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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 01714/2026

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1556/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] n.q. amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliati “ex Lege” presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] in virtù di procure in atti; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., MINISTERO DELL ’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi “ope legis” dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) domicilio digitale, pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4259/2024 depositata il 14/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1556/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] n.q. amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliati “ex Lege” presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] in virtù di procure in atti; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., MINISTERO DELL ’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi “ope legis” dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) domicilio digitale, pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4259/2024 depositata il 14/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 23/
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