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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23887/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 1 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di riciclaggio.

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della fattispecie tentata di riciclaggio in luogo di quella consumata, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, comunque, è manifestamente infondato essendo l'azione delittuosa già iniziata al momento dell'intervento della p.g. ed essendo la stessa idonea ad impedire l'individuazione della provenienza delittuosa del bene secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento di attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità, sicché risponde del delitto consumato il soggetto sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura cui risultino già asportate le targhe identificative e il blocco motore (Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820); considerato il secondo motivo di ricorso, cui il quale si lamenta il difetto di motivazione relativamente al contributo offerto dal Vailatti felice, è meramente reiterativo di generiche doglianze già esposte dinanzi al Giudice d'appello e motivatamente respinte alla luce di quanto riportato dagli operanti, che avevano colto entrambi gli imputati intenti a smontare l'avantreno della vettura; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore E v) o s T A Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 1 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di riciclaggio. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della fattispecie tentata di riciclaggio in luogo di quella consumata, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, comunque, è manifestamente infondato essendo l'azione delittuosa già iniziata al momento dell'intervento della p.g. ed essendo la stessa idonea ad impedire l'individuazione della provenienza delittuosa del bene secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento di attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità, sicché risponde del delitto consumato il soggetto sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura cui risultino già asportate le targhe identificative e il blocco motore (Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820); considerato il secondo motivo di ricorso, cui il quale si lamenta il difetto di motivazione relativamente al contributo offerto dal Vailatti felice, è meramente reiterativo di generiche doglianze già esposte dinanzi al Giudice d'appello e motivatamente respinte alla luce di quanto riportato dagli operanti, che avevano colto entrambi gli imputati intenti a smontare l'avantreno della vettura; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore E v) o s T A Il Presidente
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