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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 41734/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7)1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 12/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 12/10/20t t9, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli art. 648 CP e art. 171 ter legge n. 633 del 1941.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Il motivo è inammissibile perché meramente ripetitivo delle stesse censure e diretto a chiedere un terzo grado di giudizio.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Ciò che non è consentito in questa sede, La sentenza impugnata in continuità con quella del Tribunale ha ritenuto dimostrata la contraffazione dei Cd perché privi del marchio Siae e per le modalità del fatto tenuto conto che l'imputato li stava vendendo sulla pubblica via esposti su una bancarella, senza licenza di vendita.

Motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità manifesta.

Quanto alla prova della illecita duplicazione la tesi difensiva già sostenuta in primo grado e disattesa con motivazione congrua, circa la masterizzazione in proprio, appare anche del tutto generica e priva di critica alla decisione impugnata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili ‘di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 08/10/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7)1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 12/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 12/10/20t t9, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli art. 648 CP e art. 171 ter legge n. 633 del 1941. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile perché meramente ripetitivo delle stesse censure e diretto a chiedere un terzo grado di giudizio. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Ciò che non è consentito in questa sede, La sentenza impugnata in continuità con quella del Tribunale ha ritenuto dimostrata la contraffazione dei Cd perché privi del marchio Siae e per le modalità del fatto tenuto conto che l'imputato li stava vendendo sulla pubblica via esposti su una bancarella, senza licenza di vendita. Motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità manifesta. Quanto alla prova della illecita duplicazione la tesi difensiva già sostenuta in primo grado e disattesa con motivazione congrua, circa la masterizzazione in proprio, appare anche del tutto generica e priva di critica alla decisione impugnata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili ‘di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 08/10/2021 I