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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45554/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1° marzo 2022 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia del locale Tribunale del 23 febbraio 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo F, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, per l'effetto rideterminando la pena irrogata nei suoi confronti - in ordine al residuo delitto ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestatogli al capo A - in mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, da applicarsi in continuazione alla pena irrogata con sentenza del Tribunale di Catania del 28 marzo 2014, irrevocabile il 27 marzo 2015.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., lamentando l'intervenuto erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale, per essere stata destinata ad uso esclusivamente personale la droga rinvenuta in suo possesso; mancanza di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 81 cod. pen., con riguardo all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

La motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale rèsponsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli.

2.2. Parimenti inammissibile è seconda doglianza eccepita da parte del Santoro, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, osservato che la motivazione resa nella sentenza impugnata ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di merito ha ritenuto di negare il riconoscimento all'imputato del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione che, letta congiuntamente a quella di primo grado - trattandosi di un doppio conforme riconoscimento della sua responsabilità penale -, risulta del tutto priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° marzo 2022 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia del locale Tribunale del 23 febbraio 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo F, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, per l'effetto rideterminando la pena irrogata nei suoi confronti - in ordine al residuo delitto ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestatogli al capo A - in mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, da applicarsi in continuazione alla pena irrogata con sentenza del Tribunale di Catania del 28 marzo 2014, irrevocabile il 27 marzo 2015. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., lamentando l'intervenuto erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale, per essere stata destinata ad uso esclusivamente personale la droga rinvenuta in suo possesso; mancanza di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 81 cod. pen., con riguardo all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. La motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale rèsponsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. 2.2. Parimenti inammissibile è seconda doglianza eccepita da parte del Santoro, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, osservato che la motivazione resa nella sentenza impugnata ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di merito ha ritenuto di negare il riconoscimento all'imputato del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione che, letta congiuntamente a quella di primo grado - trattandosi di un doppio conforme riconoscimento della sua responsabilità penale -, risulta del tutto priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 20
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