CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesioni personali, esercizio arbitrario delle private ragioni e appropriazione indebita in danno di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i soli reati di lesioni personali ed esercizio arbitrario delle private ragioni in danno della medesima persona offesa, quanto alla misura della pena loro inflitta; - che hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il loro comune difensore, con distinti atti d'impugnativa affidati a motivi sostanzialmente sovrapponibili; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, sul concorso di persone nel reato ex art. 393 cod. pen. (n. 1 di ciascun ricorso), non è consentito (ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) in quanto inedito, non risultando proposto con l'appello depositato in data 11 maggio 2020; - che il secondo motivo, con il quale si contesta nell'interesse di entrambi gli imputati, sotto l'egida formale della violazione dell'art. 646 cod. pen. e del vizio di motivazione (n. 2 di ciascun ricorso), l'operata valutazione delle prove e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità degli imputati quanto al delitto di appropriazione indebita, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di decisivi e specifici travisamenti, e, comunque, in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); che la censura che attinge l'esistenza della condizione di procedibilità del reato, ossia della querela, è manifestamente infondata, atteso il principio di diritto secondo il quale, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Rv. 220259; conf. Sez. 5, n. 29205 del 16/02/2016, Rv. 267619; Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Rv. 250318); - che il terzo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e non consentito in questa sede, posto che la motivazione rassegnata dal giudice censurato è conforme al principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 10, della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso nell'interesse di Mella e il quarto motivo di ricorso nell'interesse di Rella, con i quali si eccepisce il difetto di motivazione in punto di graduazione della pena, della quale è tra l'altro denunciata l'eccessività, sono inammissibili per genericità, poiché la Corte territoriale senza eccessivamente discostarsi dal minimo edittale (considerato ad esempio che la pena base per il reato più grave di cui all'art. 582 cod. pen. è stata determinata in anni uno di reclusione, in ragione della oggettiva gravità della condotta, in misura inferiore al medio edittale) ha ritenuto congrua quella per entrambi rideterminata dando conto delle ragioni a sostegno, tra le quali la pervicacia del loro comportamento; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così