CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 18119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02XY36F) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 13/01/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Firenze in data 20/01/2015, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine i delitti a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni uno e mesi 8 di reclusione ed euro 267,00 di multa, in relazione ai reati ascrittigli agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è infondato, in quanto afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione di un "giudicato sostanziale", con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito dal potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U n. 21 del 11/11/1994, Cresci); ritenuto, altresì, che le doglianze contenute nel predetto motivo contestano considerazioni argomentative prive di illogicità, tanto più manifesta e, pertanto, non censurabili nella presente sede, ove si consideri pure che la Corte territoriale alle pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata ha già dato conto delle ragioni ostative all'invocata pronuncia di proscioglimento, atteso che l'ipotesi attenuata del capoverso dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una fattispecie autonoma di reato: sicché, ai fini del computo della prescrizione, deve comunque tenersi conto del massimo edittale di anni 8 previsto per il reato base (cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. II, n. 14767 del 21/24 Marzo 2017); tenuto conto che il secondo motivo, che censura la correttezza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il