CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14991/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.-controricorrente-nonché controComune di Matera-intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 340/2025depositata il 21/10/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 31/03/2026;Numero registro generale 420/2026Numero sezionale 259/2026Numero di raccolta generale 14991/2026Data pubblicazione 19/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]