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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45985/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di UDINE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 13/01/2022 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di appello di Trieste aveva respinto la richiesta di autorizzarlo ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi il 27/12/2021 presso gli uffici della Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] X a Conegliano al fine di sostenere un coiloquio preliminare volto a sondare la possibilità di una assunzione quale operarlo da parte della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Businarolo è ristretto in regime di arresi donniciliari con presidio elettronico di controllo presso la propria abitazione a Conegliano per i delitti di danneggiamento, violazione di domicilio e tentato omicidio tutti pluriaggravati.

In data 16.12.2021 aveva chiesto l'autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per sostenere un colloquio preliminare per sondare la possibilità di essere assunto come operaio presso detta ditta.

La Corte di appello di Trieste il 20.12.2021 aveva rigettato la richiesta perché non era coltivabile tale possibilità di lavoro stante il mancato superamento dell'abuso di sostanze stupefacenti ed alcooliche, la gravità dei fatti commessi l'assenza di concreta resipiscenza.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che trattavasi di una richiesta ad una singola ed occasionale autorizzazione, sicché ad ottenere un provvedimento che di per sé non è appellabile.

2. Con l'unico motivo, denuncia violazione degli artt. 310 e 284, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione laddove il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo la non impugnabilità del provvedimento del giudice procedente, in quanto non incidente sulla misura cautelare per periodi permanenti o prolungati, ai sensi dell'art. 284 i'l:orrirna 3 cod, proc. pen.

Secondo il ricorrente, non si verte rei caso di specie in tema di "autorizzazione a singoli eventi o necessità", bensì eiJ diniego a un allontanamento dal domicilio finalizzato ad un colloquio «sull'esclusivo presupposto di negare nel contempo al Businarolo l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in costanza di arresti domiciliari», perché tale provvedimento incidereobe in modo permanente sul regime cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso sa infondato e, come tale vada rigettato.

La motivazione del provvedimento impugnato è corretta, atteso che non sono impugnabili i provvedimenti che incidono sulla misura per periodi non permanenti o prolungati, ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., come quello di allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare per singoli eventi o necessità (Sez. 5, n. 26601 del 21/02/2018, Rv. 273227), né la natura occasionale di tale accertamento viene meno per la finalità dell'istante di ottenere in futuro una modifica del regime di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

La Corte di appello aveva motivato in modo ampio sulla impossibilità a coltivare una richiesta stabile di modifica del regime lavorativo; tuttavia, il diniego del provvedimento ha come contenuto giuridico il mero allontanamento occasionale dalla abitazione, sicché - al di là delle apparenze sul contenuto del provvedimento della Corte di appello - è corretto il ragionamento svolto dal Tribunale in sede di appello avverso il provvedimento di diniego della Corte di appello, circa l'inammissibilità dell'appello proposto, attesa la non i mpugnabilità dei provvedimenti che, afferendo ad un evento tr-anseunte ed estemporaneo non hanno l'effetto giuridicamente rilevante, ai fini della decisione del presente ricorso, di modificare in modo permanente il regime cautelare imposto con la misura custodiale.

2. Al rigetto del ricorso, ai sens: dell'art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrentA2 ai pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di UDINE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 13/01/2022 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di appello di Trieste aveva respinto la richiesta di autorizzarlo ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi il 27/12/2021 presso gli uffici della Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] X a Conegliano al fine di sostenere un coiloquio preliminare volto a sondare la possibilità di una assunzione quale operarlo da parte della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Businarolo è ristretto in regime di arresi donniciliari con presidio elettronico di controllo presso la propria abitazione a Conegliano per i delitti di danneggiamento, violazione di domicilio e tentato omicidio tutti pluriaggravati. In data 16.12.2021 aveva chiesto l'autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per sostenere un colloquio preliminare per sondare la possibilità di essere assunto come operaio presso detta ditta. La Corte di appello di Trieste il 20.12.2021 aveva rigettato la richiesta perché non era coltivabile tale possibilità di lavoro stante il mancato superamento dell'abuso di sostanze stupefacenti ed alcooliche, la gravità dei fatti commessi l'assenza di concreta resipiscenza. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che trattavasi di una richiesta ad una singola ed occasionale autorizzazione, sicché ad ottenere un provvedimento che di per sé non è appellabile. 2. Con l'unico motivo, denuncia violazione degli artt. 310 e 284, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione laddove il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo la non impugnabilità del provvedimento del giudice procedente, in quanto non incidente sulla misura cautelare per periodi permanenti o prolungati, ai sensi dell'art. 284 i'l:orrirna 3 cod, proc. pen. Secondo il ricorrente, non si verte rei caso di specie in tema di "autorizzazione a singoli eventi o necessità", bensì eiJ diniego a un allontanamento dal domicilio finalizzato ad un colloquio «sull'esclusivo presupposto di negare nel contempo al Businarolo l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in costanza di arresti domiciliari», perché tale provvedimento incidereobe in modo permanente sul regime cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sa infondato e, come tale vada rigettato. La motivazione del provvedimento impugnato è corretta, atteso che non sono impugnabili i provvedimenti che incidono sulla misura per periodi non permanenti o prolungati, ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., come quello di allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare per singoli eventi o necessità (Sez. 5, n. 26601 del 21/02/2018, Rv. 273227), né la natura occasionale di tale accertamento viene meno per la finalità dell'istante di ottenere in futuro una modifica del regime di custodia cautelare agli arresti domiciliari. La Corte di appello aveva motivato in modo ampio sulla impossibilità a coltivare una richiesta stabile di modifica del regime lavorativo; tuttavia, il diniego del provvedimento ha come contenuto giuridico il mero allontanamento occasionale dalla abitazione, sicché - al di là delle apparenze sul contenuto del provvedimento della Corte di appello - è corretto il ragionamento svolto dal Tribunale in sede di appello avverso il provvedimento di diniego della Corte di appello, circa l'inammissibilità dell'appello proposto, attesa la non i mpugnabilità dei provvedimenti che, afferendo ad un evento tr-anseunte ed estemporaneo non hanno l'effetto giuridicamente rilevante, ai fini della decisione del presente ricorso, di modificare in modo permanente il regime cautelare imposto con la misura custodiale. 2. Al rigetto del ricorso, ai sens: dell'art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrentA2 ai pagam