingue gli interventi in rilevanti e di “minore rilevanza” e“privi di rilevanza” per la pubblica incolumità, categoria quest'ultima a cuiappartiene il caso in esame con riferimento agli interventi di ricostruzione eripristino di muri a secco di altezza non superiore a 2 m. prospicenti o nonprospicenti su area pubblica, lavori che sarebbero da ricomprendere nelle opere diminor rilevanza per cui non sarebbe richiesta alcuna autorizzazione.La presenza di un'autorizzazione paesaggistica relativa alla manutenzione dei muria secco prodotta sarebbe emblematica della totale inconsapevolezza degli imputatii quali per le opere effettivamente da compiersi si erano premuniti di taleprovvedimento legittimante. Per tali ragioni sarebbe altresì illogica la motivazionerelativa all'affermazione di responsabilità in relazione al reato paesaggistico di cuial capo d) con la conseguenza che anche rispetto a tale contravvenzione i ricorrentiavrebbero dovuto essere assolti.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione agli artt. 133, 163 e 164 cod.pen., eccessività della pena, diniego adiriconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. – I ricorsi sono inammissibili per la proposizione di censure ripetitive diquelle già devolute ai giudici dell’impugnazione e da quei giudici risoltecongruamente ed anche dirette a chiedere una nuova valutazione del fatto.5. Il primo motivo di ricorso che contesta l’affermazione della responsabilitàpenale in ordine ai capi a) e b), veicola una richiesta di rivalutazione del merito esegnatamente della data di consumazione del reato di abuso edilizio per avererealizzato il vano di mq. 8 più un cunicolo di areazione, in zona sismica epaesaggisticamente vincolata, che i giudici del merito hanno individuato nella datadi accertamento del 11 marzo 2020.Sulla scorta degli elementi probatori in atti e segnatamente dei rilievifotografici e del contenuto del verbale degli ufficiali di polizia locale del Comune diMilazzo, datato 6 aprile 2020, la sentenza impugnata ha argomentato che era statoaccertato che sulla particella 1161 del foglio di mappa 3 NCT del medesimoComune, area di proprietà degli odierni ricorrenti, vi fossero chiaramente inesecuzione lavori in corso d'opera nel periodo di accertamento, essendovi sul posto(immortalati nel fascicolo fotografico) mezzi d'opera e materiali edili,segnatamente la presenza di una pala gommata, di una betoniera da cantiere, diun argano di travi in legno e materiali in pietra. Prosegue la sentenza impugnataargomentando che, seppur assenti, nel giorno dell'accesso, le maestranze non dimeno era rilevata la presenza di intonacatura recente del vano. Sulla scorta di talidati di fatto, la sentenza impugnata è pervenuta, con congrua e nonmanifestamente illogica motivazione, alla conclusione che i lavori erano in corsod’opera alla data di accertamento del fatto nel 2020, disattendendo la contrariaprospettazione difensiva della preesistenza del manufatto al 2007, così comeanche la riconformazione strutturale dei muretti a secco non era qualificabile qualesemplice manutenzione.6. Alla stessa sorte non si sottrae il secondo motivo. Con motivazioneimmune da rilievi di illogicità manifesta e contradditorietà, la sentenza impugnataha argomentato che la CIL acquisita in atti e l’autorizzazione paesaggistica siriferivano ad altre opere di un diverso immobile catastalmente individuato allaparticella 303 del foglio di mappa 3 NCT di Milazzo, non avendo attinenza con lestrutture individuate e indicate nella contestazione sulla particella 1161 (cfr. pag.6), Ma di più, scrivono i giudici del merito che la nota tecnica allegata affermavache le opere non necessitavano di autorizzazione, circostanza questa cheulteriormente avvalorava, tenuto conto delle opere realizzate per cui è processo,la affermazione che si trattassero di opere diverse su altro immobile (cfr. pag. 6).Correttamente la sentenza impugnata ha escluso l’applicazione dell’art. 94 bis deld.P.R. n. 380 del 2001, avuto riguardo all’entità e tipologia di opere realizzate inzona sismica che ricomprendono un muro di armacia a contenimento delterrazzamento lungo m.35, uno scivolo in pietra di mq. 13, e altri tratti di murotipo armacia di m. 19,50 e 15,50, uno scavo di fondazione e relativo getto diconglomerato cementizio, opere non riconducibili agli interventi di "minorerilevanza" o "privi di rilevanza" che secondo l'art. 94-bis d.P.R. citato, escludonol'obbligo di dare preavviso e l'obbligo di attendere il rilascio dell'autorizzazioneprima di dar corso ai lavori (Sez. 3, n. 20270 del 20/12/2022, Rv. 284691 – 01).7. Il terzo motivo di ricorso nell’interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] è manifestamenteinfondato. Argomenta il ricorrente la violazione dell’art. 164 cod.pen. per avereescluso il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della penain ragione della condanna, risalente al 1988 ed oggetto di amnistia, a cinque giornidi arresto, consentendo, la pena inflitta cumulata con quella precedente, unanuova concessione del beneficio.La censura non si confronta, da cui la genericità estrinseca del motivo, conl’affermata prognosi negativa di astensione dalla commissione di altri reati fondatasul precedente. E’ pur vero, come ricorda il ricorrente, come fosse possibiletecnicamente la concessione una seconda volta del beneficio della sospensionecondizionale della pena, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 164 cod.pen., nondi meno, la sentenza impugnata ha reso una motivazione congrua e nonmanifestamente illogica sull’assenza di una prognosi positiva di astensione infuturo dalla commissione di altri reati, requisito che deve concorrere con i limiti dilegge di cui agli artt. 163 e 164 cod.pen., e fondata proprio sul precedente specificodel 1988 che, pur amnistiato ma non fa venir meno gli effetti penali dellacondanna, tra i quali rientra l'impossibilità di ottenere la reiterazione dellasospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 50617 del 18/06/2014, Rv.261384 – 01; Sez. 1, n. 45521 del 19/10/2004, Rv. 229820 – 01).8. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devonoessere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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