CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12433/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], 105; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, prima ancora, I.T.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona dell’A.U. e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51; -controricorrente- Oggetto: Controversia agraria e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, prima ancora, I.T.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona dell’A.U. e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51; -ricorrente incidentale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], 105; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, sezione specializzata agraria, n. 1473/2021, depositata in data 22/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], Salvatore (cl 55), Davide, Rosina e Salvatore (cl 80) Maritato ricorrono, formulando tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1473/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, resa pubblica il 22/11/2021; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale fondato su tre motivi Italia [OSCURATO:SOCIETA], cui resistono con controricorso gli odierni ricorrenti; i ricorrenti rappresentano nella descrizione del fatto che il Tribunale di Castrovillari, sezione specializzata agraria, con sentenza n.40/2021, aveva revocato il decreto n. 673/2019 che ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] (cl 55), Cosimo e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in favore di Italia [OSCURATO:SOCIETA]., dell’importo di euro 139.240,64, a titolo di canoni non pagati nel periodo 10 gennaio-31 marzo 2018 dovuti in virtù del contratto di comodato oneroso, riqualificato giudizialmente in contratto di affitto agrario quindicennale, con decorrenza dall’11 maggio 1990, ed aveva condannato in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’intero importo del canone, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento nella misura del 33,33% di 1/3 della somma dovuta dal defunto [OSCURATO:PERSONA], Rosina, Davide e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento ciascuno del 22,22% di 1/3 della somma dovuta dal loro padre; la Corte d'Appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita di autonomi gravami proposti da [OSCURATO:PERSONA], da Italia [OSCURATO:SOCIETA], da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riuniti gli appelli, ha accolto parzialmente l’impugnazione dei Maritato e, modificando la sentenza di prime cure, ha condannato gli affittuari a pagare pro quota, a favore di Italia [OSCURATO:SOCIETA]., le somme indicate nella sentenza di prime cure, ponendone 1/3 a carico di [OSCURATO:PERSONA] (cl 55), 1/3 a carico di [OSCURATO:PERSONA], il 33,33% di 1/3 della somma dovuta a carico di [OSCURATO:PERSONA], il 22,22% di 1/3 della somma dovuta a carico di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] (cl 80); ha dichiarato assorbito l’appello incidentale di Italia [OSCURATO:SOCIETA], ha compensato in ragione di ¼ le spese di lite dei due gradi di giudizio e ha condannato Salvatore (cl 55), Cosimo, Rosina, Davide, Salvatore (cl 80) Maritato e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei restanti ¾ in favore di Italia [OSCURATO:SOCIETA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: RICORSO PRINCIPALE 1) con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1°, n. 8 dpr. 633/1972, la falsa applicazione dell’art. 1322 cod.civ. nonché la mancanza di motivazione su un punto deciso della controversia in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto priva di fondamento la censura alla statuizione con cui il Tribunale di Castrovillari aveva posto a loro carico il pagamento dell’Iva; il giudice a quo sarebbe incorso nella violazione dell’intestazione (operazioni esenti da Iva) dell’art. 10 dpr. 633/1972; avrebbe erroneamente interpretato la disposizione, violandone il tenore letterale, che prevede l’esenzione dal pagamento dell’Iva per la locazione e gli affitti relativi a cessione, risoluzione e proroga di terreni ed aziende agricole, avrebbe violato l’art. 1322 cod.civ., perché non avrebbe tenuto conto della destinazione convenzionalmente impresa alla res, nonché la ratio legis dell’art. 10 del dpr 533/1972, volta a equiparare il regime dell’Iva a quello dell’ICI, esonerando dal pagamento dell’Iva quando l’immobile, ancorché a destinazione edificatoria, viene in concreto utilizzato a fini agricoli; l’art. 10, comma 8, del dpr. N. 633/1972, esenta dall’Iva le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria (…); la Corte territoriale, attesa la natura edificatoria dei beni oggetto del contratto – non contestata dai ricorrenti – ha escluso che i canoni di affitto fossero esenti dall’Iva, facendo corretta applicazione della norma denunciata, perché essa per stabilire, nel caso in cui il locatore sia soggetto ad Iva, se il pagamento del canone sia o meno esente dall’Iva impone di avere riguardo per la tipologia del terreno, stante che – ai fini che qui interessano – i terreni edificabili ossia quelli utilizzabili a scopo edificatorio, secondo lo strumento urbanistico adottato dal Comune, sono soggetti ad Iva; i ricorrenti non hanno contestato la natura edificabile del terreno, ma hanno riprodotto la censura già portata all’attenzione della Corte distrettuale, secondo cui sulla destinazione impressa dallo strumento urbanistico avrebbe dovuto prevalere la clausola contrattuale con cui le parti avevano convenuto un diverso utilizzo del bene ed hanno in maniera apodittica sostenuto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l’art. 10 del dpr. N. 633/1972 ed avrebbe omesso di svolgere alcuna indagine per individuare la sussistenza di una disposizione normativa “che potesse confortare l’esistenza del presupposto soggettivo e oggettivo dell’imposizione tributaria ritenuta dovuta -; il motivo è inammissibile per l’eccentricità rispetto alla ratio decidendi la quale si basa sulla astratta destinazione urbanistica dell’area prevista dallo strumento urbanistico e non sulla concreta utilizzabilità dell’area, al predetto fine, anche in relazione ad eventuali previsioni contrattuali; va inoltre rilevato che non è stata comunque riprodotta, incorrendo nella violazione dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., la clausola contrattuale che avrebbe dovuto prevalere sulla destinazione impressa ai fondi dallo strumento urbanistico; irrituale è infine il richiamo al vizio motivazionale; 2) con il secondo motivo i ricorrenti rimproverano alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., di avere violato gli artt. 91 e 97 cod.proc.civ., per avere ritenuto assorbito l’appello incidentale di Italia [OSCURATO:SOCIETA], che invece, secondo la loro prospettazione, sarebbe risultato infondato, con conseguente erronea statuizione di condanna in solido dei soli ricorrenti al pagamento delle spese per violazione degli artt. 91 e 97 cod.proc.civ. e per contrasto tra dispositivo e motivazione; la Corte territoriale, infatti, avendo riconosciuto la natura parziaria dell’obbligazione di pagamento dei canoni, non avrebbe dovuto condannarli in solido al pagamento delle spese di lite; le due censure mosse alla sentenza impugnate - a) contrasto t ra dispositivo e motivazione; b) inesistenza dei presupposti di cui all’art. 97 cod.proc.civ. per la condanna solidale alle spese – sono inammissibili; la tesi dei ricorrenti è meramente enunciativa, essi sostengono, infatti, che non vi erano i presupposti per applicare l’art. 97 cod.proc.civ., ma senza fornire alcuna ragione a supporto di tale prospettazione e omettono di considerare che la sentenza impugnata ha trattato congiuntamente i gravami proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rilevato che essi erano affidati ai medesimi motivi (p. 5); sicché deve ritenersi che la condanna solidale alle spese di lite sia stata giustificata con il dato oggettivo, con cui i ricorrenti non si sono confrontati, dell’accomunamento degli appelli dei Maritato, stante la convergenza di questioni di fatto e di dirittocon essi fatte valere; 3) con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ. e, invocando l’art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ., vizio di motivazione ed omessa pronuncia con riferimento al rigetto, per assorbimento, dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata censurata la sentenza del giudice di primo grado che, dopo avere affermato che [OSCURATO:PERSONA] era responsabile per l’intero in solido con i fratelli Salvatore e Cosimo e che i suoi eredi avrebbero dovuto rispondere dell’intera somma dovuta, ognuno nei limiti della quota ereditaria, aveva nel dispositivo erroneamente condannato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento pro quota non dell’intero debito del de cuius,ma nei limiti di 1/3 dello stesso; in particolare, la Corte d'Appello, avendo accolto l’appello dei Maritato, con conseguente ripartizione del debito tra gli affittuari pro quota e non in solido, aveva dichiarato assorbito l’appello incidentale, ritenendo corretto il dispositivo della sentenza impugnata limitatamente agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva, di conseguenza, compensato per ¼ le spesedi lite dei due gradi di giudizio; secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello non avrebbe chiarito se si trattava di assorbimento proprio od improprio, incorrendo nel denunciato vizio di motivazione; avrebbe errato nel non ravvisare un assorbimento improprio, con conseguente rigetto dell’appello incidentale, ed avrebbe di conseguenza errato per non avere condannato Italia [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello e/o per non avere integralmente compensato le stesse tra le parti, stante la reciproca soccombenza, e/o per non avere disposto la compensazione in una misura maggiore; il motivo è inammissibile; in primo luogo, la Corte territoriale ha indicato espressamente le ragioni dell’assorbimento –il parziale accoglimento degli appell i dei Maritato -e, quindi, non è incorsa in alcun vizio di motivazione; in secondo luogo, ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite e tale decisione è stata assunta, tenuto conto delle ragioni della decisione, vale a dire del parziale accoglimento degli appelli dei Maritato e del mancato accoglimento delle ragioni di Italia [OSCURATO:SOCIETA] - ; né è censurabile sotto gli altri profili dedotti, perché con riferimento al regolamento delle spese , il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale lespese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite e determinare la misura della compensazione; RICORSO INCIDENTALE 6) con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, 1 co. n. 3 cod.proc.civ., perché la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l’esistenza di una obbligazione parziaria o divisibile e, quindi, ha ripartito il canone di locazione tra i tre affittuari, risulterebbe in contrasto con il giudicato formatosi tra le stesse parti in relazione alla sentenza del Tribunale di Castrovillari del 29 dicembre 2010, n. 1053 che, avrebbe accertato che le parti - e dal lato dei Maritato quindi Salvatore (1955), Cosimo e [OSCURATO:PERSONA] - avevano concluso in data 11.5.1990 un unico contratto di affitto agrario, senza distinzioni di conduzione per quozienti del fondo, con obbligazioni solidali dei Maritato; 7) con il secondo motivo Italia [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. in relazione all’art. 360, 1 co. n. 3 cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata, dopo avere riconosciuto che Salvatore, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] ‘in solido tra loro’, con atto ricognitivo del 10 gennaio 2008, avevano assunto una serie di obblighi per il godimento a fine esclusivamente agricolo di un vasto terreno con destinazione edificatoria”, obbligandosi a corrispondere la “somma complessiva di € 10.800 … oltre IVA per un totale di € 12.960,00 …” , non solo erroneamente ritenuto non contestato che i tre fratelli avessero sempre condotto separatamente un determinato quoziente di terreno, ma sarebbe incorsa nella violazione dei criteri di interpretazione del contratto: non avendo ricostruito la comune volontà dei contraenti attraverso l’interpretazione sistematica del contratto, limitandosi ad interpretare un semplice inciso contenuto nell’art. 8; 8) con il terzo motivo la società Italia [OSCURATO:SOCIETA] imputa alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1 co. n. 3 cod.proc.civ., per avere ritenuto non contestato l’assunto dei Maritato in ordine alla conduzione di separati quozienti di terreno, al contrario, la contestazione “dell’assunto” avversario sarebbe stata ampia e circostanziata; 9) il ricorso incidentale è tardivo (la sentenza è stata pubblicata in data 22 novembre 202 1 , con ter mine di scadenza per l’impugnazione al 23 maggio 2022, mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 15 giugno 2022):stante pertanto l’inammissibilità del ricorso principale, quello incidentale è privo di efficacia, ai sensi dell’art. 334, comma 2°, cod.proc.civ.; 9) le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dei soli ricorrenti principali, in applicazione del consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2°, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (cfr., ex plurimis, Cass. 17/01/2022, n.1154); 10) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e la perdita di efficacia del ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi